Visto il D.Lgs. n. 504/92, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), il cui presupposto è il possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (art. 1);
Evidenziato che soggetto passivo dell’imposta è il proprietario degli immobili ovvero il titolare del diritto reale di godimento, ovvero il locatario in caso di locazione finanziaria (art. 3)
Osservato che l’imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso;
Visto l’art. 6 del richiamato D.Lgs. n. 504/92 a norma del quale l’aliquota dell’imposta è stabilita dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille – fatte salve speciali disposizioni di legge -, e può essere diversificata entro tale limite in relazione alle diverse fattispecie imponibili;
Visto l’art. 58, comma 3, del D.Lgs. 446/97, il quale consente, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la fissazione della detrazione in misura superiore ad Euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità, purché l’aliquota applicabile per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non sia superiore a quella ordinaria;
Visto l’art. 2, comma 4, della L. n. 431/98 (Legge di riforma delle locazioni ad uso abitativo), che consente la determinazione di una aliquota più favorevole, eventualmente anche inferiore al 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite negli accordi intercorsi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Visto il vigente Regolamento comunale I.C.I;
Visto l’art. 53. comma 16, della L. n. 388/2000, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF […], e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione […];
Visto l’art. 1, comma 155, della L. 266/2005, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2006.
Visto l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 267/2000, in tema di attribuzioni dei Consigli comunali, ai sensi del quale rientra nella competenza del Consiglio comunale, insieme alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, anche l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, rimesse pertanto dalla legge alla competenza residuale della Giunta a termini dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza;
Visto il parere favorevole espresso, a termini dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell’U.O.S. Tributi, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;
Con voti unanimi, legalmente espressi, anche in ordine all’immediata eseguibilità dell’atto
1) di stabilire per l’anno 2006 in Euro 104,00 la misura della detrazione sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92;
2) di stabilire per l’anno 2006 in Euro 400,00, e fino a concorrenza dell’imposta dovuta, la misura della detrazione sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai seguenti soggetti passivi:
a) di essere proprietario/a di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che il proprio nucleo familiare possiede un reddito inferiore od uguale al minimo vitale, stabilito dal Regolamento Comunale;
b) assistiti dal Comune con interventi economici per il raggiungimento del minimo vitale;
c) soggetti che abbiano all’interno del nucleo familiare un minore portatore di handicap certificato da un sanitario o una persona invalida con grado di invalidità civile di almeno del 75% o invalidità da lavoro del 100%, attestata dal certificato rilasciato dalla Commissione Sanitaria da allegare al modulo di autocertificazione, con un ISEE massimo di € 19.000,00;
3) di stabilire per l’anno 2006 le seguenti aliquote ICI:
ALIQUOTA AGEVOLATA, pari al 6,5‰, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite negli accordi intercorsi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;