Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;
Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n.446, ed in particolare gli artt. 52, 58 e 59;
Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21.12.1999, esecutivo a norma di legge;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale il termine per deliberare le tariffe dei tributi locali viene stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Attesa la necessità di deliberare le aliquote ICI per l’anno 2005, nonché la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
Visto altresì l’art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I. con il quale si prevede tra l’altro che si possono considerare equiparate all’abitazione principale, con conseguente applicazione delle detrazioni per la stessa previste, le seguenti unità immobiliari:
a) le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.).
b) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela, adibite a loro abitazione principale;
Visto ancora l’art. 5 del Regolamento predetto che consente di determinare per zone omogenee e secondo le specifiche destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili in applicazione dell’art. 59 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 446/97;
Vista la Circolare Ministero delle Finanze n. 96/E/04.04.97, con la quale sono state illustrate le modalità di applicazione della riduzione di cui all’art. 4 del D.L. 437/96;
Ricordato che per l’anno 2004 le aliquote in vigore sono risultate le seguenti:
- abitazione principale 5,3 per mille
- terreni agricoli 6 per mille
- aree edificabili 6 per mille
Evidenziato che, per ragioni di confronto ed omogeneità, si è ritenuto opportuno eseguire una verifica presso i comuni limitrofi relativamente alle aliquote e ai valori delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’imposta ICI e che il risultato conseguito viene riportato nell’allegato B) alla presente deliberazione;
Considerato altresì che in relazione alle esigenze di bilancio 2005 si rende necessario adeguare alcune aliquote per una più equa omogeneizzazione con i comuni contermini e al fine di reperire le risorse necessarie per dare attuazione ai programmi e progetti previsti con il bilancio di previsione 2005, confermando peraltro l’aliquota in vigore per abitazione principale e la relativa detrazione a Euro 116,00;
Ritenuto inoltre di rivalutare il valore delle aree edificabili al fine di uniformarla alle effettive quotazioni di mercato;
Dato atto che, in base alle aliquote adeguate con la presente, il gettito previsto per l’anno 2005 può stimarsi in Euro 580.000,00, tenuto conto anche degli introiti per gli accertamenti d’imposta ;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004;
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267;
1. di fissare per l’anno 2005, una doppia aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata come segue:
- aliquota CINQUE VIRGOLA TRE PER MILLE per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- aliquota SEI VIRGOLA CINQUE PER MILLE per tutti gli altri immobili;
2. di fissare in Euro 116,00 la detrazione d’imposta per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3. di considerare alla stregua di abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione spettante, le seguenti unità immobiliari:
a) le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.).
b) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela, adibite a loro abitazione principale;
4. di rivalutare, ai sensi dell’art.5, comma 2), lett.d) del Regolamento per la disciplina dell’I.C.I., in attuazione dell’art. 59, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 446/97, per zone omogenee e secondo le rispettive destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree fabbricabili così come meglio indicato nell’allegato A) che fa parte integrante del presente atto;
5. di stimare in Euro 580.000,00 il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 2005, che dovrà finanziare le spese di bilancio come evidenziato in premessa;
6. di inviare copia della presente della deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza e che si conferma nella GEST LINE S.p.a. con sede in Mestre, Via G. Vico.
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 18 DEL 07.02.2005
PROSPETTO DI INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELLE AREE EDIFICABILI CON ATTRIBUZIONE VALORE VENALE A DECORRERE DALL’ANNO 2005.
DESCRIZIONE DELL’AREA |
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VALORE |
ZONA A - CENTRO STORICO |
|
Non valutata |
ZONA B – RESIDENZIALE |
B |
Non valutata |
ZONA C - RESIDENZIALE |
C1 |
Euro 10,00 |
ZONA C - RESIDENZIALE |
RN Lotti interclusi |
Euro 30,00 |
ZONA C - RESIDENZIALE |
C2 Urbanizzata |
Euro 50,00 |
ZONA C - RESIDENZIALE |
C2 Non urbanizzata |
Euro 20,00 |
ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI |
D1 Completamento |
Euro 25,82 |
ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI |
D2 Urbanizzata |
Euro 38,73 |
ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI |
D2 Non urbanizzata |
Euro 18,08 |
ZONA E – AGRICOLA |
E1 |
Non valutata |
ZONA E – AGRICOLA |
E2 |
Non valutata |
ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 18 DEL 07.02.2005
COMUNI |
ALIQUOTA ORDINARIA |
ABITAZIONE PRINCIPALE |
DETRAZIONE |
ANNONE VENETO |
6,5 |
5 |
€ 104,00 |
CAORLE |
7 |
4 |
€ 181,00 |
CINTO CAOMAGGIORE |
7 |
6 |
€ 113,70 |
CONCORDIA SAGITTARIA |
5 |
5 |
€ 103,29 |
FOSSALTA DI PORTOGRUARO |
6 |
5 |
€ 156,00 |
GRUARO |
6 |
5,3 |
€ 116,00 |
PORTOGRUARO |
6,8 |
5,5 |
€ 103,29 |
PRAMAGGIORE |
6,5 |
5,3 |
€ 103,29 |
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO |
7 |
5 |
€ 258,00 |
AREE EDIFICABILI |
|
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| |
TIPOLOGIA |
GRUARO |
PORTOGRUARO |
PRAMAGGIORE |
CINTO CAOMAGGIORE |
|
2004 |
2004 |
2004 |
2004 |
AGRICOLA |
- |
€ 29,69 |
€ 30,00 |
€ 37,00 |
|
|
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|
CENTRO STORICO |
- |
€ 118,78 |
€ 30,00 |
€ 62,00 |
|
|
|
|
|
LOTTI LIBERI |
€ 18,08 |
€ 50,49 |
€ 30,00 |
€ 62,00 |
|
|
|
|
|
C1 AMPLIAMENTO RESIDENZIALE |
- |
€ 50,49 |
€ 30,00 |
€ 37,00 |
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|
|
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|
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|
|
C2 NON URBANIZZATA RESIDENZIALE |
€ 10,33 |
€ 26,73 |
€ 20,00 |
€ 21,00 |
C2 URBANIZZATA RESIDENZIALE |
€ 30,99 |
€ 50,49 |
€ 50,00 |
€ 37,00 |
|
|
|
|
|
D1 AMPLIAMENTO PRODUTTIVI |
€ 25,82 |
€ 35,64 |
€ 25,00 |
€ 26,00 |
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|
D2 NON URBANIZZATA |
€ 18,08 |
€ 17,81 |
€ 18,00 |
€ 13,00 |
D2 URBANIZZATA |
€ 38,73 |
€ 38,61 |
€ 20,00 |
€ 26,00 |