IL CONSIGLIO COMUNALE
· Richiamata la deliberazione di G.C. n. 202 del 30/11/2005 esecutiva , con la quale sono state stabilite per l'anno 2006 le seguenti aliquote dell’ICI:
a) 4,5 per mille ai terreni agricoli;
b) 5 per mille agli alloggi costituenti abitazioni principali e alle relative pertinenze (box, garage ecc);
c) 7 per mille per le abitazioni, comprese le relative pertinenze, tenute a disposizione, locate e sfitte che non costituiscono abitazione principale del proprietario dell’immobile ovvero del titolare di altro diritto reale sull’immobile;
d) 6 per mille a tutti gli altri immobili;
e) di considerare ai fini dell’applicazione della detrazione e dell’aliquota previste per le abitazioni principali, come direttamente adibite ad abitazione principale, le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente e discendente di I° grado;
f) la detrazione per l’abitazione principale è fissata nella misura di € 103,29.
· Richiamata la deliberazione di C.C. n. 64 del 22/12/2005 con la quale si fissano, per l’anno 2006, le detrazioni ici ed in particolare, la detrazione, non cumulabile, pari ad euro 150,00 per l’abitazione principale, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, qualora nel nucleo familiare dei soggetti passivi vi sia la presenza di invalidi , disabili o portatori di handicap per i quali esiste una situazione di permanente inabilità lavorativa al 100%, certificata dai competenti organi;
· Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 08/02/99 (esecutiva, CO.RE.CO n. 166 del 12/02/99) con la quale si approvava il regolamento sull’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 40 del 29/03/99 (esecutiva CO.RE.CO n. 393/99), n.10 del 29/2/2000 (esecutiva, CO.RE.CO n. 3634/2000), n.68 del 25/9/2000 (esecutiva, CO.RE.CO n. 9904/2000), n. 77 del 20/12/2002, esecutiva e n. 7 del 14/03/2003;
· Ritenuto necessario confermare per l’anno 2007 le suddette aliquote e detrazioni ICI nella misura di cui sopra al fine di garantire gli equilibri di bilancio;
· Dato atto che l’applicazione delle aliquote ICI comporterà per l’anno 2007 presumibilmente un gettito ordinario complessivo di circa Euro 1.080.000,00.=;
· Visto il comma 156, art. 1, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) con il quale si attribuisce ai Consigli Comunali competenza in materia di aliquote ici;
· Visto il comma 169, art. 1, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) con il quale si stabilisce quanto segue:
“ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
· Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 30 novembre 2006 che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31/03/2007;
· Visto la presa d’atto da parte della Commissione Finanze svolta il giorno 01/02/2007;
· Vista la legge 504/92 e successive modificazione ed integrazioni;
· Tutto ciò premesso e considerato,
· Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di confermare anche per l’anno 2007 le seguenti aliquote e detrazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili:
a) 4,5 per mille ai terreni agricoli;
b) 5 per mille agli alloggi costituenti abitazioni principali e alle relative pertinenze (box, garage ecc);
c) 7 per mille per le abitazioni, comprese le relative pertinenze, tenute a disposizione, locate e sfitte che non costituiscono abitazione principale del proprietario dell’immobile ovvero del titolare di altro diritto reale sull’immobile;
d) 6 per mille a tutti gli altri immobili;
e) di considerare ai fini dell’applicazione della detrazione e dell’aliquota previste per le abitazioni principali, come direttamente adibite ad abitazione principale, le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente e discendente di I° grado;
f) euro 103,29 la detrazione per l’abitazione principale;
g) euro 150,00 la detrazione per l’abitazione principale, qualora nel nucleo familiare dei soggetti passivi vi sia la presenza di invalidi , disabili o portatori di handicap per i quali esiste una situazione di permanente inabilità lavorativa al 100%, certificata dai competenti organi. Tale detrazione non è cumulabile con quella al precedente punto f). I contribuenti che intendono avvalersi di tale maggiore detrazione devono presentare entro il 31 ottobre dell’anno in corso apposita richiesta sotto forma di autocertificazione, utilizzando l’apposita modulistica. Si considerano inoltre valide anche per l’anno 2007, le dichiarazioni presentate negli anni precedenti, salvo il venir meno del presupposto della detrazione;
2) di dare atto che il gettito preventivato dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007, ammonta ad € 1.080.000,00 al netto delle agevolazioni applicabili;
3) di pubblicare il presente atto nella G.U. ai sensi dell’art.52, comma 2 del D.lgs.446/97, come modificato dal D.lgs.506/99, nonché di trasmettere l’atto stesso alla Direzione Centrale per la fiscalità locale.
Successivamente, su proposta del Sindaco Presidente, con apposita separata ed unanime votazione resa per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.