I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2007

 

aliquote ICI e detrazioni sull’abitazione principale

ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 02/04/2007

 

Con deliberazione di C.C. n° 24 del 02/4/2007 sono state approvate le seguenti aliquote I.C.I.:

 

Ø      aliquota ICI 5,0 ‰

 

Ø      aliquota 6,5 ‰:

 

Ø      aliquota 7‰:

 

§         Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 662/96:

- l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (comma 55);

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il/i contribuente/i, che la possiede/posseggono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, dimorano abitualmente (comma 55);

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con presenza di invalidi, disabili o portatori di handicap nel nucleo familiare del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportato ai periodi dell’anno, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992. Per aver diritto alla maggiore detrazione necessitano tali requisiti:

ü      occorre avere la residenza anagrafica nel Comune di Noale;

ü      essere soggetto passivo ICI o inserito nel nucleo familiare a qualsiasi titolo del soggetto passivo;

ü      l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con annesse pertinenze deve essere l’unica proprietà del nucleo familiare sull’intero territorio;

ü      la condizione di portatore di handicap, permanente grave ai sensi art. 3 L. 104/1992, invalido e/o disabile con inabilità pari al 100% riconosciuta dalla competente commissione medica o da apposita certificazione.

Le condizioni suesposte devono essere cumulativamente presenti. In sede di prima applicazione il soggetto interessato dovrà presentare apposito certificato attestante lo stato di handicap o apposita autocertificazione.

§         Ai sensi dei commi 48 e 51 della legge n. 662/96 ai soli fini ICI le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i redditi dominicali dei terreni agricoli;

 

 

valori delle aree edificabili

§         I valori venali sottoindicati, non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’ufficio tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, ecc…:

§         I valori delle aree di pertinenza a fabbricati ricadenti in zona “E” oggetto di permesso di costruire per ampliamenti, nuove costruzioni e ristrutturazioni, opere ricadenti nella tipologia di cui all’art. 3, lettera d) e e) del DPR 380/2001, vengono parificati al valore della Z.T.O. C1 (non urbanizzato);

 

TABELLA DEI VALORI ATTRIBUITI AI FINI DELL’ICI PER LE AREE EDIFICABILI

(vedi allegato)