Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;
Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n.446, ed in particolare gli artt. 52, 58 e 59;
Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21.12.1999, esecutivo a norma di legge;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale il termine per deliberare le tariffe dei tributi locali viene stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Attesa la necessità di deliberare le aliquote ICI per l’anno 2006, nonché la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
Visto altresì l’art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I. con il quale si prevede tra l’altro che si possono considerare equiparate all’abitazione principale, con conseguente applicazione delle detrazioni per la stessa previste, le seguenti unità immobiliari:
a) le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.).
b) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possed
c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela, adibite a loro abitazione principale;
Visto ancora l’art. 5 del Regolamento predetto che consente di determinare, per zone omogenee e secondo le specifiche destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili in applicazione dell’art. 59 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 446/97, e che considerato che per adeguare il valore di mercato delle aree di tipo produttivo è stato necessario procedere per l’anno 2006 alla rivalutazione dei prezzi medi rilevabili dai contratti di compravendita di terreni con medesima destinazione urbanistica;
Vista
Ricordato che per l’anno 2005 le aliquote in vigore sono risultate le seguenti:
- abitazione principale 5,3 per mille
- terreni agricoli 6,5 per mille
- aree edificabili 6,5 per mille
Dato atto che, in base alle aliquote di imposta per l’anno 2006, il gettito ICI può stimarsi in Euro 590.000,00;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006;
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
1. di fissare per l’anno 2006, una doppia aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata come segue:
- aliquota CINQUE VIRGOLA TRE PER MILLE per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- aliquota SEI VIRGOLA CINQUE PER MILLE per tutti gli altri immobili;
2. di fissare in Euro 116,00 la detrazione d’imposta per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3. di considerare alla stregua di abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione spettante, le seguenti unità immobiliari:
a) le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.).
b) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possed
c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela, adibite a loro abitazione principale;
4. di adeguare, a decorrere dall’anno 2006, ai sensi dell’art.5, comma 2), lett.d) del Regolamento per la disciplina dell’I.C.I., in attuazione dell’art. 59, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 446/97, per zone omogenee e secondo le rispettive destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree fabbricabili di tipo produttivo già deliberate con atto giuntale n.18 del 07.02.2005, così come meglio indicato nell’allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento;
5. di stimare in Euro 590.000,00 il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 2006, che dovrà finanziare le spese di bilancio come evidenziato in premessa;
6. di inviare copia della presente della deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza e che si conferma nella GEST LINE S.p.a. con sede in Napoli Via Bracco 20.
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 23 DEL 13.03.2006
PROSPETTO DI INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELLE AREE EDIFICABILI CON ATTRIBUZIONE VALORE VENALE DELL’ANNO 2006
DESCRIZIONE DELL’AREA |
|
VALORE 2005 |
VALORE 2006 |
ZONA A - CENTRO STORICO |
|
Non valutata |
Non valutata |
ZONA B – RESIDENZIALE |
B |
Non valutata |
Non valutata |
ZONA C - RESIDENZIALE |
C1 |
Euro 10,00 |
Euro 10,00 |
ZONA C - RESIDENZIALE |
RN Lotti interclusi |
Euro 30,00 |
Euro 30,00 |
ZONA C - RESIDENZIALE |
C2 Urbanizzata |
Euro 50,00 |
Euro 50,00 |
ZONA C - RESIDENZIALE |
C2 Non urbanizzata |
Euro 20,00 |
Euro 20,00 |
ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI |
D1 Completamento |
Euro 25,82 |
Euro 30,00 |
ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI |
D2 Urbanizzata |
Euro 38,73 |
Euro 40,00 |
ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI |
D2 Non urbanizzata |
Euro 18,08 |
Euro 25,00 |
ZONA E – AGRICOLA |
E1 |
Non valutata |
Non valutata |
ZONA E – AGRICOLA |
E2 |
Non valutata |
Non valutata |