GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 22.2.2005

 

 

(omissis)

 

            Vista la propria deliberazione n. 21 in data 18.3.2004 con la quale si provvede, tra l’altro, ad aumentare dal 6 al 6,5 per mille l’aliquota ordinaria dell’imposta;

 

            Considerato, però,  che nell’intento di mantenere invariato il carico tributario sulle abitazioni principali e le loro pertinenze, tenuto conto della  situazione economica e sociale del paese, viene proposto di confermare anche per l’esercizio 2005 l’aliquota dell’ICI sulle predette unità immobiliari al 4,50 per mille;

 

            Ritenuto, inoltre,  per  aderire alle istanze dei cittadini che si trovassero nelle condizioni di poter usufruire della suindicata maggiorazione di detrazione, di confermare i parametri riferiti ai limiti individuali di reddito per il 2004, come meglio individuati di seguito:

 

DETRAZIONE FINO A € 170,00

 

 

 

 

 

LIMITE DI REDDITO

 

€ 10.000,00

 

 

 

in presenza di coniuge, elevato a

 

€ 12.400,00

per ogni familiare  convivente

+

€ 1.300,00

per ogni familiare convivente con handicap superiore al 75%

+

€ 1.550,00

 

 

 

DETRAZIONE FINO A € 200,00

 

 

 

 

 

LIMITE DI REDDITO

 

€ 8.500,00

 

 

 

in presenza di coniuge , elevato a

 

€ 10.850,00

per ogni familiare convivente

+

€ 1.300,00

per ogni familiare convivente con handicap superiore al 75%

+

€ 1.550,00

 

            Inoltre, per le fattispecie sopra evidenziate, si dovrà tenere conto che:

 

- vengono riconosciute le detrazioni solo per le abitazioni principali utilizzate direttamente dal richiedente;

 

- vengono escluse dal beneficio le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1/A8/A9;

 

- i redditi dei componenti il nucleo familiare e/o conviventi si cumulano al fine del raggiungimento dei limiti come sopra fissati;

 

- per reddito si intende qualsiasi tipo di reddito della persona o del nucleo, ossia: redditi esenti, redditi erogati a titolo risarcitorio, rendite di qualsiasi natura, pensioni estere, rendite da capitali mobili o immobili, redditi derivanti da attività lavorativa saltuaria, temporanea o irregolare;

 

- deve essere prodotta da parte del richiedente una autocertificazione attestante il non possesso, da parte del nucleo familiare di:

 

a) beni patrimoniali e/o immobiliari (valutati al prezzo corrente di mercato e CON ESCLUSIONE DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE UTILIZZATA DIRETTAMENTE);

 

b) titoli di credito sia pubblico che privato;

 

c) disponibilità di denaro in qualsiasi altra forma possibile;

 

che, sommati, risultino di ammontare superiore a € 15.500,00 oltre ai limiti di reddito sopra evidenziati;

 

(omissis)

D E L I B E R A

 

1) Di confermare, per le motivazioni in premessa riportate e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, nella misura già stabilita per l’anno 2004 pari al 4,50 per mille, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) da applicare per l’anno 2005 sulle abitazioni principali e relative pertinenze, ed al 6,50 per mille l’aliquota per gli altri immobili.

 

2) Dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 662/96:

- l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (comma 55);

- dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 105,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il/i contribuente/i, che la possiede/posseggono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi/loro familiari dimorano abitualmente (comma 55);

- le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati degli Istituti autonomi per le case popolari.

 

3) Ai fini dell’applicazione dell’ulteriore detrazione prevista dall’art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662 e dall’art. 58 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446, di riconoscere la maggiore detrazione di € 170,00 e di € 200,00, in luogo delle € 105,00 originarie, a favore dei cittadini che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti descritti in premessa.

 

4) Fissare dal 1° al 30 giugno i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere l’agevolazione per l’anno 2005.

 

5) Demandare l’esame e la gestione delle suddette domande al responsabile di servizio, come previsto dall’art. 11, comma 4°, del D.L.vo 30.12.1992, n. 504.