ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE

ADOTTATA DAL COMUNE DI MIRANO

PROVINCIA DI VENEZIA

CODICE ISTAT 27024

RELATIVA ALLE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2006

Deliberazione del Giunta Comunale n. 9/3/2006

LA GIUNTA COMUNALE

- omissis -

DELIBERA

  1. Di stabilire, per le motivazioni in premessa espresse, per l'anno 2006, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

Aliquota ordinaria:

7,0‰

 

Aliquota per le abitazioni

6,5‰

Si applica agli immobili adibiti ad abitazione (classificati da A1 a A9 e A11) e alle relative pertinenze.

Aliquota ridotta per abitazione principale

5,5‰

L'aliquota si applica unicamente all'abitazione principale, come definita dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e alle sue pertinenze.

Aliquota ridotta per abitazioni locate ai sensi della L. 431/98

0,5‰

Si applica alle abitazioni locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98, come previsto dall'art. 2, comma 4, della medesima legge.

 

- omissis -

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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE

ADOTTATA DAL COMUNE DI MIRANO

PROVINCIA DI VENEZIA

CODICE ISTAT 27024

RELATIVA ALLE DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2006

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/3/2006

IL CONSIGLIO COMUNALE

-omissis -

DELIBERA

  1. DI CONFERMARE, per le motivazioni in premessa espresse, che si intendono integralmente richiamate, per l'anno 2006, le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 2005, e come di seguito specificate:

  1. in Euro 104,00 la detrazione per abitazione principale, applicabile secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 3 del D. Lgs. 504/92, e dall'art. 3 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI;
  2. di elevare a Euro 155,00 la detrazione per abitazione principale, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, nei seguenti casi di particolare disagio economico e sociale, come previsto dall’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92:

b/1 Invalidi:

qualora nel nucleo familiare vi sia una persona convivente con grado di invalidità non inferiore al 74% come risulta dal certificato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, sempre che il reddito familiare convenzionale annuo non sia superiore a Euro 16.000,00.

Il reddito familiare convenzionale si determina applicando sul reale reddito complessivo del nucleo familiare, al netto dell'assegno di accompagnamento, una detrazione di Euro 516,00 per ogni figlio a carico; qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiori a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di Euro 516,00 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di Euro 3.096,00. La riduzione non si applica per i figli a carico ai quali si applica la riduzione prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione per ogni figlio che risulti essere a carico e dopo la detrazione per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%.

b/2 Minimo vitale:

qualora il reddito del nucleo familiare sia pari o inferiore ai valori di cui alla tabella A, allegata al Regolamento per l'Assistenza Economica (approvato con deliberazione di C.C. n. 115 del 25.9.1998, e successive modificazioni), debitamente aggiornati, per l'anno 2006, dal competente servizio; sono escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate: A/1, A/7, A/8 e A/9;

-omossis -