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Seduta n° 2 |
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Delibera n° 17 del 28/03/2011 |
Sessione ordinaria |
OGGETTO: |
L'anno duemilaundici, addì ventotto del mese di marzo alle ore 18.30, nella Sede Comunale, previo invito scritto a domicilio, si è convocato il Consiglio Comunale.
Risultano presenti:
N. |
Cognome e Nome |
P |
A |
N. |
Cognome e Nome |
P |
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Sono presenti gli Assessori: VILLOTTA Luigi, FOSCHI Anna Maria, SIMONELLA Ivo, COSTA Andrea, MORSANUTO Angelo
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale dott.ssa Mariateresa Miori
Il Sig. Ivana Franceschinis nella veste di Presidente del Consiglio Comunale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei consiglieri GRADINI Luciano, DANELUZZO Patrizia, BELLOTTO Paolo, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.
“IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni (art. 48 D.Lgs. 446/97; art. 18 comma 3 e art. 19 coma 1 Legge n° 388/2000), istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (i.c.i.);
Visto l’art. 1 comma 156 della Legge n. 296/2006, finanziaria per il 2007, approvata il 27.12.2006 che, modificando l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 504/92, stabilisce che competente all’approvazione delle aliquote ICI è il Consiglio Comunale;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 03.02.2010 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni e riduzioni Ici per l’anno d’imposta 2010;
Vista la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la quale stabilisce che ‘gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione …. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno’;
Visto l’art. 1 comma 7 del D.L. n° 93/2008, convertito con modificazioni nella Legge n° 126/2008, il quale stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
Richiamato il comma 30 dell’art. 77 bis del D.L. n° 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni nella Legge n° 133 del 6 agosto 2008, che conferma la sospensione del potere degli enti locali di cui sopra;
Visto, altresì, l’art 1 comma 123 della legge n° 220/2010, legge di stabilità per il 2011, che conferma tale sospensione;
Ritenuto, quindi, di confermare per il 2011 le aliquote vigenti nel modo seguente:
a. 5,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze nei casi ancora assoggettati ad i.c.i;
b. 6,8 per mille per gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le aree edificabili;
c. 7 per mille per gli immobili sfitti;
Visto l’art. 1 del D.L. n° 93/2008, convertito nella legge n° 126/2008, il quale dispone l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
Rilevato che la richiamata norma stabilisce che si ritengono abitazioni principali quelle considerate tali ai sensi del D.Lgs. n° 504/1992 e successive modificazioni nonché quelle ad esse assimilate con Regolamento o delibere comunali;
Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 1 comma 173 della Legge n° 296/2006, finanziaria per il 2007, per abitazione principale del soggetto passivo deve intendersi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
Vista la Risoluzione n° 1/DF del 04.03.2009 che chiarisce i casi di assimilazione all’abitazione principale che sono considerati esenti e quelli che sono ancora assoggettati ad i.c.i.;
Richiamati gli artt. 7, 8 e 9 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 28.04.2005 e successivamente modificato con le deliberazioni di C.C. n° 15 del 27.03.2007 e n° 28 del 23.12.2009, che individuano i casi di assimilazione all’abitazione principale ai fini dell’esenzione dall’imposta nonché ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte e delle detrazioni per le ipotesi escluse dall’esenzione;
Rilevato che il Comune non può modificare le proprie determinazioni in tema di assimilazioni alla prima casa allargando la sfera dei beneficiari, in quanto l’art. 1 comma 2 del D.lgs. n° 93/2008, così come convertito nella legge n° 126/2008, stabilisce che si considerano valide le assimilazioni disposte con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n° 93/2008 vale a dire al 29 maggio 2008;
Richiamato l’art. 8 del D.lgs. n. 504/92 che attribuisce al Comune la possibilità di stabilire detrazioni maggiorate rispetto a quelle ordinarie e prevede che tale scelta debba essere fatta con la deliberazione di cui all’art. 6 comma 1 divenuta di competenza del Consiglio Comunale;
Ritenuto di recepire, per quanto concerne la riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, quanto disposto dall’art. art. 3 comma 55 l. 662/96 che ha modificato a far tempo dal 1997 l’art. 8 comma 1 d.lgs. 504/92;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto di quanto sopra e di formalizzare la riduzione dell’imposta dovuta del 50 per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, in base alla disciplina prevista nell’art. 6 del vigente Regolamento comunale;
Richiamato l’art. 9 del Regolamento Comunale;
Ritenuto di confermare il regime vigente delle detrazioni per l'abitazione principale come segue:
a) detrazione ordinaria di € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) detrazione maggiorata di € 154,94 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soggetti passivi che si trovano in particolari situazioni di disagio economico - sociale;
Rilevato che le descritte detrazioni sono riconosciute nei seguenti casi di abitazioni principali ancora assoggettate ad i.c.i.:
a) unità immobiliari (abitazioni e pertinenze) possedute a titolo di proprietà o di altri diritti reali minori da persone fisiche di categoria catastale A1, A8 e A9;
b) unità immobiliari (abitazioni e pertinenze) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER di categoria A1, A8 e A9;
c) unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purché non locate;
d) unità immobiliari, purché non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente di categoria A1, A8 e A9;
Considerato che per le prime due ipotesi la detrazione potrà essere utilizzata per diminuire l’imposta dovuta sulla pertinenza, qualora ne residui una parte una volta applicata all’imposta dovuta sull’abitazione principale, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I;
Rilevato che per le altre due ipotesi tale possibilità non è concedibile in quanto manca l’elemento soggettivo (effettivo utilizzo) pur sussistendo quello oggettivo (destinazione) consistente nella destinazione della pertinenza al servizio dell'abitazione principale;
Considerato che l’art. 1 comma 6 della legge finanziaria 2008 (legge m° 244 del 24.12 2007) ha modificato l’art. 6 del D.lgs. n° 504/92 stabilendo che il soggetto passivo che non risulta assegnatario della casa coniugale – ove ancora assoggettata ad i.c.i. - in sede di separazione o divorzio determina l’imposta comunale sugli immobili applicando l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le detrazioni in misura proporzionale alla quota di possesso a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile adibito ad abitazione situato nello stesso Comune;
Atteso che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale le detrazioni previste per l’abitazione principale del soggetto passivo si estendono anche alle unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzino come loro abitazione principale, sulla base della disciplina prevista dal medesimo art. 8;
Letto l'art. 18 comma 2 l. 23.12.2000 n. 388 che prevede ex lege dall’anno d’imposta 2001 che l’aliquota prevista per l’abitazione principale vada applicata anche alle relative pertinenze, ancorché distintamente accatastate, come previsto altresì dall’art. 7 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 27.03.2007;
Considerato, inoltre, che per il concetto di pertinenza è utile avvalersi del riferimento contenuto nell’art. 10 comma 3 bis d.p.r. 22.12.1986 n. 917, cosi come modificato dall’art. 6 comma 1 lett. a) l. 23.12.1999 n. 488 e che sono pertinenze le cose immobili di cui all’art. 817 Cod. Civ.;
Considerato che il gettito complessivo i.c.i. per il 2011 è stimato in € 3.878.741,31 arrotondati a € 3.870.000,00 di cui € 39.496,34 quale gettito effettivo dall’abitazione principale, derivante dalle unità di categoria A1, A8 e A9, nonché da quelle escluse dall’esenzione, al netto delle detrazioni d’imposta, quantificate in € 3.511,86 (all. A);
Dato atto che gli introiti ici relativi all’abitazione principale sono sostituiti dai trasferimenti statali compensativi disposti in base all’art. 1 comma 4 D.L. n° 93/2008 convertito nella legge n° 126/2008;
Rilevato che l’entrata complessiva i.ci. prevista per il 2011 garantisce gli equilibri di bilancio e realizza la ‘ratio’ della normativa attuale di diversificare le aliquote i.c.i. nel rispetto della discrezionalità concessa dal legislatore all’Ente impositore (all. B e C);
Richiamato il combinato disposto dei commi 48 e 52 dell’ art. 3 della legge n° 662/1996 che prevede, dall’anno d’imposta 1997 un aumento del 5% delle rendite catastali urbane ai fini i.c.i. e il combinato disposto dei commi 51 e 52 del medesimo articolo 9 che prevede un aumento del 25% dei redditi dominicali ai fini I.C.I.;
Vista la nota n° 5602/DPF del 16.03.2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella quale si precisa che le deliberazioni con le quali l’Ente locale delibera le aliquote e le tariffe dei tributi locali devono necessariamente precedere l’adozione del bilancio di previsione dell’ente stesso;
Sentite in merito le Commissioni 1^ “Lavori Pubblici – Assetto del territorio – Infrastrutture” e 2^ “Bilancio – Tributi – Contenzioso – Organizzazione interna – Statuto – Regolamenti”, nella seduta congiunta del 10.03.2011;
Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del t.u.e.l. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell’originale del presente atto;
Visto, inoltre, il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’Ente di cui all’art. 97, comma 2, del t.u.e.l. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
1. di confermare per il 2011 le seguenti aliquote:
- 5,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate ad i.c.i.;
- 6,8 per mille per gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le aree edificabili;
- 7 per mille per gli immobili sfitti;
2. di determinare in euro 103,29 la detrazione ordinaria dall’imposta dovuta per l’ I.C.I. 2011 per le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai contribuenti ancora assoggettate all’imposta comunale sugli immobili;
3. di determinare in euro 154,94 la detrazione maggiorata dall'imposta dovuta per l’ I.C.I. 2011 per le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai contribuenti che si trovano in particolari situazioni di disagio economico – sociale ancora assoggettate all’imposta comunale sugli immobili;
4. di stabilire che la detrazione si applica, con le modalità e le precisazioni descritte in premessa, alle unità immobiliari (abitazioni e pertinenze) possedute a titolo di proprietà o di altri diritti reali minori da persone fisiche, alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER; alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto, purché non locate, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purché non locate;
5. di dare atto che l’aliquota ridotta e le detrazioni si applicano anche al coniuge che non risulta assegnatario della casa coniugale in sede di separazione o divorzio – ove assoggettata ad i.c.i. - a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile adibito ad abitazione situato nello stesso Comune;
6. di dare atto che l’aliquota ridotta e le detrazioni si applicano anche alle unità immobiliari relative pertinenze ancora soggette ad i.c.i. e concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzino come loro abitazione principale, sulla base della disciplina prevista dall’art. 8 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’i.c.i.;
7. di dare atto che la detrazione può essere utilizzata per diminuire l’imposta dovuta sulle pertinenze per le seguenti fattispecie:
a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti.
b) unità immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER;
8. di dare atto che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, all’imposta dovuta si applica una riduzione del 50 per cento;
9. di dare atto che la detrazione cosi come determinata garantisce un gettito I.C.I. 2011 preventivato per le abitazioni principali di euro € 39.496,34 derivante dalle abitazioni principali di categoria catastale A1/A8 e A/9 e da quelle ancora assoggettate ad i.c.i., ed al netto della effettiva detrazione per abitazione principale, pari ad euro € 3.511,86;
10. di dare atto che gli introiti ici relativi alla prima casa sono sostituiti dai trasferimenti statali compensativi disposti in base al D.L. 93/2008;
11. di dare atto che le entrate complessive i.c.i. 2011 previste per gli altri oggetti d’imposta e per le abitazioni principali non esenti sono quantificate in € 3.878.741,32 arrotondati in € 3.870.000,00;
12. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali per la sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze e del Ministero della Giustizia così come previsto dall’art. 52 comma 2 d.lgs. 15.12.1997 n. 446 nel testo modificato dall’art. 1 comma 2 lett. s) d.lgs. 23.12.1999 n. 506;
13. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito Internet del Ministero del Economia e delle Finanze - Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003;
14. di dare atto che il Responsabile del procedimento, Rossit dott.ssa Anna darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo;
15. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.
La Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione sulla proposta sopra indicata.