LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessore ai Tributi,
Visto il decreto legislativo 504/92 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili ed in modo particolare l’art. 6, comma 1, che prevede che le aliquote siano stabilite dal Comune con effetto per l’anno successivo;
Visto l’art 42 – lettera f del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” in ordine alle attribuzioni dei Consigli Comunali cui spetta, limitatamente agli atti fondamentali “l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote …” , determinazione che resta, quindi, di competenza della Giunta Comunale;
Visto l’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 che rende applicabile l’elevazione della detrazione per l’abitazione principale da Euro 121,37 a Euro 258,23 per soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
Visto l’art. 3 comma 56 della Legge 23.12.1996, n. 662 che consente ai Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Visto l’art. 1 comma 5 della Legge 27.12.1997, n. 449 che consente ai comuni di fissare aliquote agevolate dell’ICI a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
Vista la legge 9/12/98 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, ed in particolare l’art. 2, comma 4 che consente ai Comuni di derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in materia di aliquote ICI, in misura non superiore al 2 per mille “limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione per almeno due anni”;
Considerato che detta facoltà attribuita ai Comuni non è applicabile alle fattispecie previste all’art. 1, comma 2, lettera a), b), c) della citata legge 431/98;
Ritenuto quindi di avvalersi anche per l’anno 2005 del potere offerto dalla legge citata, fissando al 9 per mille l’aliquota degli immobili utilizzabili ai fini abitativi non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 1 della Legge 431/98 e non tenuti a disposizione dal possessore per uso personale, non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni e non dati in comodato a terzi;
Ritenuto opportuno stabilire l’aliquota dello 0,5 per mille per le abitazioni concesse in locazione come abitazione principale con contratto registrato stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 2, comma 3 della L. 431/98;
Visto l’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 19, approvato nella seduta del 15 marzo 2002, con il quale è stato previsto la sottoscrizione dell’accordo tra Amministrazione Comunale e ATER relativo all’utilizzo degli alloggi di proprietà esclusiva dell’Istituto per locazioni a canone calmierato, così come previsto dall’art. 2 comma 3 della Legge 431/98;
Ritenuto opportuno, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 2 comma 4 della citata Legge 431/98, stabilire l’aliquota del 0,5 per mille per le abitazioni di proprietà esclusiva dell’ATER locate a canone calmierato;
Considerato che l’art. 30, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2000, l’aliquota ridotta deliberata con riferimento all’abitazione principale deve essere applicata anche agli immobili qualificabili come pertinenze, ai sensi dell’art. 817 del codice civile;
Visto il “Regolamento ICI” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 16/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il “Regolamento ICI – Aree Fabbricabili” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 186 del 16/11/1998
Visto il parere di regolarità del Responsabile del Servizio, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;
1) di stabilire, per l’anno 2005, le seguenti aliquote ICI:
4 ‰ A) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
B) per le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) delle unità immobiliari di cui al punto precedente, anche se distintamente iscritte in Catasto, purchè direttamente utilizzate dal soggetto passivo;
C) per le abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano l’immediato utilizzo abitativo, purchè tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto; in mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio, con recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e l’applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 471/1997. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione, da presentare alla Direzione Centrale Finanza e Bilancio - Tributi - Ufficio I.C.I.;
D) per un’altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori – figli), e per le relative pertinenze, come individuate ai sensi della precedente lett. B). L’agevolazione spetta purchè i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa; tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore alla Direzione Centrale Finanza e Bilancio – Tributi - Ufficio I.C.I.. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (art. 7 Regolamento Ici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 16.11.1998 e successive modifiche ed integrazioni);
2 ‰ - abitazione principale per cambio di residenza da fuori Comune avvenuta nell’anno 2005 e limitatamente a tale anno di imposta;
2 ‰ - abitazione principale acquistata senza contributi pubblici nell’anno 2005 e limitatamente a tale anno di imposta e previa autocertificazione;
2 ‰ - per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato e previa autocertificazione;
0,5‰ per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 2, comma 3 della L. 431/1998. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente;
0,5 ‰ per le abitazioni di proprietà esclusiva dell’ATER locate ed assegnate a canone calmierato, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98;
9 ‰ per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato a terzi o comunque locati;
7 ‰ per tutte le restanti unità immobiliari, ivi comprese le “residenze secondarie” o “seconda casa”;
2) di applicare una detrazione di Euro 121,37.= per l’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
3) di considerare abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4) di applicare l’ulteriore detrazione di Euro 136,86.= per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) titolari di assegno sociale;
b) portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/1992;
c) invalidità civile riconosciuta al 100%;
d) ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto.
L’ulteriore detrazione potrà essere effettuata in un’unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell’acconto.
Per ottenere tale ulteriore detrazione dovrà essere presentata un’autocertificazione alla Direzione Centrale Finanza e Bilancio – Tributi - Ufficio I.C.I..
5) di precisare che le autocertificazioni devono intendersi valide fintanto non intervengono condizioni modificative e devono essere prodotte entro il termine del mese di gennaio dell’anno di imposta successivo a quello cui l’autocertificazione si riferisce. L’omessa presentazione dell’autocertificazione, riscontrata in sede di attività d’accertamento, non consente, in ogni caso, l’applicazione dell’agevolazione;
6) di confermare anche per l’anno 2005 i valori venali per zone omogenee per le aree fabbricabili e per le aree artigianali e industriali previsti dall’art. 6 del Regolamento ICI Aree fabbricabili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 16/11/98;
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.