DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 IN DATA 31.03.2008

 

Illustra l’argomento e la proposta di delibera il sig. Sindaco.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            Visti:

- la Legge 23.10.1992, n. 421 ed il conseguente D.L.vo n. 504/92 che istituiscono, tra l’altro, l’imposta comunale sugli immobili (ICI) a decorrere dall’anno 1993;

- la Legge n. 662/96 ed in particolare l’art. 3, commi 48 e seguenti, che prevede per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, una detrazione d’imposta pari a € 103.29 (lire 200.000) utilizzabile fino a concorrenza dell’imposta stessa;

- l’art. 58 del D.Lvo 15.12.1997, n. 446 che prevede la possibilità per il Comune, di aumentare detta detrazione di € 103,29 (lire 200.000) ad oltre € 258,23 (lire 500.000) e ancora fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità abitativa, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

            Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 27.3.2006, con la quale si è disposta la conferma dell’aliquota ordinaria dell’imposta, al 6,5 per mille;

 

            Vista la deliberazione consiliare n. 16 del 29.3.2007 con la quale si è dato atto della proroga, anche per l’anno 2007, delle tariffe e delle aliquote vigenti per l’anno precedente;

 

            Considerato che nell’intento di mantenere invariato il carico tributario sulle abitazioni principali e sulle loro pertinenze, tenuto conto della  situazione economica e sociale del paese, si conferma anche per l’esercizio 2008, con riferimento alle predette unità immobiliari, l’aliquota dell’ICI pari al 4,50 per mille;

 

            Ritenuto inoltre, per aderire alle istanze dei cittadini in condizioni di disagio economico, di confermare la seguente maggiorazione di detrazione, confermando i parametri reddituali individuali già approvati per il 2007, così come individuati di seguito:

 

DETRAZIONE FINO A € 170,00

 

 

LIMITE DI REDDITO

 

€ 10.000,00

 

 

 

in presenza di coniuge, elevato a

 

€ 12.400,00

per ogni familiare  convivente

+

€ 1.300,00

per ogni familiare convivente con handicap superiore al 75%

+

€ 1.550,00

 

 

 

DETRAZIONE FINO A € 200,00

 

 

LIMITE DI REDDITO

 

€ 8.500,00

 

 

 

in presenza di coniuge , elevato a

 

€ 10.850,00

per ogni familiare convivente

+

€ 1.300,00

per ogni familiare convivente con handicap superiore al 75%

+

€ 1.550,00

 

 

            Dato atto che, per le fattispecie sopra evidenziate, si dovrà tenere conto che:

- vengono riconosciute le detrazioni solo per le abitazioni principali utilizzate direttamente dal richiedente;

- vengono escluse dal beneficio le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1/A8/A9;

- i redditi dei componenti del nucleo familiare e/o conviventi si cumulano al fine del raggiungimento dei limiti come sopra fissati;

- per reddito si intende qualsiasi tipo di reddito della persona o del nucleo, ossia: redditi esenti, redditi erogati a titolo risarcitorio, rendite di qualsiasi natura, pensioni estere, rendite da capitali mobili o immobili, redditi derivanti da attività lavorativa saltuaria, temporanea o irregolare;

- deve essere prodotta da parte del richiedente una autocertificazione attestante il non possesso, da parte del nucleo familiare di:

 

a) beni patrimoniali e/o immobiliari (valutati al prezzo corrente di mercato e CON ESCLUSIONE DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE UTILIZZATA DIRETTAMENTE);

 

b) titoli di credito sia pubblico che privato;

 

c) disponibilità di denaro in qualsiasi altra forma possibile;

 

che, sommati, risultino di ammontare superiore a € 15.500,00 oltre ai limiti di reddito sopra evidenziati;

 

Visto l’art. 31 della legge 23.12.1998, n. 448;

 

Dato atto altresì, che l’art. 1, comma 5, della legge 24.12.2007, n. 244 stabilisce che “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione di cui al precedente si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9” e verificato che, ai fini del calcolo della ulteriore detrazione di cui sopra devono essere inclusi anche i valori delle eventuali pertinenze anche se distintamente annotate in Catasto, giusta risoluzione n. 1/DPF – Ministero Economia e Finanze - del 31.3.2008;

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica della proposta;

 

            Visti:

-         il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

-         lo Statuto comunale;

-         il regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 3 febbraio 2004;

 

            Con voti favorevoli n. 14 e n. 1 astenuto (Cagnato) espressi dai 15 consiglieri presenti,

 

D E L I B E R A

 

1) Di confermare per l’anno 2008, per le motivazioni in premessa riportate e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle misure già stabilite per l’anno 2007:

 

a)  l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili pari 6,50 per mille

b) l’aliquota sulle abitazioni principali e relative pertinenze al 4,50 per mille

 

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 662/96:

- l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (comma 55);

- dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i si detraggono e fino a concorrenza del suo ammontare, € 105,00, a carico del Comune, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il/i contribuente/i, che la possiede/posseggono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi/loro familiari dimorano abitualmente (comma 55);

- le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati degli Istituti autonomi per le case popolari.

 

3) Di dare atto altresì, dell’ulteriore detrazione, prevista dall’art. 1, comma 5, della legge 24.12.2007, n. 244, fissata nella misura dell’1,33 per mille della base imponibile (ottenuta moltiplicando per cento le rendite catastali degli immobili adibiti ad abitazione e le loro pertinenze), che viene applicata, con il limite massimo di € 200,00, a tutte le categorie A, escludendo i fabbricati di cat. A/1, A/8 e A/9, e che viene disciplinata come a carico del bilancio dello Stato.

 

4) Di rilevare che ai fini dell’applicazione dell’ulteriore detrazione prevista dall’art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662 e dall’art. 58 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446, è riconosciuta una maggiore detrazione di € 170,00 e di € 200,00, in luogo delle € 105,00 originarie, a favore dei cittadini che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti descritti in premessa.

 

5) Di fissare nel periodo compreso dal 1° al 30 giugno, i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere l’agevolazione per l’anno 2008.

 

6) Di dare atto che il minore gettito derivante dall’applicazione dell’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille prevista dalla legge n. 244/2008, sarà rimborsato dallo Stato in base ad apposita certificazione presentata dal Comune, redatta in conformità al modello approvato con D.M. del 15.02.2008.

 

Di dare atto inoltre che, con voti favorevoli n. 15 espressi all’unanimità dai 15 consiglieri presenti e votanti, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

 

 

 

 

 

per l’istruttoria: il Responsabile del Servizio

                                       Sgnaolin Gino