ESTRATTO DELLA DELIBERA DI G.C. N. 29 DEL 26/02/2008
2) Di stabilire, secondo l’ordine letterale, stabilito nella premessa, i seguenti adempimenti procedurali al bilancio di previsione 2008:
§ Si confermano anche per l’anno 2008 le disposizioni contenute nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2007, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale portandola al 0,5% e prevedendo una fascia di esenzione per tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 9.000,00=.
Di provvedere a tutti gli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB del Ministero. (nota: a partire dall’anno 2002, a norma dell’articolo 11, comma 3, della legge n. 383 del 18/10/2001, le deliberazioni che fissano le relative aliquote divengono efficaci dal momento della loro pubblicazione sul sito del Ministero www.finanze.it, e non sono più pubblicate nella G.U.).
QUADRO DI SINTESI ADDIZIONALE COMUNALE NEGLI ANNI |
ALIQUOTA |
ATTO |
PUBBLICAZIONE |
Anno 1999 |
Non applicata |
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Anno 2000 – incremento deliberato |
0,2% |
CC/13 28/02/2000 |
S.O. 202 G.U. 287 DEL 09/12/2000 |
Anno 2000 – misura complessiva |
0,2% |
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Anno 2001 – incremento deliberato |
Nessuno |
GC/212 28/12/2000 |
Conferma aliquota anno precedente. S.O. 207 G.U. 207 DEL 10/08/2001 |
Anno 2001 – misura complessiva |
0,2% |
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Anno 2002 – incremento deliberato |
0,1% |
GC/12 05/02/2002 |
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Anno 2002 – misura complessiva |
0,3% |
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Anno 2003 – incremento deliberato |
Nessuno |
GC/24 13/02/2003 |
Pubblicazione sul sito Web del ministero |
Anno 2003 – misura complessiva |
0,3% |
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Anno 2004 – incremento deliberato |
Nessuno |
GC/8 20/01/2004 |
Pubblicazione sul sito Web del ministero |
Anno 2004 – misura complessiva |
0,3% |
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Anno 2005 – incremento deliberato |
Nessuno |
GC/26 09/02/2005 |
Pubblicazione sul sito Web del ministero |
Anno 2005 – misura complessiva |
0,3% |
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Anno 2006 – incremento deliberato |
Nessuno |
GC/32 22/02/2006 |
Pubblicazione sul sito Web del ministero |
Anno 2006 – misura complessiva |
0,3% |
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Anno 2007 – incremento deliberato |
+0,2% |
CC/16 05/03/2007 |
Pubblicazione sul sito Web del ministero |
Anno 2007 – misura complessiva |
0,5% |
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Anno 2008 – incremento deliberato |
Nessuno |
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Pubblicazione sul sito Web del ministero |
Anno 2008 – misura complessiva |
0,5% |
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Confermate per il 2008 le disposizioni di cui alla CC. 16 del 05/03/2007. |
B/1 - ICI – Proposta determinazione aliquote anno 2008 e detrazioni sull’abitazione principale nonche’ valori delle aree edificabili
3) Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale la fissazione delle seguenti aliquote/detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
Ø aliquota ICI 5,0 ‰
Ø abitazione principale e relative pertinenze;
Ø abitazione concessa in uso gratuito a genitori e/o figli entro il primo grado in linea retta purché residenti;
Ø soggetti titolari della sola abitazione ma ricoverati stabilmente in case di riposo e/o cura o istituti similari;
Ø aliquota 6,5 ‰:
Ø aree fabbricabili;
Ø altri fabbricati diversi dall'abitazione principale;
Ø terreni agricoli;
Ø aliquota 7‰:
Ø abitazioni sfitte o tenute a disposizione e non locate.
§ Dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 662/96:
- l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (comma 55);
- dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il/i contribuente/i, che la possiede/posseggono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, dimorano abitualmente (comma 55);
- dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con presenza di invalidi, disabili o portatori di handicap nel nucleo familiare del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportato ai periodi dell’anno, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992. Per aver diritto alla maggiore detrazione necessitano tali requisiti:
- occorre avere la residenza anagrafica nel Comune di Noale;
- essere soggetto passivo ICI o inserito nel nucleo familiare a qualsiasi titolo del soggetto passivo;
- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con annesse pertinenze deve essere l’unica proprietà (nella misura del 100%) del nucleo familiare sull’intero territorio;
- la condizione di portatore di handicap, permanente grave ai sensi art. 3 L. 104/1992, invalido e/o disabile con inabilità pari al 100% riconosciuta dalla competente commissione medica o da apposita certificazione.
Le condizioni suesposte devono essere cumulativamente presenti. In sede di prima applicazione il soggetto interessato dovrà presentare apposito certificato attestante lo stato di handicap o apposita autocertificazione.
§ di dare altresì atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge n. 662/96 ai soli fini ICI le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i redditi dominicali dei terreni agricoli;
§ di prendere atto che in virtù di quanto contenuto nella legge finanziaria 2008 (lg.244/2007 art.1, comma 5) ai soggetti passivi ICI spetta una ulteriore detrazione abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5 d.lgs.504/1992 comunque non superiore a 200 euro per la quale applicazione non necessitano norme regolamentari ma che comunque spetta ai soggetti che già si detraggono la detrazione di 103,29 e/o 200 euro;
§ di prendere atto che il rimborso da parte dello Stato nella misura dell’ulteriore detrazione di cui sopra avverrà, previa certificazione del Comune, in due rate a giugno e dicembre 2008 e relativo conguaglio entro maggio 2009;
§ di proporre l’approvazione dei valori venali sotto indicati;
ALLEGATO “A” - TABELLA DEI VALORI ATTRIBUITI AI FINI DELL’ICI PER LE AREE EDIFICABILI