Dato atto dell’acquisizione del parere prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, espresso attraverso sottoscrizione del funzionario in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione;
Considerato che le esigenze del bilancio in corso di formazione in relazione ai programmi, ai progetti, nonché alla qualità dei servizi da garantire rendono possibile il mantenimento delle aliquote e delle detrazioni così come deliberate per l’anno 2005, lasciando, in particolare, inalterata la riduzione dell’aliquota per l’abitazione principale al 4 per mille;
Visto l’art. 8, comma 2 del Decreto Legislativo 504/92, così come modificato dall’art. 3, comma 55 della Legge 662/96, il quale prevede per l’abitazione principale del soggetto passivo la detrazione dell’imposta fino alla concorrenza dell’ammontare dovuto, di € 103,29, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Visto, inoltre, l’articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92 che consente, a decorrere dall’anno d’imposta 1997 di ridurre fino al 50% del suo importo l’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale o, in alternativa, di elevare sino ad € 258,23 la detrazione d’imposta;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di non avvalersi di detta facoltà per l’anno d’imposta 2005;
Visto, inoltre, l’articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92, così come modificato dal D. L. 50/97 e relativa legge di conversione n. 122/97, ai sensi del quale la facoltà predetta può anche essere esercitata limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 15.4.1997, con la quale veniva disposto ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92, così come modificato dal D. L. 50/97 e relativa legge di conversione n. 122/97, per l’anno d’imposta 1997, l’aumento della detrazione principale agli effetti ICI, determinandola in € 155,00 (Lire 300.122) nelle seguenti circostanze:
- nuclei familiari con portatori di handicap, ovvero con invalidità accertata del 76% (settantasei per cento);
- nuclei familiari il cui unico reddito sia costituito da pensioni sociali, pensioni di invalidità civile o pensioni integrate al minimo;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 05.02.2004 con la quale veniva elevata a € 258,00 la detrazione alle categorie di soggetti di cui al punto precedente;
Dato atto che le previsioni di entrata ed i contenuti finanziari del bilancio in corso di formazione consentono di avvalersi di detta facoltà anche per l’anno d’imposta 2005 e che, pertanto, possono essere confermate le categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale individuate per l’anno 2005 confermando ad € 258,00 la detrazione prevista;
Vista inoltre la legge 431 del 9 dicembre 1998 (“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”), ed in particolare l’articolo 2, comma 4, ai sensi del quale “… i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stessi… per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.”
Ritenuto pertanto, al fine di favorire detti contratti di locazione, di estendere anche agli immobili in oggetto l’aliquota fissata per le abitazioni principali, e nel contempo di elevare all’8 per mille l’aliquota relativa agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Visto l’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 504/92 nonché la risoluzione telegrafica del Ministero dell’Interno n. 2/97 del 21.2.1997, ai sensi della quale la deliberazione in materia di aliquote ICI costituisce atto di gestione relativamente alla manovra contabile di bilancio e che, pertanto, la Giunta può adottare direttamente tale deliberazione;
Richiamato l’articolo 9 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Ici, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16 novembre 2001, esecutiva, ai sensi del quale sono considerate parte integrante dell’abitazione principale le relative pertinenze;
Richiamato l’articolo 10 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Ici, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16 novembre 2001, esecutiva, ai sensi del quale si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito e/o comodato a parenti in linea retta fino al primo grado, a condizione che la occupino come abitazione principale e vi risiedano;
Ritenuto, inoltre, di sottoporre tale deliberazione al Consiglio Comunale, in quanto atto strettamente inerente alla proposta degli schemi di bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005 – 2006 - 2007, rimettendo al Consiglio stesso la decisione finale unitamente a tutti i necessari documenti contabili del bilancio;
Visto il vigente regolamento comunale disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,
1) Di determinare, per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille, fissando nel 4 per mille l’aliquota per le abitazioni principali, nel 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non locati e nell’8 per mille l’aliquota per le abitazioni e per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
2) Di determinare in € 103,29 la detrazione dall’imposta per l’abitazione principale, da rapportarsi al periodo d’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3) Di dare atto che costituiscono, ai sensi del vigente regolamento comunale sull’Ici, come in premessa indicato, parte integrante dell’abitazione principale le relative pertinenze;
4) Di dare atto che, ai sensi del vigente regolamento comunale sull’Ici, come in premessa indicato, l’aliquota per le abitazioni principali, ma non la detrazione, è estesa alle abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito e/o comodato a parenti in linea retta fino al primo grado, a condizione che la occupino come abitazione principale e vi risiedano;
5) Di determinare, per l’anno 2005, l’applicazione dell’aliquota del 4 per mille, come per le abitazioni principali, per gli immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi del l’art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
6) Di determinare , per l’anno di imposta 2005, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92 la detrazione d’imposta in € 258,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale così come individuate con Deliberazione n. 133 del 15/04/1997 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
7) Di dare atto che nella definizione di alloggi non locati ai fini dell’applicazione delle aliquote ai cui al punto 1 del deliberato, non rientrano le residenze secondarie arredate ed idonee ad essere utilizzate in qualsiasi momento e che il suo possessore tiene a disposizione per uso diretto, stagionale, periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare;
8) Di dare atto che tale determinazione costituisce documento strettamente connesso agli schemi del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale per gli esercizi 2005 – 2006 - 2007;
9) Di dare atto che gli effetti finanziari del presente provvedimento saranno previsti nello schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 che la Giunta sottoporrà all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione;
10) Di sottoporre il presente provvedimento, in quanto documento strettamente connesso alla programmazione finanziaria del bilancio, all’approvazione del Consiglio Comunale unitamente agli altri necessari documenti contabili;
11) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 58, comma 4, del D. Lgs. 446/97 detto provvedimento, in quanto fatto proprio dal Consiglio Comunale con l’approvazione dei documenti del bilancio, verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale;
12) Di trasmettere il presente provvedimento ai capigruppo consiliari.