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Città di Portogruaro Provincia di Venezia | ||
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Originale |
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Seduta n° 2 |
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Delibera n° 14 del 27/03/2007 |
Sessione straordinaria |
OGGETTO: |
L'anno duemilasette, addì ventisette del mese di marzo alle ore 18.30, nella Sede Comunale, previo invito scritto a domicilio, si è convocato il Consiglio Comunale.
Risultano presenti:
N. |
Cognome e Nome |
P |
A |
N. |
Cognome e Nome |
P |
A |
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Sono presenti gli Assessori: VILLOTTA Luigi, COLLOVINI Antonio, PAVAN Gianfranco, BARRO Giorgio, MINETTO Graziano
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale dott. Domenico Ricci
Il Sig. Roberto Zanin nella veste di Presidente del Consiglio Comunale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei consiglieri GOBBATO Maurizio, FRANCESCHINIS Ivana, VIDA Emilia, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.
Il Presidente del Consiglio dà lettura della seguente proposta di deliberazione:
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 29.11.2006 con la quale sono state approvate le detrazioni e riduzioni Ici per l’anno d’imposta 2007;
Visto l’art. 1 comma 156 della legge n. 296/2006, finanziaria per il 2007, approvata il 27.12.2006, che, modificando l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 504/92, stabilisce che competente all’ approvazione delle aliquote ICI non sia più la Giunta ma il Consiglio, in deroga a quanto prevede in via generale per gli altri tributi l’art. 42 comma 2 lett. f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Rilevato che l’art. 8 del D.lgs. n. 504/92 che attribuisce al Comune la possibilità di stabilire detrazioni maggiorate rispetto a quelle ordinarie prevede che tale scelta debba essere fatta con la deliberazione di cui all’art. 6 comma 1 divenuta di competenza del Consiglio Comunale;
Ritenuto, pertanto, opportuna l’approvazione delle detrazioni e riduzioni ICI per il 2007 da parte del Consiglio Comunale;
Visto il d.lgs. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (i.c.i.);
Letto in particolare l’art.8 d.lgs. 504/92 in cui sono disciplinate le detrazioni e le riduzione d’imposta;
Considerato che la normativa attualmente in vigore disciplina le seguenti fattispecie:
· l’art. 3 comma 55 l. 662/96 che prevede la riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
· l’art. 8 comma 2 d.lgs. 504/92 che prevede la detrazione per l’abitazione principale di euro 103,29.
· l’art. 8 comma 3 d.lgs. 504/92 che prevede la riduzione dell’imposta dovuta per l’abitazione principale fino al 50% una volta detratti euro 103,29; in alternativa detrazione per abitazione principale fino a euro 258,23. Tale riduzione o detrazione deve rispettare l’equilibrio di bilancio; vi è la possibilità di applicare tale ipotesi anche a soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale.
· l’art. 8 comma 4 d.lgs. 504/92 che prevede l’applicazione della detrazione per abitazione principale anche alle unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER.
· l’art. 1 comma 4 ter d.l. 16/93 convertito nella L. 75/93 che prevede la detrazione per abitazione principale per i cittadini italiani residenti all’estero per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purchè non locata.
· l’art. 3 comma 56 l. 662/96 che prevede la possibilità di applicare la detrazione per abitazione principale all’unità immobiliare, purchè non locata, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
· l’art. 58 comma 3 d.lgs. 446/97 che prevede la possibilità di determinare la detrazione per abitazione principale in misura superiore ad euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta; in tal caso non si può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le abitazioni tenute a disposizione.
· l’art. 3 comma 1 d.l. 50/1997 convertito con modificazioni nella L. 122/1997 che prevede la possibilità di applicare la detrazione per abitazione principale con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico - sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale.
Considerato che le fattispecie disciplinate dalla legge riguardano scelte obbligate e discrezionali;
Ritenuto di recepire, per quanto concerne la riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, quanto disposto dall’art. art. 3 comma 55 l. 662/96 che ha modificato a far tempo dal 1997 l’art. 8 comma 1 d.lgs. 504/92;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto di quanto sopra e di formalizzare la riduzione dell’imposta dovuta del 50 per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
Richiamato l’art. 8 comma 2 d.lgs. 504/92, così come modificato dal comma 55, art. 3 della l. 662/96, che prevede che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente si detraggano euro 103,29;
Visto, altresì, il comma 3 del medesimo art. 8 che attribuisce ai Comuni la possibilità di elevare fino ad € 258,23 la misura della detrazione anche limitatamente a categorie di soggetti in particolari situazioni di disagio economico - sociale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Ritenuto pertanto di determinare il regime delle detrazioni per l'abitazione principale come segue:
a) detrazione ordinaria di € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) detrazione maggiorata di € 154,94 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soggetti passivi che si trovano in particolari situazioni di disagio economico - sociale;
Considerato, altresì, che per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il soggetto passivo I.C.I., che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
Rilevato che il descritto trattamento agevolativo è riconosciuto ai seguenti soggetti passivi:
a) unità immobiliari (abitazioni e pertinenze) possedute a titolo di proprietà o di altri diritti reali minori da persone fisiche;
b) unità immobiliari (abitazioni e pertinenze) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER;
c) unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purchè non locate;
d) unità immobiliari, purchè non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
Considerato che per le prime due ipotesi la detrazione potrà essere utilizzata per diminuire l’imposta dovuta sulla pertinenza, qualora ne residui una parte una volta applicata all’imposta dovuta sull’abitazione principale;
Rilevato che per le altre due ipotesi tale possibilità non è concedibile in quanto manca l’elemento soggettivo (effettivo utilizzo) pur sussistendo quello oggettivo (destinazione) consistente nella destinazione della pertinenza al servizio dell'abitazione principale;
Visto che il gettito I.C.I. 2007 è stimato in euro 1.387.919,67 per le abitazioni principali al netto della detrazione per abitazione principale di euro 830.038,00;
Dato atto che la stima del gettito ICI e dell'importo per le detrazioni per l'abitazione principale possono subire scostamenti in quanto il calcolo dell'ammontare delle detrazioni maggiorate è stato effettuato sulla base delle richieste ricevute nel 2006, calcolando in proporzione il numero di quelle che si prevede di ricevere nel 2007;
Visto l’art 1 comma 169 della citata legge n. 296/2006, finanziaria per il 2007, che stabilisce che gli enti locali possono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 30.11.2006, che ha prorogato al 31.03.2007 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli Enti locali;
Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del t.u.e.l. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;
Visto, inoltre, il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente di cui all'art. 97, comma 2, del t.u.e.l. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
1) di determinare in euro 103,29 la detrazione ordinaria dall’imposta dovuta per l’ I.C.I. 2007 per le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai contribuenti;
2) di determinare in euro 154,94 la detrazione maggiorata dall'imposta dovuta per l’ I.C.I. 2007 per le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai contribuenti che si trovano in particolari situazioni di disagio economico - sociale;
3) di stabilire che le suddette detrazioni si applicano alle unità immobiliari (abitazioni e pertinenze) possedute a titolo di proprietà o di altri diritti reali minori da persone fisiche, alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER; alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto, purchè non locate, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purchè non locate;
4) di dare atto che la detrazione può essere utilizzata per diminuire l’imposta dovuta sulle pertinenze per le seguenti fattispecie:
a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti.
b) unità immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonchè per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER.
5) di dare atto che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, all’imposta dovuta si applica una riduzione del 50 per cento;
6) di dare atto che la detrazione cosi come determinata garantisce un gettito I.C.I. 2007 preventivato per le abitazioni principali di euro 1.387.919,67 al netto della detrazione per abitazione principale di euro 830.038,00;
7) di dare atto che la stima del gettito ICI e dell'importo per le detrazioni per l'abitazione principale possono subire scostamenti in quanto il calcolo dell'ammontare delle detrazioni maggiorate è stato effettuato sulla base delle richieste ricevute nel 2006, calcolando in proporzione il numero di quelle che si prevede di ricevere nel 2007;
8) di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali per la sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze e del Ministero della Giustizia così come previsto dall’art. 52 comma 2 d.lgs. 15.12.1997 n. 446 nel testo modificato dall’art. 1 comma 2 lett. s) d.lgs. 23.12.1999 n. 506;
9) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito Internet del Ministero del Economia e delle Finanze - Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003;
10) di dare atto che il Responsabile del procedimento, Baldo dott.ssa Marialina, Responsabile dell’Ufficio Tributi, darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo.”
Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi in votazione, per alzata di mano, la suddetta proposta di deliberazione:
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, munita dei prescritti pareri;
Presenti: 18
Votanti: 18 (per alzata di mano)
Voti favorevoli: 13
Voti contrari: 5 (Vida, Mascarin, Corlianò, Rambuschi, Mazzon)
FA PROPRIA la proposta sopra riportata senza modifiche, aggiunte od integrazioni.
Il Consiglio Comunale
Ravvisata l'urgenza del provvedimento ne dispone l'immediata eseguibilità, così come risultante dalla seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti: 18
Votanti: 18 (per alzata di mano)
Voti favorevoli: 13
Voti contrari: 5 (Vida, Mascarin, Corlianò, Rambuschi, Mazzon)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 27/03/2007
Allegati nr.
Il Presidente |
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Si attesta: [ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
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ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
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