Premesso che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili – è stata istituita con il titolo I, capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

 

Che il Comune approva le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e servizi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, e le relative deliberazioni sono adottate dalla Giunta Municipale, ai sensi dell’art. 42 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n° 267/2000);

 

Che  l’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1999;

 

Che l’art. 4, comma 1, del D.L. 08.08.1996, n° 437, attribuisce all’Ente Locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

Che l’art. 1, comma 5, della legge 27.12.1997, n° 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

 

Dato atto che questo Comune ha stabilito l’aliquota I.C.I. per tutti gli immobili nella misura percentuale del 5 per mille con detrazione per l’abitazione principale di £. 200.000;

 

Ritenuto di dover mantenere inalterata l’aliquota ICI anche per l’anno 2005;

 

Ritenuto inoltre di confermate per l’anno 2005 in €. 103,29, la detrazione di imposta per l’abitazione principale;

 

 

 

Atteso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato  in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria  in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 

Con voti espressi nelle forme di legge,

 

 

UNANIME DELIBERA

 

 

-        Di stabilire le seguenti aliquote di detrazione relative all’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2005:

 

1)      Aliquota da applicare per tutti gli immobili situati nel territorio comunale: 5 per mille;

 

2)      dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

 

 

-        Demandare ai Responsabili  di settore, ciascuno per le proprie competenze, l’adozione degli atti necessari all’attuazione del presente provvedimento.