LA GIUNTA MUNICIPALE

 

            Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;

           

            Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n.446, ed in particolare gli artt. 52, 58 e 59;

 

            Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21.12.1999, esecutivo a norma di legge;

           

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale il termine per deliberare le tariffe dei tributi locali viene stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Attesa la necessità di deliberare le aliquote ICI per l’anno 2005, nonché la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

 

Visto altresì l’art. 8 del Regolamento Comunale per  la disciplina dell’I.C.I. con il quale si prevede tra l’altro che si possono considerare equiparate all’abitazione principale, con conseguente applicazione delle detrazioni per la stessa previste, le seguenti unità immobiliari:

 

a)    le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.).

b)    le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c)    le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela,  adibite a loro abitazione principale;

 

Visto ancora  l’art. 5 del Regolamento predetto  che consente di determinare per zone omogenee e secondo le specifiche destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili in applicazione dell’art. 59 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 446/97;

 

Vista la Circolare Ministero delle Finanze n. 96/E/04.04.97, con la quale sono state illustrate le modalità di applicazione della riduzione di cui all’art. 4 del D.L. 437/96;

 

Ricordato che per l’anno 2004 le aliquote in vigore sono risultate le seguenti:

-          abitazione principale                                   5,3        per mille

-          terreni agricoli                                               6       per mille

-          aree edificabili                                              6       per mille

 

Evidenziato che, per ragioni di confronto ed omogeneità, si è ritenuto opportuno eseguire una verifica presso i comuni limitrofi relativamente alle aliquote e ai valori delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’imposta ICI e che il risultato conseguito viene riportato nell’allegato B) alla presente deliberazione;

 

Considerato altresì che in relazione alle esigenze di bilancio 2005 si rende necessario adeguare alcune aliquote per una più equa omogeneizzazione con i comuni contermini e al fine di reperire le risorse necessarie per dare attuazione ai programmi  e progetti previsti con il bilancio di previsione 2005, confermando peraltro l’aliquota in vigore per abitazione principale e la relativa detrazione a Euro 116,00;

 

Ritenuto inoltre di rivalutare il valore delle aree edificabili al fine di uniformarla alle effettive quotazioni di mercato;

 

Dato atto che, in base alle aliquote adeguate con la presente, il gettito previsto per l’anno 2005 può stimarsi in Euro 580.000,00, tenuto conto anche degli introiti per gli accertamenti d’imposta ;

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004;

 

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267;

 

 

DELIBERA

 

1.       di fissare per l’anno 2005, una doppia aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata come segue:

-          aliquota CINQUE VIRGOLA TRE PER MILLE  per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

-          aliquota SEI VIRGOLA CINQUE PER MILLE per  tutti gli altri immobili;

 

2.       di fissare in Euro 116,00 la detrazione d’imposta per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

3.       di considerare alla stregua di abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione spettante, le seguenti unità immobiliari:

a)        le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.).

b)        le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c)        le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela,  adibite a loro abitazione principale;

4.       di rivalutare, ai sensi dell’art.5, comma 2), lett.d) del Regolamento per la disciplina dell’I.C.I., in attuazione dell’art. 59, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 446/97, per zone omogenee e secondo le rispettive destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree fabbricabili così come meglio indicato nell’allegato A) che fa parte integrante del presente atto;

 

5.       di stimare in Euro 580.000,00 il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 2005, che dovrà finanziare le spese di bilancio come evidenziato in premessa;

 

6.       di inviare copia della presente della deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza e che si conferma nella GEST LINE S.p.a. con sede  in Mestre, Via G. Vico.


ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI  G.M.  N.  18 DEL  07.02.2005

 

 

PROSPETTO DI INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELLE AREE EDIFICABILI CON ATTRIBUZIONE VALORE VENALE A DECORRERE DALL’ANNO 2005.

 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA

 

VALORE

ZONA A -  CENTRO STORICO

 

Non valutata

ZONA B – RESIDENZIALE

B

Non valutata

ZONA C - RESIDENZIALE

C1

Euro 10,00

ZONA C - RESIDENZIALE

RN Lotti interclusi

Euro 30,00

 

ZONA C - RESIDENZIALE

C2 Urbanizzata

Euro 50,00

 

ZONA C - RESIDENZIALE

C2 Non urbanizzata

Euro 20,00

 

ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

D1 Completamento

Euro 25,82

 

ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

D2 Urbanizzata

Euro 38,73

 

ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

D2 Non urbanizzata

Euro 18,08

 

ZONA E – AGRICOLA

E1

Non valutata

ZONA E – AGRICOLA

E2

Non valutata

 


ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DI  G.M.  N.  18 DEL  07.02.2005

 

 

COMUNI

ALIQUOTA ORDINARIA

ABITAZIONE PRINCIPALE

DETRAZIONE

ANNONE VENETO

6,5

5

         104,00

CAORLE

7

4

         181,00

CINTO CAOMAGGIORE

7

6

         113,70

CONCORDIA SAGITTARIA

5

5

         103,29

FOSSALTA DI PORTOGRUARO

6

5

         156,00

GRUARO

6

5,3

        116,00

PORTOGRUARO

6,8

5,5

         103,29

PRAMAGGIORE

6,5

5,3

         103,29

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

7

5

         258,00

 

 

 

AREE EDIFICABILI

 

 

 

TIPOLOGIA

GRUARO

PORTOGRUARO

PRAMAGGIORE

CINTO CAOMAGGIORE

 

2004

2004

2004

2004

AGRICOLA

 -

           29,69

           30,00

           37,00

 

 

 

 

 

CENTRO STORICO

 -

         118,78

           30,00

           62,00

 

 

 

 

 

LOTTI LIBERI

           18,08

           50,49

           30,00

           62,00

 

 

 

 

 

C1 AMPLIAMENTO RESIDENZIALE

 -

           50,49

           30,00

           37,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 NON URBANIZZATA RESIDENZIALE

           10,33

           26,73

           20,00

           21,00

C2 URBANIZZATA RESIDENZIALE

           30,99

           50,49

           50,00

           37,00

 

 

 

 

 

D1 AMPLIAMENTO PRODUTTIVI

           25,82

           35,64

           25,00

           26,00

 

 

 

 

 

D2 NON URBANIZZATA

           18,08

           17,81

           18,00

           13,00

D2 URBANIZZATA

           38,73

           38,61

           20,00

           26,00