ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI MIRANO PROVINCIA DI VENEZIA CODICE ISTAT 27024 RELATIVA ALLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2007 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/3/2007 |
IL CONSIGLIO COMUNALE
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DELIBERA
Aliquota ordinaria: |
7,0? |
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Aliquota per le abitazioni |
6,5? |
Si applica agli immobili adibiti ad abitazione (classificati da A1 a A9 e A11) e alle relative pertinenze. |
Aliquota ridotta per abitazione principale |
5,5? |
L'aliquota si applica unicamente all'abitazione principale, come definita dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e alle sue pertinenze. |
Aliquota ridotta per abitazioni locate ai sensi della L. 431/98 |
0,5? |
Si applica alle abitazioni locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98, come previsto dall'art. 2, comma 4, della medesima legge. |
b/1 Invalidi:
qualora nel nucleo familiare vi sia una persona convivente con grado di invaliditon inferiore al 74% come risulta dal certificato di invalidit࠲ilasciato dalle competenti strutture pubbliche, sempre che il reddito familiare convenzionale annuo non sia superiore a Euro 16.000,00.
Il reddito familiare convenzionale si determina applicando sul reale reddito complessivo del nucleo familiare, al netto dell'assegno di accompagnamento, una detrazione di Euro 516,00 per ogni figlio a carico; qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiori a due, il reddito complessivo annuo del nucleo 蠲idotto di Euro 516,00 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di Euro 3.096,00. La riduzione non si applica per i figli a carico ai quali si applica la riduzione prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione per ogni figlio che risulti essere a carico e dopo la detrazione per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%.
b/2 Minimo vitale:
qualora il reddito del nucleo familiare sia pari o inferiore ai valori di cui alla tabella A, allegata al Regolamento per l'Assistenza Economica (approvato con deliberazione di C.C. n. 115 del 25.9.1998, e successive modificazioni), debitamente aggiornati, per l'anno 2007, dal competente servizio; sono escluse dal beneficio le unitࠩmmobiliari del gruppo A classificate: A/1, A/7, A/8 e A/9;
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