ICI - Determinazione aliquote anno 2005 e conferma detrazioni sull’abitazione principale
1) Di confermare, per le motivazioni in premessa riportate e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle misure già stabilite per l’anno 2004 le seguenti aliquote ICI da applicarsi per l'anno 2005:
Ø aliquota ICI 5.5 ‰
Ø abitazione principale e relative pertinenze;
Ø abitazione concessa in uso gratuito a genitori e/o figli entro il primo grado in linea retta purché residenti;
Ø soggetti titolari della sola abitazione ma ricoverati stabilmente in case di riposo e/o cura o istituti similari;
Ø aliquota 6 ‰:
Ø aree fabbricabili;
Ø altri fabbricati diversi dall'abitazione principale;
Ø terreni agricoli;
Ø aliquota 7‰:
Ø abitazioni sfitte o tenute a disposizione e non locate.
2) Dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 662/96:
- l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (comma 55);
- dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il/i contribuente/i, che la possiede/posseggono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, dimorano abitualmente (comma 55);
3) di dare altresì atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge n. 662/96 ai soli fini ICI le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% i redditi dominicali dei terreni agricoli;