ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE

ADOTTATA DAL COMUNE DI MIRANO

PROVINCIA DI VENEZIA

CODICE ISTAT 27024

RELATIVA ALLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2008

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.2.2008

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

  1. Di mantenere, per le motivazioni in premessa espresse, per l'anno 2008 le aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili vigenti nell’anno 2007 e come di seguito specificato:

Aliquota ordinaria:

7,0

 

Aliquota per le abitazioni

6,5

Si applica agli immobili adibiti ad abitazione (classificati da A1 a A9 e A11) e alle relative pertinenze.

 

Aliquota ridotta per abitazione principale

5,5

L'aliquota si applica unicamente all'abitazione principale, come definita dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e alle sue pertinenze.

Aliquota ridotta per abitazioni locate ai sensi della L. 431/98

0,5

Si applica alle abitazioni locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98, come previsto dall'art. 2, comma 4, della medesima legge.

  • Detrazione di € 104,00 per abitazione principale, applicabile secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 3 del D. Lgs. 504/92, e dall'art. 3 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI.

 

  • Detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, nei seguenti casi di particolare disagio economico e sociale, come previsto dall’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92:

b/1 Invalidi:

qualora nel nucleo familiare vi sia una persona convivente con grado di invalidità non inferiore al 74% come risulta dal certificato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, sempre che il reddito familiare convenzionale annuo non sia superiore a Euro 16.000,00.

Il reddito familiare convenzionale si determina applicando sul reale reddito complessivo del nucleo familiare, al netto dell'assegno di accompagnamento, una detrazione di Euro 516,00 per ogni figlio a carico; qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiori a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di Euro 516,00 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di Euro 3.096,00. La riduzione non si applica per i figli a carico ai quali si applica la riduzione prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione per ogni figlio che risulti essere a carico e dopo la detrazione per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%.

b/2 Minimo vitale:

qualora il reddito del nucleo familiare sia pari o inferiore ai valori di cui alla tabella A, allegata al Regolamento per l'Assistenza Economica (approvato con deliberazione di C.C. n. 115 del 25.9.1998, e successive modificazioni), debitamente aggiornati, per l'anno 2008, dal competente servizio; sono escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate: A/1, A/7, A/8 e A/9;

2. Di porre a carico dei contribuenti che intendono avvalersi delle maggiori detrazioni di cui al precedente punto, lett. b), i seguenti obblighi:

3. Di stabilire che i contribuenti che applicheranno l'aliquota agevolata dello 0,5‰ dovranno presentare all'Ente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione di variazione relativa all'anno 2008, dalla quale risulti, in particolare, l'idetificazione dell'immobile interessato e gli estremi del relativo contratto registrato.

4. Di esercitare anche per l'anno 2008, la facoltà concessa dall'art. 3, comma 56, della L. 23.12.96, n. 662, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare residenziale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; per questa casistica non trova applicazione l’ulteriore detrazione prevista l’art. 1, comma 5, della L. 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008), come precisato dalla Ris. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31/1/2008 n. 1.

5. Di dare atto inoltre:

- omissis -

 

 

Mirano, lì 15 aprile 2008

                                                                                          PER ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                        d.ssa Maria Loretta Slaviero