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COMUNE DI STRA PROVINCIA DI VENEZIA |
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELCONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUO=
TE ANNO 2008 E MODIFICA REGOLAMENTO
DIVENUTA ESECUTIVA
la Dott.ssa Piera Bumma, Commissario nominato con Decreto del Prefetto di Venezia prot. n. 616/08/wa del 7 aprile 2008 che, con la presenza del Segretario Generale Dott. Santo Curatolo, assume la seguente deliberazione:
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Commissario Prefettizio Il Segretario Comunale
BUMMA DOTT.SSA PIERA CURATOLO DOTT. SANTO
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
....omissis.....
1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2008 e quindi:
...omissis....
2) di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 26-02-2008
IL CONSIGLIO COMUNALE.
....omissis....
DELIBERA
1. Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa alla presente deliberazione, per l’anno 2008 le seguenti aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili:
Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille;
Aliquota ordinaria: per tutte le altre tipologie di immobili: 7 per mille
Detrazione per abitazione principale: € 130,00
Maggiore detrazione per abitazione principale € 200,00 per i seguenti casi:
- con reddito da sola pensione qualora il reddito complessivo familiare diviso il numero dei componenti non sia superiore a € 6.000,00
- contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 74% indipendentemente dal reddito;
Il beneficio della maggiore detrazione è subordinata alla condizione che l’abitazione su cui grava l’imposta sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale escluse le pertinenze. I contribuenti in possesso dei requisiti devono rivolgersi all’ufficio tributi per la documentazione da presentare;
2. Di modificare il vigente regolamento ICI introducendo la previsione relativa all’applicazione dell’aliquota e della detrazione stabilite per l’abitazione principale alle abitazioni e alle relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti fino al primo grado (figli, genitori), come risulta dai commi 5 e 6 aggiunti all’articolo 2 di seguito indicati e dall’allegato regolamento che costituisce parte integrante della presente delibera :
Art.2 Abitazione principale
….omissis….
5. Ai sensi dell’art. 59 primo comma lett. e) del D.Lgs 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, sono considerate abitazioni principali se il parente vi dimora abitualmente. A queste abitazioni si applica l’aliquota ridotta e la detrazione deliberate per le abitazioni principali. Detto trattamento si estende anche alle pertinenze delle suddette abitazioni concesse in uso gratuito.
6. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma quinto la concessione in uso gratuito avrà efficacia mediante presentazione del modello di dichiarazione ICI in cui verrà indicato il fabbricato adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze.
3 Di inviare la presente deliberazione in estratto secondo le modalità stabilite della circolare n. 3/DPF del 16/04/03 emanata dal Ministero dell’Economia e della Finanza al fine della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ;
D E L I B E R A
L’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000
Allegato
COMUNE DI STRA
PROVINCIA DI VENEZIA
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nel Comune di Stra, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446
ART .2
Abitazione principale
1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina ed ogni altro locale che, benché distintamente accatastato, è ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.
2.L’assimilazione di cui al comma 1 opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992, quale ad esempio l’obbligo di dichiarazione e versamento. L’agevolazione di cui al presente articolo comporta inoltre la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta perle pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
4. Si considera comunque abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile, che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa risulti non locata.
5. Ai sensi dell’art. 59 primo comma lett.e) del D.Lgs 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, sono considerate abitazioni principali se il parente vi dimora abitualmente. A queste abitazioni si applicano l’aliquota e la detrazione deliberate per le abitazioni principali. Detto trattamento si estende anche alle pertinenze delle suddette abitazioni concesse in uso gratuito.
6. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma quinto la concessione in uso gratuito avrà efficacia mediante presentazione del modello di dichiarazione ICI in cui verrà indicato il fabbricato adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze.
ART. 3
Aree fabbricabili
Al fine di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
ART. 4
Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree
Ai sensi dell’art. 59 comma1 lett. f del D.Lgs 446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell’imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati sono divenute in edificabili. L’inedificabilità deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo comune, quali le varianti approvate agli strumenti urbanistici generali ed attuati vi che abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli di istituti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongono l’inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta. Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo dei tre anni antecedenti alla sopravvenuta inedificabilità e deve essere presentato a pena decadenza entro il terzo anno successivo all’ultimo pagamento.
ART. 5
Versamenti
Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché risulti assolta per intero l’imposta dovuta sull’immobile.
ART. 6
Verifiche e controlli
La Giunta Comunale, al fine di dare attuazione ad una politica volta al potenziamento della lotta contro l’evasione fiscale, può definire ,ai sensi anche di quanto stabilito dall’art. 59 del D.Lgs 446/97, su determinate fattispecie imponibili, appositi progetti obiettivo retribuiti affidati al personale dipendente.