Il Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.05.2008, ha escluso

dall’anno d’imposta 2008 l’abitazione principale dall’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L’esclusione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione

principale (es. se l’immobile, posseduto per 12 mesi nel corso dell’anno, è adibito ad abitazione principale

solo dal 1° aprile, l’imposta è dovuta con aliquota ordinaria per i primi tre mesi).

L’esclusione dall’imposta si estende di diritto anche:

· Pertinenze delle abitazioni principali, purchè di categoria C2, C6 o C7;

· Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o

sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè non locate;

· Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) purchè

residenti;

· Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case

popolari;

· Abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa

coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un

immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

L’esclusione non riguarda in nessun caso:

· le abitazioni di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9

(castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), che continuano quindi ad essere soggette

all’ICI e alle quali si applica l’aliquota ridotta del 4 per mille e la detrazione di euro 121,37.=

· le abitazioni di iscritti all’Aire e residenti all’estero.

Si informa, che è possibile effettuare il pagamento ICI utilizzando il

modello F24 GRATUITAMENTE E SENZA ALCUNA COMMISSIONE

presso qualsiasi banca ed ufficio postale.

Alcuni spazi del modello F24 richiedono l’inserimento di codici al posto della descrizione tradizionale dei

bollettini postali. I codici Tributo da utilizzare sono i seguenti:

· 3901 Ici per abitazione principale

· 3902 Ici per terreni agricoli

· 3903 Ici per aree edificabili

· 3904 Ici per altri fabbricati

· 3906 Ici per interessi (ad es. per ravvedimento operoso)

· 3907 Ici per sanzioni

Codice per individuare il Comune di destinazione del pagamento (Comune di Venezia) L736

Per segnalare il pagamento del “Ravvedimento” si ricorda di barrare sempre le relative caselle

(imposta/sanzioni/interessi).

Per altre informazioni vedi il paragrafo “5 – I Versamenti e i pagamenti” del presente opuscolo.

- Dal 2008 la dichiarazione ICI è stata soppressa per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto

del notaio. Si tratta quindi delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o di altri atti

relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse

ai pubblici registri immobiliare dal sistema notarile.

Le altre variazioni nel possesso, che non sono “registrate” in atti notarili e che generano una diversa base

imponibile (es.valore area edificabile), o le variazioni nell’utilizzo del bene che determinano una diversa

aliquota (uso gratuito, abitazione principale ecc.) devono essere dichiarate utilizzando il modello ministeriale

di Dichiarazione ICI (per ulteriori informazioni vedere l’apposito opuscolo informativo).

1. ALIQUOTE

Per l’anno 2011 la prima rata di acconto va versata utilizzando le aliquote previste per l’anno 2010, in

seguito, in sede di saldo a dicembre, sarà necessario verificare eventuali modifiche che la Legge, per il 2011,

permette fino al 30.06.2011:

a)

4‰ Per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo,

persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, e per le sue pertinenze

(categorie catastali C2, C6, C7) purché direttamente utilizzate dal soggetto passivo; SOLO

ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9

b)

4‰ Per le abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle

quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano

l’immediato utilizzo abitativo, purché tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del

rogito notarile di acquisto;

c) 4‰ Per un’altra unità immobiliare (non più di una), oltre a quella costituente abitazione principale

del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori – figli) e per le

relative pertinenze, purché gli stessi utilizzino direttamente l’unità immobiliare come

abitazione principale e siano ivi residenti SOLO ABITAZIONI A1,A8,A9;

d)

2‰ Per le abitazioni concesse come abitazione principale in locazione ad equo canone a

condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato;

e) 2‰ Per l’abitazione principale per cambio di residenza da fuori Comune avvenuta nell’anno 2011

e limitatamente a tale anno di imposta; SOLO ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9 ;

f) 2‰ Per l’abitazione principale acquistata senza contributi pubblici nell’anno 2011 e limitatamente

a tale anno di imposta; SOLO ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9.

g)

0,5‰ Per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato

stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. 431/1998 e contratti stipulati dagli Enti Locali

in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio;

h)

9‰ Per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di

locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.

1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si

applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato

a terzi o comunque locati;

i)

7‰ Per tutte le restanti unità immobiliari, ivi comprese le “residenze secondarie” o “seconda

casa”, le aree fabbricabili e i terreni agricoli;

Nel caso di variazioni dei presupposti impositivi riguardanti le fattispecie relative ai punti b),

c), d), e), f), g), intervenute nel 2011, il contribuente dovrà presentare l’autocertificazione entro il

termine di scadenza della dichiarazione dei redditi.

E’ possibile compilare, riducendo drasticamente il rischio di errore, e trasmettere via e-mail

l’autocertificazione connettendosi al sito www.comune.venezia.it/tributi

2. DETRAZIONI COMUNALI

Detrazione di € 121,37= per l’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, SOLO

ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9;

Maggiore detrazione di € 136,86= (oltre a € 121,37) SOLO ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9; per i

proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla

stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) titolari di assegno sociale;

b) portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art.3, comma 3 della Legge 104/1992;

c) coniuge/genitore convivente di portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art.3, comma 3

della Legge 104/1992

d) invalidità civile riconosciuta al 100%;

e) ricoverati in lungodegenza per più di otto mesi nel periodo d’imposta e che abbiano ottenuto nel

medesimo periodo un contributo economico dall’Amministrazione Comunale.

La maggiore detrazione potrà essere effettuata in un’unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le

suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell’acconto.

Per ottenere tale maggiore detrazione, intervenuta nel 2011, dovrà essere presentata

un’autocertificazione (reperibile anche nel sito www.comune.venezia.it/tributi) alla Direzione Finanza

Bilancio e Tributi – Settore Gestione Tributi e Canoni – Ufficio I.C.I., entro il termine di scadenza

della dichiarazione dei redditi.

3. AUTOCERTIFICAZIONI

Le autocertificazioni devono intendersi valide fintanto che non intervengono condizioni modificative e

devono essere prodotte entro il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi. E’ obbligo del

contribuente segnalare la cessazione del presupposto per l’applicazione delle agevolazioni.

Si ricorda che la mancata presentazione fa applicare le sanzioni per l’omessa presentazione che vanno dal

cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 52,00 (anche se l’imposta è stata

correttamente pagata.

4. AREE FABBRICABILI (vedi apposito opuscolo informativo)

Con D.L. 223/2006 convertito con modifiche dalla L.248/06 è stato chiarito definitivamente dell’art.36 c.2

che “…un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento

urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e

dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”

5. I VERSAMENTI E I PAGAMENTI

I versamenti si effettuano:

· utilizzando il modello F24 gratuitamente e senza alcuna commissione

· a favore del Concessionario direttamente agli sportelli della Concessione sita in Mestre via Torino,

180 (senza commissione).

· mediante bollettino postale sul c/c n. 88661483 intestato a Equitalia Polis S.p.A. VENEZIA-VEICI

Il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune può avvenire in due rate: entro il 16

giugno 2011 (acconto); entro il 16 dicembre 2011 (saldo); o in un’unica soluzione entro il 16 giugno

2011.

A norma dell’art. 8 comma 5 del Regolamento ICI approvato con Delibera Consiglio Comunale n.2 del

17.01.2011 “il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se

la frazione inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”.

L’arrotondamento va applicato all’importo totale da versare.

Se l’importo da versare risulta, per effetto dell’applicazione delle aliquote e detrazioni, inferiore a 12

euro, il contribuente non deve effettuare alcun versamento.

Qualora l’importo annuale da versare sia pari o maggiore a € 12,00 ma, le singole rate risultino inferiori, il

versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16.12.2011.

6. RICORDIAMO CHE…..

· La legge 383 del 18/10/2001 art. 15 comma 2 ha eliminato l’obbligo di presentare la dichiarazione

ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) da parte dell’erede ed i legatari. L’ufficio presso

il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun Comune nel

cui territorio sono ubicati gli immobili.

· Per i beni immobili in multiproprietà il pagamento dell’ICI deve essere effettuato

dall’Amministratore di condominio o della comunione.

· Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende

per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica.

· Per evitare code per la presentazione della modulistica si informa che è possibile utilizzare

l’autocertificazione on-line, reperibile sul sito www.comune.venezia.it/tributi, che oltre a

permettere una più agevolata compilazione e una riduzione drastica di errore, dà la possibilità della

trasmissione telematica del/i documento/i.

· Con Delibera del Consiglio Comunale n.2 del 17.04.2011 è stato approvato il nuovo Regolamento

ICI con alcune novità riguardanti le “compensazioni” (art. 9) e le “rateizzazioni” (art.10).

· L’agevolazione (esenzione) ICI per fabbricati rurali si applica solo se questi sono catastalmente

classati come A6 e D10, in quanto la Cassazione ha proposto, a partire dal 2009, un orientamento

oramai consolidato secondo il quale l’agevolazione per la ruralità può essere riconosciuta solo

qualora i fabbricati siano accatasti nella categoria A/6 o D/10 a seconda che siano rispettivamente

abitativi o strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

ULTERIORI INFORMAZIONI PRESSO GLI UFFICI

Venezia: San Marco, 4030  0412744091

Mestre: Via Silvio Trentin, 3/e  0412746091

Orario di sportello

Lunedì, mercoledì e venerdì: 09,30 – 12,30 Martedì: 15,00 – 17,00

OPPURE CONSULTANDO IL SITO

www.comune.venezia.it/tributi