Il Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.05.2008, ha escluso
dall�anno d�imposta 2008 l�abitazione principale dall�Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).
L�esclusione � rapportata al periodo dell�anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione
principale (es. se l�immobile, posseduto per 12 mesi nel corso dell�anno, � adibito ad abitazione principale
solo dal 1� aprile, l�imposta � dovuta con aliquota ordinaria per i primi tre mesi).
L�esclusione dall�imposta si estende di diritto anche:
� Pertinenze delle abitazioni principali, purch� di categoria C2, C6 o C7;
� Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, purch� non locate;
� Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) purch�
residenti;
� Unit� immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a propriet� indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari;
� Abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa
coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di propriet� o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove � ubicata la casa coniugale.
L�esclusione non riguarda in nessun caso:
� le abitazioni di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9
(castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), che continuano quindi ad essere soggette
all�ICI e alle quali si applica l�aliquota ridotta del 4 per mille e la detrazione di euro 121,37.=
� le abitazioni di iscritti all�Aire e residenti all�estero.
Si informa, che � possibile effettuare il pagamento ICI utilizzando il
modello F24 GRATUITAMENTE E SENZA ALCUNA COMMISSIONE
presso qualsiasi banca ed ufficio postale.
Alcuni spazi del modello F24 richiedono l�inserimento di codici al posto della descrizione tradizionale dei
bollettini postali. I codici Tributo da utilizzare sono i seguenti:
� 3901 Ici per abitazione principale
� 3902 Ici per terreni agricoli
� 3903 Ici per aree edificabili
� 3904 Ici per altri fabbricati
� 3906 Ici per interessi (ad es. per ravvedimento operoso)
� 3907 Ici per sanzioni
Codice per individuare il Comune di destinazione del pagamento (Comune di Venezia) L736
Per segnalare il pagamento del �Ravvedimento� si ricorda di barrare sempre le relative caselle
(imposta/sanzioni/interessi).
Per altre informazioni vedi il paragrafo �5 � I Versamenti e i pagamenti� del presente opuscolo.
- Dal 2008 la dichiarazione ICI � stata soppressa per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto
del notaio. Si tratta quindi delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o di altri atti
relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse
ai pubblici registri immobiliare dal sistema notarile.
Le altre variazioni nel possesso, che non sono �registrate� in atti notarili e che generano una diversa base
imponibile (es.valore area edificabile), o le variazioni nell�utilizzo del bene che determinano una diversa
aliquota (uso gratuito, abitazione principale ecc.) devono essere dichiarate utilizzando il modello ministeriale
di Dichiarazione ICI (per ulteriori informazioni vedere l�apposito opuscolo informativo).
1. ALIQUOTE
Per l�anno 2011 la prima rata di acconto va versata utilizzando le aliquote previste per l�anno 2010, in
seguito, in sede di saldo a dicembre, sar� necessario verificare eventuali modifiche che la Legge, per il 2011,
permette fino al 30.06.2011:
a)
4� Per le unit� immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo,
persona fisica o di soci di cooperative edilizie a propriet� indivisa, e per le sue pertinenze
(categorie catastali C2, C6, C7) purch� direttamente utilizzate dal soggetto passivo; SOLO
ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9
b)
4� Per le abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle
quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano
l�immediato utilizzo abitativo, purch� tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del
rogito notarile di acquisto;
c) 4� Per un�altra unit� immobiliare (non pi� di una), oltre a quella costituente abitazione principale
del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori � figli) e per le
relative pertinenze, purch� gli stessi utilizzino direttamente l�unit� immobiliare come
abitazione principale e siano ivi residenti SOLO ABITAZIONI A1,A8,A9;
d)
2� Per le abitazioni concesse come abitazione principale in locazione ad equo canone a
condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato;
e) 2� Per l�abitazione principale per cambio di residenza da fuori Comune avvenuta nell�anno 2011
e limitatamente a tale anno di imposta; SOLO ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9 ;
f) 2� Per l�abitazione principale acquistata senza contributi pubblici nell�anno 2011 e limitatamente
a tale anno di imposta; SOLO ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9.
g)
0,5� Per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato
stipulato ai sensi dell�art. 2, comma 3 della L. 431/1998 e contratti stipulati dagli Enti Locali
in qualit� di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio;
h)
9� Per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si
applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato
a terzi o comunque locati;
i)
7� Per tutte le restanti unit� immobiliari, ivi comprese le �residenze secondarie� o �seconda
casa�, le aree fabbricabili e i terreni agricoli;
Nel caso di variazioni dei presupposti impositivi riguardanti le fattispecie relative ai punti b),
c), d), e), f), g), intervenute nel 2011, il contribuente dovr� presentare l�autocertificazione entro il
termine di scadenza della dichiarazione dei redditi.
E� possibile compilare, riducendo drasticamente il rischio di errore, e trasmettere via e-mail
l�autocertificazione connettendosi al sito www.comune.venezia.it/tributi
2. DETRAZIONI COMUNALI
Detrazione di � 121,37= per l�immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, SOLO
ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9;
Maggiore detrazione di � 136,86= (oltre a � 121,37) SOLO ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9; per i
proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla
stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) titolari di assegno sociale;
b) portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell�art.3, comma 3 della Legge 104/1992;
c) coniuge/genitore convivente di portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell�art.3, comma 3
della Legge 104/1992
d) invalidit� civile riconosciuta al 100%;
e) ricoverati in lungodegenza per pi� di otto mesi nel periodo d�imposta e che abbiano ottenuto nel
medesimo periodo un contributo economico dall�Amministrazione Comunale.
La maggiore detrazione potr� essere effettuata in un�unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le
suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell�acconto.
Per ottenere tale maggiore detrazione, intervenuta nel 2011, dovr� essere presentata
un�autocertificazione (reperibile anche nel sito www.comune.venezia.it/tributi) alla Direzione Finanza
Bilancio e Tributi � Settore Gestione Tributi e Canoni � Ufficio I.C.I., entro il termine di scadenza
della dichiarazione dei redditi.
3. AUTOCERTIFICAZIONI
Le autocertificazioni devono intendersi valide fintanto che non intervengono condizioni modificative e
devono essere prodotte entro il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi. E� obbligo del
contribuente segnalare la cessazione del presupposto per l�applicazione delle agevolazioni.
Si ricorda che la mancata presentazione fa applicare le sanzioni per l�omessa presentazione che vanno dal
cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 52,00 (anche se l�imposta � stata
correttamente pagata.
4. AREE FABBRICABILI (vedi apposito opuscolo informativo)
Con D.L. 223/2006 convertito con modifiche dalla L.248/06 � stato chiarito definitivamente dell�art.36 c.2
che ��un�area � da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall�approvazione della regione e
dall�adozione di strumenti attuativi del medesimo�
5. I VERSAMENTI E I PAGAMENTI
I versamenti si effettuano:
� utilizzando il modello F24 gratuitamente e senza alcuna commissione
� a favore del Concessionario direttamente agli sportelli della Concessione sita in Mestre via Torino,
180 (senza commissione).
� mediante bollettino postale sul c/c n. 88661483 intestato a Equitalia Polis S.p.A. VENEZIA-VEICI
Il pagamento dell�imposta complessivamente dovuta al Comune pu� avvenire in due rate: entro il 16
giugno 2011 (acconto); entro il 16 dicembre 2011 (saldo); o in un�unica soluzione entro il 16 giugno
2011.
A norma dell�art. 8 comma 5 del Regolamento ICI approvato con Delibera Consiglio Comunale n.2 del
17.01.2011 �il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all�euro per difetto se
la frazione inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo�.
L�arrotondamento va applicato all�importo totale da versare.
Se l�importo da versare risulta, per effetto dell�applicazione delle aliquote e detrazioni, inferiore a 12
euro, il contribuente non deve effettuare alcun versamento.
Qualora l�importo annuale da versare sia pari o maggiore a � 12,00 ma, le singole rate risultino inferiori, il
versamento deve essere effettuato in un�unica soluzione entro il 16.12.2011.
6. RICORDIAMO CHE�..
� La legge 383 del 18/10/2001 art. 15 comma 2 ha eliminato l�obbligo di presentare la dichiarazione
ai fini dell�imposta comunale sugli immobili (ICI) da parte dell�erede ed i legatari. L�ufficio presso
il quale � presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun Comune nel
cui territorio sono ubicati gli immobili.
� Per i beni immobili in multipropriet� il pagamento dell�ICI deve essere effettuato
dall�Amministratore di condominio o della comunione.
� Per unit� immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende
per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica.
� Per evitare code per la presentazione della modulistica si informa che � possibile utilizzare
l�autocertificazione on-line, reperibile sul sito www.comune.venezia.it/tributi, che oltre a
permettere una pi� agevolata compilazione e una riduzione drastica di errore, d� la possibilit� della
trasmissione telematica del/i documento/i.
� Con Delibera del Consiglio Comunale n.2 del 17.04.2011 � stato approvato il nuovo Regolamento
ICI con alcune novit� riguardanti le �compensazioni� (art. 9) e le �rateizzazioni� (art.10).
� L�agevolazione (esenzione) ICI per fabbricati rurali si applica solo se questi sono catastalmente
classati come A6 e D10, in quanto la Cassazione ha proposto, a partire dal 2009, un orientamento
oramai consolidato secondo il quale l�agevolazione per la ruralit� pu� essere riconosciuta solo
qualora i fabbricati siano accatasti nella categoria A/6 o D/10 a seconda che siano rispettivamente
abitativi o strumentali all�esercizio dell�attivit� agricola.
ULTERIORI INFORMAZIONI PRESSO GLI UFFICI
Venezia: San Marco, 4030 0412744091
Mestre: Via Silvio Trentin, 3/e 0412746091
Orario di sportello
Luned�, mercoled� e venerd�: 09,30 � 12,30 Marted�: 15,00 � 17,00
OPPURE CONSULTANDO IL SITO
www.comune.venezia.it/tributi