COMUNE DI CAMPONOGARA (VENEZIA)

Estratto della deliberazione di C.C. n. 10 del 31/03/2008 avente per oggetto:

Aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

v     Di confermare anche per l’anno 2008 le aliquote che seguono e di prevedere le seguenti detrazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili:

a)  4,5 per mille ai terreni agricoli;

b)  5  per mille agli alloggi costituenti  abitazioni principali e alle relative pertinenze (box, garage ecc);

c)  7 per mille per le abitazioni, comprese le relative pertinenze, tenute a disposizione, locate e sfitte che non costituiscono abitazione principale del proprietario dell’immobile ovvero del titolare di altro diritto reale sull’immobile;

d)  6 per mille a tutti gli altri  immobili (aliquota ordinaria);

e) di considerare ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione (esclusa l’ulteriore “detrazione statale” pari all’1,33 per mille) previste per le abitazioni principali, come direttamente adibite ad abitazione principale, le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente e discendente di I° grado;

f)  di fissare le seguenti detrazioni:

1)      euro 103,29 detrazione ordinaria per l’abitazione principale;

2)      elevazione da euro 103,29 a euro 150,00 per la seguente fattispecie: abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti situazioni:

-       soggetto con grado di invalidità pari al 90%;

-       portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992)

-       cieco (L. 382/1970);

-       sordomuto (L. 381/1970);

-       mutilato o invalido di guerra appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (D.P.R. 915/1978, L. 474/1958);

I contribuenti che intendono avvalersi di tale maggiore detrazione devono presentare entro il 31 ottobre dell’anno in corso apposita richiesta sotto forma di autocertificazione, utilizzando l’apposita modulistica. Si considerano inoltre valide anche per l’anno 2008, le dichiarazioni presentate negli anni precedenti, salvo il venir meno del presupposto della detrazione.

3)      ulteriore detrazione (statale), che va a sommarsi ai casi precedenti (esclusa l’assimilazione delle unità immobiliari di cui al precedente punto e), pari all’1,33 per mille, della base imponibile dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Tale ulteriore detrazione non può essere superiore a € 200,00 e non si applica alle categorie catastali A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi eminenti).

Omissis