LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.27 comma 8,della legge n°448 del 28/12/2001 (Legge Finanziaria Statale per il 2002) che recita testualmente:
c.8.Il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 Dicembre 2000, n°388, è sostituto dal seguente:
<<16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n°360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF E successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento>>.
Visto l’art.52.D.Lgs.vo n°446/1997;
Vista la normativa vigente in materia di introduzione all’Euro in particolare il Regolamento C.E. 1103/1997 e 974/1998-le leggi nazionali 433/97-213/98-D.Ls.vo 206/1999- D.P.R. 22/1999 e legge 409/2001 e la deliberazione del CIPE in data 15/11/2001;
Visto l’art.1, c.155, Legge Finanziaria Statale per il 2006 n°266 del 23/12/2005, che fissa al 31/03/2006 il termine per l’approvazione del bilancio 2006;
Visto l’art.3, commi 53, 54, 55, 56 della legge 662 del 23/12/1996 con riferimento in Particolare alle misure minima e massima (4 e 7 per mille) delle aliquote I.C.I. e alla possibilità di diversificare le aliquote entro i limiti suddetti e le detrazioni negli importi stabiliti dalle normative suddette;
Considerata la necessità e l’opportunità di stabilire per l’anno 2006 un aliquota dell’imposta I.C.I. del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 6,5 per mille per gli altri fabbricati , terreni, e aree di una detrazione €. 103,291 per la prima casa;
Preso atto che per il 2003 in base a deliberazione G.C. n°154 del 27/05/2003, per il 2004 in base a delibera G.C. 72 del 27/04/2004 e per il 2005 in base a delib. G.C. n°54 del 24/03/2005 l’aliquota fissata per l’I.C.I. era stata del 5,5 per mille per l’abitazione principale e del 6,5 per mille per gli altri Immobili;
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I. approvato dal C.C. con atto n°14 del 30/03/1999 e integrato con delibera. C.C. n°29 del 18/04/2000 e n°72 del 10/12/2001 annullata dal CO.RE.CO con decisione n°005063/007/2002, nonché i regolamenti per l’accertamento e Riscossione delle entrate tributarie e per l ‘applicazione dell’accertamento con adesione approvati dal C.C. con atti 11e 10 in data 30/03/1999;
Vista la Legge Finanzia Statale per il 2006 del 23/10/2005;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico A.L.(D.Lgs.vo 18/08/2000, n°267);
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
3. Dare atto, in relazione alla deliberazione CIPE 15/11/2001,che per consentire il più possibile l’invarianza dei pagamenti rispetto a quelli in £. l’importo dell’imposta applicabile è espresso con almeno cinque cifre decimali mentre l’imposta da pagare sarà espressa in centesimi di Euro con le regole di arrotondamento al centesimo più vicino stabilite dall’art. 5 del Regolamento 1103/1997 del C.E.;