COMUNE DI CAMPONOGARA (VENEZIA)
Estratto della deliberazione n. 3 del 19/02/2009 avente per oggetto:
Aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2009. Conferma.
Il CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
v Di confermare anche per l’anno 2009 le aliquote che seguono e di prevedere le seguenti detrazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili:
a) 4,5 per mille ai terreni agricoli;
b) 5 per mille agli alloggi costituenti abitazioni principali e alle relative pertinenze (box, garage ecc) (categorie A/1, A/8, A/9);
c) 7 per mille per le abitazioni, comprese le relative pertinenze, tenute a disposizione, locate e sfitte che non costituiscono abitazione principale del proprietario dell’immobile ovvero del titolare di altro diritto reale sull’immobile;
d) 6 per mille a tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria);
e) di considerare ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione previste per le abitazioni principali, come direttamente adibite ad abitazione principale, le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente e discendente di I° grado;
f) di fissare le seguenti detrazioni:
1) euro 103,29 detrazione ordinaria per l’abitazione principale;
2) elevazione da euro 103,29 a euro 150,00 per la seguente fattispecie: abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti situazioni:
- soggetto con grado di invalidità pari al 90%;
- portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992)
- cieco (L. 382/1970);
- sordomuto (L. 381/1970);
- mutilato o invalido di guerra appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (D.P.R. 915/1978, L. 474/1958);
I contribuenti che intendono avvalersi di tale maggiore detrazione devono presentare entro il 31 ottobre dell’anno in corso apposita richiesta sotto forma di autocertificazione, utilizzando l’apposita modulistica. Si considerano inoltre valide anche per l’anno 2009, le dichiarazioni presentate negli anni precedenti, salvo il venir meno del presupposto della detrazione.