aliquote ICI e detrazioni sull’abitazione principale
ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 02/04/2007
Con deliberazione di C.C. n° 24 del 02/4/2007 sono state approvate le seguenti aliquote I.C.I.:
Ø aliquota ICI 5,0 ‰
Ø aliquota 6,5 ‰:
Ø aliquota 7‰:
§ Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 662/96:
- l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (comma 55);
- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il/i contribuente/i, che la possiede/posseggono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, dimorano abitualmente (comma 55);
- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con presenza di invalidi, disabili o portatori di handicap nel nucleo familiare del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportato ai periodi dell’anno, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992. Per aver diritto alla maggiore detrazione necessitano tali requisiti:
ü occorre avere la residenza anagrafica nel Comune di Noale;
ü essere soggetto passivo ICI o inserito nel nucleo familiare a qualsiasi titolo del soggetto passivo;
ü l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con annesse pertinenze deve essere l’unica proprietà del nucleo familiare sull’intero territorio;
ü la condizione di portatore di handicap, permanente grave ai sensi art.
Le condizioni suesposte devono essere cumulativamente presenti. In sede di prima applicazione il soggetto interessato dovrà presentare apposito certificato attestante lo stato di handicap o apposita autocertificazione.
§ Ai sensi dei commi 48 e 51 della legge n. 662/96 ai soli fini ICI le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i redditi dominicali dei terreni agricoli;
valori delle aree edificabili
§ I valori venali sottoindicati, non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’ufficio tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, ecc…:
§ I valori delle aree di pertinenza a fabbricati ricadenti in zona “E” oggetto di permesso di costruire per ampliamenti, nuove costruzioni e ristrutturazioni, opere ricadenti nella tipologia di cui all’art. 3, lettera d) e e) del DPR 380/2001, vengono parificati al valore della Z.T.O. C1 (non urbanizzato);
TABELLA DEI VALORI ATTRIBUITI AI FINI DELL’ICI PER LE AREE EDIFICABILI
(vedi allegato)