Omissis...

 

D E L I B E R A

 

1) Di confermare, per le motivazioni in premessa riportate e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, nella misura già stabilita per l’anno 2006 pari al 4,50 per mille, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) da applicare per l’anno 2007 sulle abitazioni principali e relative pertinenze, ed al 6,50 per mille l’aliquota per gli altri immobili.

 

2) Dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 662/96:

- l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (comma 55);

- dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 105,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il/i contribuente/i, che la possiede/posseggono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi/loro familiari dimorano abitualmente (comma 55);

- le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati degli Istituti autonomi per le case popolari.

 

3) Ai fini dell’applicazione dell’ulteriore detrazione prevista dall’art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662 e dall’art. 58 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446, di riconoscere la maggiore detrazione di € 170,00 e di € 200,00, in luogo delle € 105,00 originarie, a favore dei cittadini che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti descritti in premessa.

 

4) Fissare dal 1° al 30 giugno i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere l’agevolazione per l’anno 2007.

 

5) Demandare l’esame e la gestione delle suddette domande al responsabile di servizio, come previsto dall’art. 11, comma 4°, del D.L.vo 30.12.1992, n. 504.