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COMUNE DI STRA PROVINCIA DI VENEZIA |
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELCONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUO=
TE ANNO 2008 E MODIFICA REGOLAMENTO
DIVENUTA ESECUTIVA
la Dott.ssa Piera Bumma, Commissario nominato con Decreto del Prefetto di Venezia prot. n. 616/08/wa del 7 aprile 2008 che, con la presenza del Segretario Generale Dott. Santo Curatolo, assume la seguente deliberazione:
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Commissario Prefettizio Il Segretario Comunale
BUMMA DOTT.SSA PIERA CURATOLO DOTT. SANTO
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Visto che a seguito delle dimissioni rassegnate da 9 consiglieri comunali si è verificata in questo Ente l’ipotesi di scioglimento del Consiglio prevista dall’art.141 comma 1 lettera b) del DLgs. n.267/2000;
Visto che nell’attesa dell’emanazione del decreto di scioglimento il Prefetto di Venezia con decreto n.616/08/area 2^ del 03.04.2008, ha sospeso il Consiglio Comunale e ha nominato la sottoscritta quale Commissario per assicurare la provvisoria amministrazione del Comune;
Visto che per assicurare la piena funzionalità degli Uffici e Servizi si rende necessario approvare il Bilancio di previsione del corrente anno, il bilancio pluriennale 2008 – 2010 e la relazione previsionale e programmatica 2008 – 2010;
Visto che per l’adozione di tale provvedimento occorre prima assumere le proprie determinazioni in materia di ICI;
Ritenuto dovere di fare propria la proposta di deliberazione che è stata sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale nella seduta del 18.03.2008 e da questi non approvata;
Visto che su tale proposta sono stati acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del DLgs. 267/2000;
Ritenuto altresì dover procedere con urgenza;
1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2008 e quindi:
a) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa alla presente deliberazione, per l’anno 2008 le seguenti aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili:
Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille;
Aliquota ordinaria: per tutte le altre tipologie di immobili: 7 per mille
Detrazione per abitazione principale: € 130,00
Maggiore detrazione per abitazione principale € 200,00 per i seguenti casi:
- con reddito da sola pensione qualora il reddito complessivo familiare diviso il numero dei componenti non sia superiore a € 6.000,00
- contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 74% indipendentemente dal reddito;
Il beneficio della maggiore detrazione è subordinata alla condizione che l’abitazione su cui grava l’imposta sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale escluse le pertinenze. I contribuenti in possesso dei requisiti devono rivolgersi all’ufficio tributi per la documentazione da presentare;
b) di modificare il vigente regolamento ICI introducendo la previsione relativa all’applicazione dell’aliquota e della detrazione stabilite per l’abitazione principale alle abitazioni e alle relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti fino al primo grado (figli, genitori), come risulta dai commi 5 e 6 aggiunti all’articolo 2 di seguito indicati e dall’allegato regolamento che costituisce parte integrante della presente delibera :
Art.2 Abitazione principale
….omissis….
5. Ai sensi dell’art. 59 primo comma lett. e) del D.Lgs 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, sono considerate abitazioni principali se il parente vi dimora abitualmente. A queste abitazioni si applica l’aliquota ridotta e la detrazione deliberate per le abitazioni principali. Detto trattamento si estende anche alle pertinenze delle suddette abitazioni concesse in uso gratuito.
6. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma quinto la concessione in uso gratuito avrà efficacia mediante presentazione del modello di dichiarazione ICI in cui verrà indicato il fabbricato adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze.
c) di inviare la presente deliberazione in estratto secondo le modalità stabilite della circolare n. 3/DPF del 16/04/03 emanata dal Ministero dell’Economia e della Finanza al fine della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ;
2) di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 26-02-2008
IL CONSIGLIO COMUNALE.
VISTA la L. n.244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008)
VISTO il Decreto ministeriale del 20/12/2007 che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati al 31/03/08;
VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448 del 2001 che proroga il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla data di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art 6, co.1, primo periodo del D. Lgs. 504/92 come modificato dall’art. 1 della L. 296/06 che attribuisce al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO l’art. 8 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni riguardante le riduzioni e detrazioni d’imposta;
VISTO l’art 52 del D. Lgs. 446/97 che prevede che gli enti locali possano disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie salvo quanto attiene alla base imponibile ai soggetti passivi e alle aliquote massime
VISTO l’art 59 del D. Lgs. 446/1997 lettera e) che attribuisce ai comuni la facoltà di considerare, mediante previsione regolamentare, abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
VISTO che grazie al consistente importo derivante dal recupero degli imponibili non versati dall’esercizio 2004 è stata possibile ridurre al 5 per mille l’aliquota relativa all’abitazione principale e relative pertinenze e che tale disposizione è stata confermata anche per gli anni 2005 e 2006;
VISTO inoltre che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/07 è stata fissata nella misura 0.8 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2007 e che, conseguentemente all’incremento dello 0.3 della suddetta addizionale, si è ritenuto di intervenire in modo sostanziale sull’imposta comunale sugli immobili riducendo le aliquote rispetto a quelle fissate nel 2006 e introducendo delle disposizioni in materia di determinazione dell’I.C.I. sull’abitazione principale che hanno costituito di fatto una esenzione totale per un consistente numero di contribuenti che corrispondono, anche di fatto, a coloro che dispongono di minori possibilità economiche;
RITENUTO di proseguire, anche per l’anno 2008, nell’intento di agevolare i contribuenti estendendo il trattamento deliberato per le abitazioni principali anche alle abitazioni e alle relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado (figli e genitori) mediante l’introduzione di un’apposita previsione nel regolamento che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi del suddetto art. 59 lett. e) del D.Lgs 446/97;
VALUTATO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di confermare per l’anno 2008 le seguenti aliquote e detrazioni per l’abitazione principale:
- Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille;
- Aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di immobili: 7 per mille
- Detrazione per abitazione principale: € 130,00;
- Maggiore detrazione per abitazione principale € 200,00 per i seguenti casi:
- Contribuenti con reddito da sola pensione qualora il reddito complessivo familiare diviso il numero dei componenti non sia superiore a € 6.000,00
- Contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 74% indipendentemente dal reddito;
Il beneficio della maggiore detrazione è subordinata alla condizione che l’abitazione su cui grava l’imposta sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale escluse le pertinenze. I contribuenti in possesso dei requisiti devono rivolgersi all’ufficio tributi per la documentazione da presentare;
DATO atto dell’acquisizione dei pareri prescritti dall’art. 49 del D.lgs. 267/2000 espressione dei quali sono le firme apposte sul retro della deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito
DELIBERA
1. Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa alla presente deliberazione, per l’anno 2008 le seguenti aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili:
Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille;
Aliquota ordinaria: per tutte le altre tipologie di immobili: 7 per mille
Detrazione per abitazione principale: € 130,00
Maggiore detrazione per abitazione principale € 200,00 per i seguenti casi:
- con reddito da sola pensione qualora il reddito complessivo familiare diviso il numero dei componenti non sia superiore a € 6.000,00
- contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 74% indipendentemente dal reddito;
Il beneficio della maggiore detrazione è subordinata alla condizione che l’abitazione su cui grava l’imposta sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale escluse le pertinenze. I contribuenti in possesso dei requisiti devono rivolgersi all’ufficio tributi per la documentazione da presentare;
2. Di modificare il vigente regolamento ICI introducendo la previsione relativa all’applicazione dell’aliquota e della detrazione stabilite per l’abitazione principale alle abitazioni e alle relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti fino al primo grado (figli, genitori), come risulta dai commi 5 e 6 aggiunti all’articolo 2 di seguito indicati e dall’allegato regolamento che costituisce parte integrante della presente delibera :
Art.2 Abitazione principale
….omissis….
5. Ai sensi dell’art. 59 primo comma lett. e) del D.Lgs 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, sono considerate abitazioni principali se il parente vi dimora abitualmente. A queste abitazioni si applica l’aliquota ridotta e la detrazione deliberate per le abitazioni principali. Detto trattamento si estende anche alle pertinenze delle suddette abitazioni concesse in uso gratuito.
6. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma quinto la concessione in uso gratuito avrà efficacia mediante presentazione del modello di dichiarazione ICI in cui verrà indicato il fabbricato adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze.
3 Di inviare la presente deliberazione in estratto secondo le modalità stabilite della circolare n. 3/DPF del 16/04/03 emanata dal Ministero dell’Economia e della Finanza al fine della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ;
D E L I B E R A
L’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000
Allegato
COMUNE DI STRA
PROVINCIA DI VENEZIA
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nel Comune di Stra, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446
ART .2
Abitazione principale
1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina ed ogni altro locale che, benché distintamente accatastato, è ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.
2.L’assimilazione di cui al comma 1 opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992, quale ad esempio l’obbligo di dichiarazione e versamento. L’agevolazione di cui al presente articolo comporta inoltre la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta perle pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
4. Si considera comunque abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile, che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa risulti non locata.
5. Ai sensi dell’art. 59 primo comma lett.e) del D.Lgs 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, sono considerate abitazioni principali se il parente vi dimora abitualmente. A queste abitazioni si applicano l’aliquota e la detrazione deliberate per le abitazioni principali. Detto trattamento si estende anche alle pertinenze delle suddette abitazioni concesse in uso gratuito.
6. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma quinto la concessione in uso gratuito avrà efficacia mediante presentazione del modello di dichiarazione ICI in cui verrà indicato il fabbricato adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze.
ART. 3
Aree fabbricabili
Al fine di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
ART. 4
Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree
Ai sensi dell’art. 59 comma1 lett. f del D.Lgs 446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell’imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati sono divenute in edificabili. L’inedificabilità deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo comune, quali le varianti approvate agli strumenti urbanistici generali ed attuati vi che abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli di istituti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongono l’inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta. Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo dei tre anni antecedenti alla sopravvenuta inedificabilità e deve essere presentato a pena decadenza entro il terzo anno successivo all’ultimo pagamento.
ART. 5
Versamenti
Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché risulti assolta per intero l’imposta dovuta sull’immobile.
ART. 6
Verifiche e controlli
La Giunta Comunale, al fine di dare attuazione ad una politica volta al potenziamento della lotta contro l’evasione fiscale, può definire ,ai sensi anche di quanto stabilito dall’art. 59 del D.Lgs 446/97, su determinate fattispecie imponibili, appositi progetti obiettivo retribuiti affidati al personale dipendente.