ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE

ADOTTATA DAL COMUNE DI MIRANO

PROVINCIA DI VENEZIA

CODICE ISTAT 27024

RELATIVA ALLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2007

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/3/2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

- omissis -

DELIBERA

  1. Di mantenere, per le motivazioni in premessa espresse, per l'anno 2007 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili vigenti nell?anno 2006 e come di seguito specificato:

    Aliquota ordinaria:

    7,0?

     

    Aliquota per le abitazioni

    6,5?

    Si applica agli immobili adibiti ad abitazione (classificati da A1 a A9 e A11) e alle relative pertinenze.

    Aliquota ridotta per abitazione principale

    5,5?

    L'aliquota si applica unicamente all'abitazione principale, come definita dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e alle sue pertinenze.

    Aliquota ridotta per abitazioni locate ai sensi della L. 431/98

    0,5?

    Si applica alle abitazioni locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98, come previsto dall'art. 2, comma 4, della medesima legge.

     

     

  2. Di stabilire, per le motivazioni in premessa espresse, che si intendono integralmente richiamate, per l'anno 2007, le seguenti detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili:

  1. in ? 104,00 la detrazione per abitazione principale, applicabile secondo le modalit࠰reviste dall?art. 8, comma 3 del D. Lgs. 504/92, e dall'art. 3 del vigente Regolamento Comunale per l?applicazione dell?ICI;

  2. in ? 200,00 la detrazione per abitazione principale, limitatamente al periodo dell?anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, nei seguenti casi di particolare disagio economico e sociale, come previsto dall?art. 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92:

b/1 Invalidi:

qualora nel nucleo familiare vi sia una persona convivente con grado di invalidit࠮on inferiore al 74% come risulta dal certificato di invalidit࠲ilasciato dalle competenti strutture pubbliche, sempre che il reddito familiare convenzionale annuo non sia superiore a Euro 16.000,00.

Il reddito familiare convenzionale si determina applicando sul reale reddito complessivo del nucleo familiare, al netto dell'assegno di accompagnamento, una detrazione di Euro 516,00 per ogni figlio a carico; qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiori a due, il reddito complessivo annuo del nucleo 蠲idotto di Euro 516,00 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di Euro 3.096,00. La riduzione non si applica per i figli a carico ai quali si applica la riduzione prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione per ogni figlio che risulti essere a carico e dopo la detrazione per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%.

b/2 Minimo vitale:

qualora il reddito del nucleo familiare sia pari o inferiore ai valori di cui alla tabella A, allegata al Regolamento per l'Assistenza Economica (approvato con deliberazione di C.C. n. 115 del 25.9.1998, e successive modificazioni), debitamente aggiornati, per l'anno 2007, dal competente servizio; sono escluse dal beneficio le unitࠩmmobiliari del gruppo A classificate: A/1, A/7, A/8 e A/9;

 

  1. Di porre a carico dei contribuenti che intendono avvalersi delle maggiori detrazioni di cui al precedente punto, lett. b), i seguenti obblighi:

  1. Di stabilire che i contribuenti che applicheranno l'aliquota agevolata dello 0,5? dovranno presentare all'Ente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietଠa pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione di variazione relativa all'anno 2007, dalla quale risulti, in particolare, l'idetificazione dell'immobile interessato e gli estremi del relativo contratto registrato.

  2. Di esercitare anche per l'anno 2007, la facoltࠣoncessa dall'art. 3, comma 56, della L. 23.12.96, n. 662, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unitࠩmmobiliare residenziale posseduta a titolo di propriet࠯ di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

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