1) di stabilire, conseguentemente, le seguenti misure di aliquota e detrazione per “abitazione principale” ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili a valere per l’anno 2006 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all’art. 5 del D. Lgs. 504/92, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, co. 48 della L. 662/96:
Aliquota ordinaria |
5.50 per mille | |
a) |
Abitazione dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, co. 1 della L.556/96); |
4 per mille |
b) |
Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione (art. 3, co. 56 della L. 662/96); |
4 per mille |
c) |
L’unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall’ascendente al discendente in linea retta di I° grado (genitori/figli), o viceversa a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e a condizione che l’altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora. Nel caso di più fabbricati ad uso abitativo concessi gratuitamente dai genitori ai figli e viceversa, tutte le citate unità immobiliari ad uso abitativo sono ammesse a godere da parte del concedente dell’aliquota ridotta, purchè vengano rispettate le condizioni ed i requisiti stabiliti dal vigente Regolamento; |
4 per mille |
d) |
Le unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lett. c) (ascendente–discendente) in linea retta di I° grado, purchè l’altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora; |
4 per mille |
e) |
Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni); |
4 per mille |
f) |
Industria per produzione energia |
7 per mille |
2) di precisare:
a) che ciascuna unità immobiliare, oggetto di aliquota, è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze;
b) che qualora le pertinenze (garage –C/6- o box –C/7- o posto auto –C/7-, soffitta –C/2-, cantina –C2/-, ancorché distintamente iscritte in catasto) siano connesse all’abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolativo per un numero non superiore a due unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione;
c) che per “abitazione principale” è a valere, oltreché per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di proprietà, ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e per le fattispecie di cui alle lett. b), d) e c) quest’ultimo limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, restando quindi esclusi dal citato beneficio eventuali ulteriori fabbricati aventi la medesima destinazione, concessi gratuitamente dall’ascendente in linea retta di I° grado ad altri discendenti o viceversa oltrechè nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta qualunque sia il titolo di possesso (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) sia già possessore di abitazione principale, per la quale, per legge, beneficia già della detrazione d’imposta, del sopra riportato prospetto, afferente le aliquote ICI, per il seguente ed ulteriore caso:
3) di stabilire la detrazione di imposta nella misura di Euro103.29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
4) di stabilire la detrazione di imposta nella misura di Euro180.00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.e di proprietà (usufrutto, uso o abitazione) delle seguenti categorie di soggetti in particolare disagio economico e sociale e purché ricorrano le seguenti condizioni:
Ø Presenza nel nucleo familiare di un invalido totale (100%), con o senza assegno di accompagnamento, invalidità riconosciuta dalle competenti autorità. A tal fine vengono considerati invalidi totali i seguenti soggetti:
1. Soggetti con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore /o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
2. Soggetti minori invalidi per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età / eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore / oppure con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
3. Soggetti ultrasessantacinquenni invalidi con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore / o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
4. Soggetti ultrasessantacinquenni invalidi per difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età di tipo grave (pari al 100% di invalidità);
5. Soggetti con cecità assoluta / o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
6. Soggetti affetti da sordomutismo ai sensi della L. n. 381/1970;
Ø L’unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6;
Ø Possesso da parte dei componenti il nucleo familiare o (ove il nucleo familiare sia composto dal solo soggetto invalido) dello stesso invalido del solo alloggio ad uso abitativo (abitazione principale) ed eventuali due pertinenze secondo quanto riportato nel vigente regolamento I.C.I., nel territorio comunale di TERGU;
Ø Il nucleo familiare del soggetto invalido non deve possedere altri beni immobili sul territorio nazionale (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo) produttivi di redditi IRPEF superiore a Euro 200,00;
Ø Il totale dei redditi imponibili IRPEF dei componenti del nucleo familiare relativo all’anno precedente non deve eccedere Euro 40.000,00;