COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

 

 

Oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

ALIQUOTE E MODALITA’ DI CALCOLO DELL’IMPOSTA DOVUTA PER L’ANNO 2006.     

                 

ALIQUOTE IN VIGORE

(Deliberazione della Giunta Comunale n. 317  del  29/12/05)

 

Aliquota applicabile per unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e sue pertinenze

 

7,00 ‰

 

Aliquota applicabile per i terreni agricoli e per i terreni edificabili

 

6,00 ‰

 

Aliquota ridotta per l'abitazione principale e sue pertinenze

 

5,00 ‰

 

Detrazione per l'abitazione principale

 

€ 258,00

 

 

REDDITO DI RIFERIMENTO IN VIGORE DALL'1.1.1997

(Legge 23/12/96 n. 662 art. 3 commi dal 48 al 58)                                                                                                                           

(N.B. La base imponibile per il calcolo dell’ICI rimane uguale a quella utilizzata negli anni dal 1997 al 2006)

- FABBRICATI:                      Le rendite urbane iscritte in catasto vanno rivalutate del            5 %

- TERRENI AGRICOLI:        Il reddito dominicale iscritto in catasto va rivalutato del            25 %

 

SCADENZE PER I VERSAMENTI DI IMPOSTA

1^ RATA (o versamento in unica soluzione)                                                                                                  30.06.2006

2^ RATA                                                                                                                   20.12.2006

I versamenti per l’anno 2006 devono essere effettuarti in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1º al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato Italiano possono effettuare il versamento in unica soluzione entro il 20/12/2006, con applicazione degli interessi nella misura del 3 % in ragione d’anno sul versamento in acconto  (comma 4 bis art. 1 L. 24.3.93 N. 75).

 

MODALITÀ' DI VERSAMENTO

Il versamento si effettua esclusivamente a mezzo appositi bollettini di C/C postale di colore rosso mediante:

- versamento diretto presso gli sportelli del Concessionario del servizio di riscossione GEST.LINE S.p.A.;

- versamento postale su C/C n.  332304 intestato a:  GEST.LINE S.p.A. Via Torino, 164 –30172 Mestre (VE) - Concessionario della riscossione per la Provincia di Venezia.

I bollettini per i pagamenti relativi al 2006 potranno essere reperiti presso il Comune di residenza, gli uffici postali o presso il concessionario del servizio di riscossione.

Attenzione: I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a € 10,00.

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.C.I.

 

La dichiarazione ai fini Ici deve essere presentata esclusivamente dai contribuenti che nel corso dell'anno 2005 hanno venduto o acquistato immobili o nel caso siano intervenute modificazioni dei dati e degli elementi in precedenza dichiarati, che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Detta dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli approvati dall’Agenzia delle Entrate, reperibili presso i Comuni e consegnata o spedita al Comune di San Michele al Tagl. entro i termini per la presentazione della denuncia dei redditi 2005.

 

NORME PARTICOLARI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

 

§         Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari hanno residenza anagrafica ovvero dimora abituale ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Regolamento Comunale;

§         E’ considerata abitazione principale l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado ovvero al coniuge ancorchè separato o divorziato purchè il parente o l’affine vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica. Qualora l’abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà tra i comodanti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di proprietà. In caso di contitolarità, se l’immobile concesso in uso gratuito è già adibito ad abitazione principale di uno dei contitolari, la detrazione spetta solamente al comproprietario che dimora nell’abitazione;

§         La concessione in uso gratuito deve essere attestata in apposita dichiarazione I.C.I.;

§         E’ considerata abitazione principale l’unità immobi­liare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (ai sensi del comma 56 art. 3 della L. 23/12/1996 n. 662).

§         Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, si considerano parti integranti dell’abitazione le sue pertinenze (garage, cantina, soffitta, ec.), anche se distintamente iscritte in catasto purchè ubicate ad una distanza non superiore  ai 150 metri dall’abitazione principale; l’assimilazione opera per ogni unità immobiliare limitatamente ad un massimo di due pertinenze ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 7 del Regolamento Comunale;

§         Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali e non  proporzionalmente alla quota posseduta;

 

ALIQUOTE IN VIGORE NEL PERIODO 2001/2005

Anno

Altri

fabbricati

Aree edificabili

Terreni agricoli

Abitazione principale

Detrazione abitazione principale

Note

 

2001

 

7,00‰

7,00‰

6,00‰

5,00‰

 

500.000

 

Le rendite catastali e i redditi dominicali vanno aumentati come anno 1997 (base imponibile uguale a quella del 1997). Dall’1.1.99, le pertinenze all’abitazione principale sono assoggettate alla medesima aliquota dell’abitazione.

2002

 

7,00‰

 

7,00‰

6,00‰

5,00‰

258,00

Le rendite catastali e i redditi dominicali vanno aumentati come anno 1997 (base imponibile uguale a quella del 1997). Dall’1.1.99, le pertinenze all’abitazione principale sono assoggettate alla medesima aliquota dell’abitazione.

2003

7,00‰

7,00‰

6,00‰

5,00‰

258,00

Le rendite catastali e i redditi dominicali vanno aumentati come anno 1997 (base imponibile uguale a quella del 1997). Dall’1.1.99, le pertinenze all’abitazione principale sono assoggettate alla medesima aliquota dell’abitazione.

2004

 

7,00‰

 

7,00‰

6,00‰

5,00‰

258,00

Le rendite catastali e i redditi dominicali vanno aumentati come anno 1997 (base imponibile uguale a quella del 1997). Dall’1.1.99, le pertinenze all’abitazione principale sono assoggettate alla medesima aliquota dell’abitazione.

2005

7,00‰

6,00‰

6,00‰

5,00‰

258,00

Le rendite catastali e i redditi dominicali vanno aumentati come anno 1997 (base imponibile uguale a quella del 1997). Dall’1.1.99, le pertinenze all’abitazione principale sono assoggettate alla medesima aliquota dell’abitazione.

 

Il Funzionario Responsabile

Venier Dr. Gianluca