Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 29.03.2007

 

 

OGGETTO: Aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2007.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

--- omissis ----

 

DELIBERA

 

per i motivi in premessa indicati , di applicare per l’anno 2007, le aliquote e le detrazioni ICI come di seguito specificato:

 

1.      aliquota 4 per mille, (minimo previsto dalla legge):

-          per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta nonché per le relative pertinenze (cantina, garage, magazzino, box, posto auto, soffitta comprese nelle rispettive categorie catastali);

-          per le abitazioni e relative pertinenze in cui sono in corso lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione di cui all’art. 3 lett. a) e b) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e che diventeranno abitazione principale dei soggetti passivi entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto. Nel caso in specie si applica solo l’aliquota agevolata e non anche la detrazione. L’interessato dovrà presentare, al Servizio Tributi, apposita dichiarazione sostitutiva;

-          per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori – figli) ivi residenti. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni e relative pertinenze a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota. Nel caso in specie si applica solo l’aliquota agevolata e non anche la detrazione. L’interessato dovrà presentare, al Servizio Tributi, apposita dichiarazione;

 

2. aliquota 5,8 per mille

     per le abitazioni e relative pertinenze concesse in affitto con regolare contratto registrato a norma dell’art. 2 comma 3 della L. 09.12.1998, n. 431. L’interessato dovrà presentare, al Servizio Tributi, apposita dichiarazione;

 

3.      aliquota 5 per mille:

     per le unità immobiliari (fabbricati) di esercenti attività produttive e commerciali per le quali, nel corso del 2007, vengono effettuati lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’aliquota si intende applicabile per l’intero anno nel corso del quale sono effettuati i lavori. L’interessato dovrà presentare, al Servizio Tributi, apposita dichiarazione;

 

4.  aliquota al 7 per mille:

     aliquota ordinaria da applicarsi a tutti i restanti immobili;

 

5.      di applicare una detrazione di € 120,00.=  per l’immobile adibito ad abitazione principale da parte del soggetto passivo;

 

6.      di applicare l’ulteriore detrazione di € 80,00.= (detrazione complessiva massima  € 200,00) per i proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso dei seguenti requisiti:

a.      titolari di pensione o assegno sociale;

b.      soggetti riconosciuti dalle commissioni mediche periferiche: invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa (100% - L. 18/80); minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ( art. 1 L. 289/90); ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/70); ciechi assoluti (L. 382/70); sordomuti (L. 381/70);

c.      ricoverati in lungo degenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto;

      L’interessato dovrà presentare, al Servizio Tributi, apposita dichiarazione sostitutiva.

 

 

 

Le aliquote e le detrazioni su indicate si intendono applicabili per il periodo dell’anno durante il quale sussistono i requisiti richiesti.

 

La dichiarazione sostitutiva, attestante il sussistere dei requisiti previsti per l’applicazione delle agevolazioni ICI, deve intendersi valida fintanto non intervengono condizioni modificative (stipula o rinnovo contratto, cambio inquilino, diritto all’ulteriore detrazione) e deve essere prodotta al Servizio Tributi nei termini previsti dal regolamento.