ESTRATTO DELLA DELIBERA DI G.C. N. 29 DEL 26/02/2008

2) Di stabilire, secondo l’ordine letterale, stabilito nella premessa, i seguenti adempimenti procedurali al bilancio di previsione 2008:

 

A – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

 

§         Si confermano anche per l’anno 2008 le disposizioni contenute nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2007, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale portandola al 0,5% e prevedendo una fascia di esenzione per tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 9.000,00=.

 

 

Di  provvedere a tutti gli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB del Ministero. (nota: a  partire dall’anno 2002, a norma dell’articolo 11, comma 3, della legge n. 383 del 18/10/2001, le deliberazioni che fissano le relative aliquote divengono efficaci dal momento della loro pubblicazione sul sito del  Ministero   www.finanze.it,  e non sono più pubblicate nella G.U.).

 

 

QUADRO DI SINTESI ADDIZIONALE COMUNALE NEGLI ANNI

ALIQUOTA

ATTO

PUBBLICAZIONE

Anno 1999

Non applicata

 

 

Anno 2000 – incremento deliberato

0,2%

CC/13

28/02/2000

S.O. 202 G.U. 287 DEL 09/12/2000

Anno 2000 – misura complessiva

0,2%

 

 

Anno 2001 – incremento deliberato

Nessuno

GC/212

28/12/2000

Conferma aliquota anno precedente. S.O. 207 G.U. 207 DEL 10/08/2001

Anno 2001 – misura complessiva

0,2%

 

 

Anno 2002 – incremento deliberato

0,1%

GC/12

05/02/2002

 

Anno 2002 – misura complessiva

0,3%

 

 

Anno 2003 – incremento deliberato

Nessuno

GC/24

13/02/2003

Pubblicazione sul sito Web del ministero

Anno 2003 – misura complessiva

0,3%

 

 

Anno 2004 – incremento deliberato

Nessuno

GC/8

20/01/2004

Pubblicazione sul sito Web del ministero

Anno 2004 – misura complessiva

0,3%

 

 

Anno 2005 – incremento deliberato

Nessuno

GC/26

09/02/2005

Pubblicazione sul sito Web del ministero

Anno 2005 – misura complessiva

0,3%

 

 

 

Anno 2006 – incremento deliberato

Nessuno

GC/32

22/02/2006

Pubblicazione sul sito Web del ministero

Anno 2006 – misura complessiva

0,3%

 

 

 

Anno 2007 – incremento deliberato

+0,2%

CC/16

05/03/2007

Pubblicazione sul sito Web del ministero

Anno 2007 – misura complessiva

0,5%

 

 

 

Anno 2008 – incremento deliberato

Nessuno

 

Pubblicazione sul sito Web del ministero

Anno 2008 – misura complessiva

0,5%

 

Confermate per il 2008 le disposizioni di cui alla CC. 16 del 05/03/2007.

 

 

 

 

B -  ALIQUOTE E/O TARIFFE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2008

 

B/1 - ICI – Proposta determinazione aliquote anno 2008 e detrazioni sull’abitazione principale nonche’  valori delle aree edificabili

 

3) Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale la fissazione delle seguenti aliquote/detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

Ø      aliquota ICI 5,0 ‰

Ø       abitazione principale e relative pertinenze;

Ø      abitazione concessa in uso gratuito a genitori e/o figli entro il primo grado in linea retta purché residenti;

Ø      soggetti titolari della sola abitazione ma ricoverati stabilmente in case di riposo e/o cura o istituti similari;

 

Ø      aliquota 6,5 ‰:

Ø      aree fabbricabili;

Ø      altri fabbricati diversi dall'abitazione principale;

Ø      terreni agricoli;

 

Ø      aliquota 7‰:

Ø      abitazioni sfitte o tenute a disposizione e non locate.

 

§          Dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 662/96:

- l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (comma 55);

- dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il/i contribuente/i, che la possiede/posseggono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, dimorano abitualmente (comma 55);

- dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con presenza di invalidi, disabili o portatori di handicap nel nucleo familiare del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportato ai periodi dell’anno, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992. Per aver diritto alla maggiore detrazione necessitano tali requisiti:

-  occorre avere la residenza anagrafica nel Comune di Noale;

- essere soggetto passivo ICI o inserito nel nucleo familiare a qualsiasi titolo del soggetto passivo;

- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con annesse pertinenze deve essere l’unica proprietà (nella misura del 100%) del nucleo familiare sull’intero territorio;

- la condizione di portatore di handicap, permanente grave ai sensi art. 3 L. 104/1992, invalido e/o disabile con inabilità pari al 100% riconosciuta dalla competente commissione medica o da apposita certificazione.

Le condizioni suesposte devono essere cumulativamente presenti. In sede di prima applicazione il soggetto interessato dovrà presentare apposito certificato attestante lo stato di handicap o apposita autocertificazione.

§         di dare altresì atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge n. 662/96 ai soli fini ICI le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i redditi dominicali dei terreni agricoli;

§         di prendere atto che in virtù di quanto contenuto nella legge finanziaria 2008 (lg.244/2007 art.1, comma 5) ai soggetti passivi ICI spetta una ulteriore detrazione abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5 d.lgs.504/1992 comunque non superiore a 200 euro per la quale applicazione non necessitano norme regolamentari ma che comunque spetta ai soggetti che già si detraggono la detrazione di 103,29 e/o 200 euro;

§         di prendere atto che il rimborso da parte dello Stato nella misura dell’ulteriore detrazione di cui sopra avverrà, previa certificazione del Comune, in due rate a giugno e dicembre 2008 e relativo conguaglio entro maggio 2009;

§         di proporre l’approvazione dei valori venali sotto indicati;

ALLEGATO “A” - TABELLA DEI VALORI ATTRIBUITI AI FINI DELL’ICI PER LE AREE EDIFICABILI