CITTÀ DI PORTOGRUARO
PROVINCIA DI VENEZIA
 
Seduta n. 63
Delibera nr. 252
   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Determinazone aliquote ICI 2005. Approvazione.
 
L'anno duemilaquattro, addì : ventidue del mese di dicembre alle ore 09.00, convocata con appositi avvisi , si è riunita, presso la sede Municipale, la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:
 
NR.
 
NOMINATIVO
 
PRESENTI
ASSENTI
1
BERTONCELLO Antonio
Sindaco
P
 
2
VILLOTTA Luigi
Vice Sindaco
P
 
3
COLLOVINI Antonio
Assessore
P
 
4
PAVAN Gianfranco Osvaldo
Assessore
 
A
5
SIMONELLA Ivo
Assessore
P
 
6
BARRO Giorgio
Assessore
P
 
7
MINETTO Graziano
Assessore
P
 
8
MORSANUTO Angelo
Assessore
P
 
     
7
1
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Reggente dott. Fabio Olivi
Il Sig. BERTONCELLO ANTONIO, nella sua veste di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.
 
 
OGGETTO:
Determinazone aliquote ICI 2005. Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
 
Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (i.c.i.);
Visto l'art. 27 comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 in cui è stabilito che il termine ultimo per deliberare le aliquote, detrazioni e riduzioni relative all'ici coincide con quello per l'approvazione del bilancio di previsione 2005;
Letto l'art. 6 D.Lgs. 504/1992 in cui è prevista la possibilità di deliberare l’aliquota tra il 4 e il 7 per mille in relazione alle diverse fattispecie imponibili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli);
Considerato che la normativa attualmente in vigore prevede le seguenti possibilità:
 
 
 
Art. 3 comma 53 L. 662/96
Aliquota diversificata per immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati
 
Art. 4 comma 1 D.L. 437/96 convertito nella L. 556/96
Aliquota ridotta, in ogni caso non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato
Art. 1 comma 5 L. 449/97
Aliquota agevolata anche inferiore al 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori
Art. 3 comma 55 L. 662/96
Aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili
Art. 1 comma 86 L. 549/95
Aliquota agevolata o esenzione totale per gli esercizi commerciali o artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi
Art. 21 D.Lgs. 460/97
Aliquota ridotta o esenzione per le Onlus
Art. 6 comma 5 L. 448/98
Esenzione per i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità per gli anni 1994 - 2001 in applicazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 9 D.L. 557/93 convertito con modificazioni nella L. 133/94
Art. 2 comma 4 L. 09.12.1998 n. 431
Riduzione dell’aliquota anche al di sotto del limite di legge (4 per mille) per i fabbricati concessi in locazione, secondo i contratti a canone convenzionato, a titolo di abitazione principale
Art. 2 comma 4 L. 09.12.1998 n. 431
Riduzione dell’aliquota anche al di sotto del limite di legge (4 per mille) per i fabbricati concessi in locazione, secondo i contratti a canone convenzionato, a titolo di abitazione principale
Art. 23 L. 07.12.2000 n. 383
Possibilità di deliberare aliquote ridotte rispetto a quella ordinaria per le associazioni di promozione sociale
 
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 446/97, a far data dal 01.01.1998 sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina sostanziale dell’ICI;
Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 18 comma 3 e dell’art. 19 comma 1 L. 388/2000, a far data dal 01.01.2001 sono state apportate altre modifiche alla disciplina sostanziale dell’imposta;
Letto l'art. 18 comma 2 L. 23.12.2000 n. 388 che prevede ex lege dall’anno d’imposta 2001 che l’aliquota prevista per l’abitazione principale vada applicata anche alle relative pertinenze, ancorchè distintamente accatastate;
Considerato, inoltre, che per il concetto di pertinenza è utile avvalersi del riferimento contenuto nell’art. 10 comma 3 bis D.P.R. 22.12.1986 n. 917, cosi come modificato dall’art. 6 comma 1 lett. a) L. 23.12.1999 n. 488 e che sono pertinenze le cose immobili di cui all’art. 817 Cod. Civ.;
Ritenuto, quindi, di deliberare per il 2005 le aliquote nel modo seguente:
5,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;
6,8 per mille per gli altri fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli;
7,00 per mille per gli immobili sfitti.
Considerato che le aliquote come sopra determinate consentono di prevedere un gettito ici 2005 pari a euro 4.560.000,00 al netto della detrazione per abitazione principale quantificabile in euro 785.883,10 come risulta dal prospetto allegato sub A) da considerarsi parte integrante del presente atto;
Considerato che tale entrata garantisce gli equilibri di bilancio e realizza la "ratio" della normativa attuale di diversificare le aliquote I.C.I. nel rispetto della discrezionalità concessa dal legislatore all’ente impositore;
Dato atto che il previsto gettito ICI e il calcolo dell'importo delle detrazioni per l'abitazione principale vanno verificati in corso d'anno in quanto possono subire scostamenti. Infatti, il calcolo dell'ammontare delle detrazioni maggiorate è stato effettuato in modo approssimativo sulla base di elementi presenti nella banca dati TARSU relativi ai soggetti in condizioni di disagio economico-sociale che godono di agevolazioni relative alla tassa asporto rifiuti;
Richiamato, infine, il combinato disposto dei commi 48 e 52 art. 3 della L. 662/96 che prevede dall’anno d’imposta 1997 un aumento del 5 per cento delle rendite catastali urbane ai fini I.C.I. e il combinato disposto dei commi 51 e 52 del medesimo articolo che prevede un aumento del 25 per cento dei redditi dominicali sempre ai fini I.C.I.;
Letto l’art. 42 comma 2 lett. f) T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote;
Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;
Visto, inoltre, il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
All'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di adottare per l’anno d’imposta 2005 l’aliquota I.C.I. del 5,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, quella del 6,8 per mille per le aree fabbricabili, terreni agricoli ed altri fabbricati e quella del 7 per mille per gli immobili sfitti;
2) di dare atto che tali aliquote garantiscono un gettito I.C.I. 2005 preventivato di euro 4.560.000,00 come risulta dalla relazione allegata sub B) e dal prospetto allegato sub A) da considerarsi parti integranti del presente atto;
3) di dare atto, altresì, che il previsto gettito ICI e il calcolo dell'importo delle detrazioni per l'abitazione principale vanno verificati in corso d'anno in quanto possono subire scostamenti per le causali di cui in premessa;
4) di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali per la sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze e del Ministero della Giustizia così come previsto dall’art. 52 comma 2 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 nel testo modificato dall’art. 1 comma 2 lett. s) D.Lgs. 23.12.1999 n. 506;
5) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito Internet del Ministero del Economia e delle Finanze - Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003;
6) di dare atto che il Responsabile del procedimento, Rossit dott.ssa Anna, darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo;
7) di conferire, con separata votazione unanime e favorevole, al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.
Allegati: .
Allegati nr. 2
Datasi lettura del presente verbale, questo viene confermato e
CITTÀ DI PORTOGRUARO
PROVINCIA DI VENEZIA
 
Seduta n. 63
Delibera nr. 253
   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
ICI 2005: determinazione delle detrazioni per l'abitazione principale e riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
 
L'anno duemilaquattro, addì : ventidue del mese di dicembre alle ore 09.00, convocata con appositi avvisi , si è riunita, presso la sede Municipale, la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:
 
NR.
 
NOMINATIVO
 
PRESENTI
ASSENTI
1
BERTONCELLO Antonio
Sindaco
P
 
2
VILLOTTA Luigi
Vice Sindaco
P
 
3
COLLOVINI Antonio
Assessore
P
 
4
PAVAN Gianfranco Osvaldo
Assessore
 
A
5
SIMONELLA Ivo
Assessore
P
 
6
BARRO Giorgio
Assessore
P
 
7
MINETTO Graziano
Assessore
P
 
8
MORSANUTO Angelo
Assessore
P
 
     
7
1
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Reggente dott. Fabio Olivi
Il Sig. BERTONCELLO ANTONIO, nella sua veste di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.
 
 
OGGETTO:
ICI 2005: determinazione delle detrazioni per l'abitazione principale e riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (i.c.i.);
Visto l'art. 27 comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 in cui è stabilito che il termine ultimo per deliberare le aliquote, detrazioni e riduzioni relative all'ici coincide con quello per l'approvazione del bilancio di previsione;
Letto in particolare l’art.8 D.Lgs. 504/92 in cui sono disciplinate le detrazioni e le riduzione d’imposta;
Considerato che la normativa attualmente in vigore disciplina le seguenti fattispecie:
 
Art. 3 comma 55 L. 662/96
Riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
Art. 8 comma 2 D.Lgs. 504/92
Detrazione per l’abitazione principale di euro 103,29
Art. 8 comma 3 D.Lgs. 504/92
Riduzione dell’imposta dovuta per l’abitazione principale fino al 50% una volta detratti euro 103,29; in alternativa detrazione per abitazione principale fino a euro 258,23.
Tale riduzione o detrazione deve rispettare l’equilibrio di bilancio; possibilità di applicare tale ipotesi anche a soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale
Art. 8 comma 4 D.Lgs. 504/92
Applicazione della detrazione per abitazione principale anche alle unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER
Art. 1 comma 4 ter D.L. 16/93 convertito nella L. 75/93
Detrazione per abitazione principale per i cittadini italiani residenti all’estero per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purchè non locata
Art. 3 comma 56 L. 662/96
Possibilità di applicare la detrazione per abitazione principale all’unità immobiliare, purchè non locata, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente
Art. 58 comma 3 D.Lgs. 446/97
Possibilità di determinare la detrazione per abitazione principale in misura superiore ad euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta; in tal caso non si può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le abitazioni tenute a disposizione
Art. 3 comma 1 D.L. 50/1997 convertito con modificazioni nella L. 122/1997
Possibilità di applicare la detrazione per abitazione principale con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico - sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale
 
Considerato che le fattispecie disciplinate dalla legge riguardano scelte obbligate e discrezionali;
Ritenuto di recepire, per quanto concerne la riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, quanto disposto dall’art. art. 3 comma 55 L. 662/96 che ha modificato a far tempo dal 1997 l’art. 8 comma 1 D.Lgs. 504/92;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto di quanto sopra e di formalizzare la riduzione dell’imposta dovuta del 50 per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
Richiamato l’art. 8 comma 2 D.Lgs. 504/92, così come modificato dal comma 55, art. 3 della L. 662/96, che prevede che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente si detraggano euro 103,29;
Visto, altresì, il comma 3 del medesimo art. 8 che attribuisce ai Comuni la possibilità di elevare fino ad € 258,23 la misura della detrazione anche limitatamente a categorie di soggetti in particolari situazioni di disagio economico - sociale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Ritenuto pertanto di determinare il regime delle detrazioni per l'abitazione principale come segue:
detrazione ordinaria di € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
detrazione maggiorata di € 154,94 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soggetti passivi che si trovano in particolari situazioni di disagio economico - sociale;
Considerato, altresì, che per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il soggetto passivo I.C.I., che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
Accertato che in particolare si assume il concetto di residenza previsto dall’art. 43 comma 2 Cod. Civ. intendendosi per tale il luogo in cui il soggetto e i suoi familiari dimorano abitualmente;
Rilevato che il descritto trattamento agevolativo è riconosciuto ai seguenti soggetti passivi:
unità immobiliari (abitazioni e pertinenze) possedute a titolo di proprietà o di altri diritti reali minori da persone fisiche;
unità immobiliari (abitazioni e pertinenze) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER;
unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purchè non locate;
unità immobiliari, purchè non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
Considerato che per le prime due ipotesi la detrazione potrà essere utilizzata per diminuire l’imposta dovuta sulla pertinenza, qualora ne residui una parte una volta applicata all’imposta dovuta sull’abitazione principale;
Rilevato che per le altre due ipotesi tale possibilità non è concedibile in quanto manca l’elemento soggettivo (effettivo utilizzo) pur sussistendo quello oggettivo (destinazione) consistente nella destinazione della pertinenza al servizio dell'abitazione principale;
Visto che il gettito I.C.I. 2005 è stimato in € euro 1.435.442,47 per le abitazioni principali al netto della detrazione per abitazione principale di euro 785.883,10;
Dato atto che la stima del gettito ICI e dell'importo per le detrazioni per l'abitazione principale possono subire scostamenti in quanto il calcolo dell'ammontare delle detrazioni maggiorate è stato effettuato in modo approssimativo sulla base di elementi presenti nella banca dati TARSU relativi ai soggetti in condizioni di disagio economico-sociale che godono di agevolazioni;
Letto l’art. 42 comma 2 lett. f) T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;
Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;
Visto, inoltre, il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
All'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
di determinare in euro 103,29 la detrazione ordinaria dall’imposta dovuta per l’ I.C.I. 2005 per le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai contribuenti;
di determinare in euro 154,94 la detrazione maggiorata dall'imposta dovuta per l’ I.C.I. 2005 per le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai contribuenti che si trovano in particolari situazioni di disagio economico - sociale;
di stabilire che le sudette detrazioni si applicano alle unità immobiliari (abitazioni e pertinenze) possedute a titolo di proprietà o di altri diritti reali minori da persone fisiche, alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER; alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto, purchè non locate, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purchè non locate;
di dare atto che la detrazione può essere utilizzata per diminuire l’imposta dovuta sulle pertinenze per le seguenti fattispecie:
a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti.
b) unità immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonchè per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER.
5. di dare atto che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, all’imposta dovuta si applica una riduzione del 50 per cento;
6. di dare atto che la detrazione cosi come determinata garantisce un gettito I.C.I. 2005 preventivato per le abitazioni principali di euro 1.435.442,47 al netto della detrazione per abitazione principale di euro 785.883,10;
7. di dare atto che la stima del gettito ICI e dell'importo per le detrazioni per l'abitazione principale possono subire scostamenti in quanto il calcolo dell'ammontare delle detrazioni maggiorate è stato effettuato in modo approssimativo sulla base di elementi presenti nella banca dati TARSU relativi ai soggetti in condizioni di disagio economico-sociale che godono di agevolazioni;
8. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali per la sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze e del Ministero della Giustizia così come previsto dall’art. 52 comma 2 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 nel testo modificato dall’art. 1 comma 2 lett. s) D.Lgs. 23.12.1999 n. 506;
9. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito Internet del Ministero del Economia e delle Finanze - Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento, Rossit dott.ssa Anna darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo;
11. di conferire, con separata votazione unanime e favorevole, al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.
Allegati: .
 
CITTÀ DI PORTOGRUARO
PROVINCIA DI VENEZIA
 
Seduta n. 63
Delibera nr. 253
   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
ICI 2005: determinazione delle detrazioni per l'abitazione principale e riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
 
L'anno duemilaquattro, addì : ventidue del mese di dicembre alle ore 09.00, convocata con appositi avvisi , si è riunita, presso la sede Municipale, la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:
 
NR.
 
NOMINATIVO
 
PRESENTI
ASSENTI
1
BERTONCELLO Antonio
Sindaco
P
 
2
VILLOTTA Luigi
Vice Sindaco
P
 
3
COLLOVINI Antonio
Assessore
P
 
4
PAVAN Gianfranco Osvaldo
Assessore
 
A
5
SIMONELLA Ivo
Assessore
P
 
6
BARRO Giorgio
Assessore
P
 
7
MINETTO Graziano
Assessore
P
 
8
MORSANUTO Angelo
Assessore
P
 
     
7
1
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Reggente dott. Fabio Olivi
Il Sig. BERTONCELLO ANTONIO, nella sua veste di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.
 
 
OGGETTO:
ICI 2005: determinazione delle detrazioni per l'abitazione principale e riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (i.c.i.);
Visto l'art. 27 comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 in cui è stabilito che il termine ultimo per deliberare le aliquote, detrazioni e riduzioni relative all'ici coincide con quello per l'approvazione del bilancio di previsione;
Letto in particolare l’art.8 D.Lgs. 504/92 in cui sono disciplinate le detrazioni e le riduzione d’imposta;
Considerato che la normativa attualmente in vigore disciplina le seguenti fattispecie:
 
Art. 3 comma 55 L. 662/96
Riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
Art. 8 comma 2 D.Lgs. 504/92
Detrazione per l’abitazione principale di euro 103,29
Art. 8 comma 3 D.Lgs. 504/92
Riduzione dell’imposta dovuta per l’abitazione principale fino al 50% una volta detratti euro 103,29; in alternativa detrazione per abitazione principale fino a euro 258,23.
Tale riduzione o detrazione deve rispettare l’equilibrio di bilancio; possibilità di applicare tale ipotesi anche a soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale
Art. 8 comma 4 D.Lgs. 504/92
Applicazione della detrazione per abitazione principale anche alle unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER
Art. 1 comma 4 ter D.L. 16/93 convertito nella L. 75/93
Detrazione per abitazione principale per i cittadini italiani residenti all’estero per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purchè non locata
Art. 3 comma 56 L. 662/96
Possibilità di applicare la detrazione per abitazione principale all’unità immobiliare, purchè non locata, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente
Art. 58 comma 3 D.Lgs. 446/97
Possibilità di determinare la detrazione per abitazione principale in misura superiore ad euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta; in tal caso non si può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le abitazioni tenute a disposizione
Art. 3 comma 1 D.L. 50/1997 convertito con modificazioni nella L. 122/1997
Possibilità di applicare la detrazione per abitazione principale con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico - sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale
 
Considerato che le fattispecie disciplinate dalla legge riguardano scelte obbligate e discrezionali;
Ritenuto di recepire, per quanto concerne la riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, quanto disposto dall’art. art. 3 comma 55 L. 662/96 che ha modificato a far tempo dal 1997 l’art. 8 comma 1 D.Lgs. 504/92;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto di quanto sopra e di formalizzare la riduzione dell’imposta dovuta del 50 per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
Richiamato l’art. 8 comma 2 D.Lgs. 504/92, così come modificato dal comma 55, art. 3 della L. 662/96, che prevede che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente si detraggano euro 103,29;
Visto, altresì, il comma 3 del medesimo art. 8 che attribuisce ai Comuni la possibilità di elevare fino ad € 258,23 la misura della detrazione anche limitatamente a categorie di soggetti in particolari situazioni di disagio economico - sociale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Ritenuto pertanto di determinare il regime delle detrazioni per l'abitazione principale come segue:
detrazione ordinaria di € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
detrazione maggiorata di € 154,94 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soggetti passivi che si trovano in particolari situazioni di disagio economico - sociale;
Considerato, altresì, che per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il soggetto passivo I.C.I., che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
Accertato che in particolare si assume il concetto di residenza previsto dall’art. 43 comma 2 Cod. Civ. intendendosi per tale il luogo in cui il soggetto e i suoi familiari dimorano abitualmente;
Rilevato che il descritto trattamento agevolativo è riconosciuto ai seguenti soggetti passivi:
unità immobiliari (abitazioni e pertinenze) possedute a titolo di proprietà o di altri diritti reali minori da persone fisiche;
unità immobiliari (abitazioni e pertinenze) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER;
unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purchè non locate;
unità immobiliari, purchè non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
Considerato che per le prime due ipotesi la detrazione potrà essere utilizzata per diminuire l’imposta dovuta sulla pertinenza, qualora ne residui una parte una volta applicata all’imposta dovuta sull’abitazione principale;
Rilevato che per le altre due ipotesi tale possibilità non è concedibile in quanto manca l’elemento soggettivo (effettivo utilizzo) pur sussistendo quello oggettivo (destinazione) consistente nella destinazione della pertinenza al servizio dell'abitazione principale;
Visto che il gettito I.C.I. 2005 è stimato in € euro 1.435.442,47 per le abitazioni principali al netto della detrazione per abitazione principale di euro 785.883,10;
Dato atto che la stima del gettito ICI e dell'importo per le detrazioni per l'abitazione principale possono subire scostamenti in quanto il calcolo dell'ammontare delle detrazioni maggiorate è stato effettuato in modo approssimativo sulla base di elementi presenti nella banca dati TARSU relativi ai soggetti in condizioni di disagio economico-sociale che godono di agevolazioni;
Letto l’art. 42 comma 2 lett. f) T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;
Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;
Visto, inoltre, il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
All'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
di determinare in euro 103,29 la detrazione ordinaria dall’imposta dovuta per l’ I.C.I. 2005 per le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai contribuenti;
di determinare in euro 154,94 la detrazione maggiorata dall'imposta dovuta per l’ I.C.I. 2005 per le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai contribuenti che si trovano in particolari situazioni di disagio economico - sociale;
di stabilire che le sudette detrazioni si applicano alle unità immobiliari (abitazioni e pertinenze) possedute a titolo di proprietà o di altri diritti reali minori da persone fisiche, alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER; alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto, purchè non locate, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purchè non locate;
di dare atto che la detrazione può essere utilizzata per diminuire l’imposta dovuta sulle pertinenze per le seguenti fattispecie:
a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti.
b) unità immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonchè per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER.
5. di dare atto che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, all’imposta dovuta si applica una riduzione del 50 per cento;
6. di dare atto che la detrazione cosi come determinata garantisce un gettito I.C.I. 2005 preventivato per le abitazioni principali di euro 1.435.442,47 al netto della detrazione per abitazione principale di euro 785.883,10;
7. di dare atto che la stima del gettito ICI e dell'importo per le detrazioni per l'abitazione principale possono subire scostamenti in quanto il calcolo dell'ammontare delle detrazioni maggiorate è stato effettuato in modo approssimativo sulla base di elementi presenti nella banca dati TARSU relativi ai soggetti in condizioni di disagio economico-sociale che godono di agevolazioni;
8. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali per la sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze e del Ministero della Giustizia così come previsto dall’art. 52 comma 2 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 nel testo modificato dall’art. 1 comma 2 lett. s) D.Lgs. 23.12.1999 n. 506;
9. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito Internet del Ministero del Economia e delle Finanze - Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento, Rossit dott.ssa Anna darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo;
11. di conferire, con separata votazione unanime e favorevole, al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.
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