DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero      8   del  08-04-08

 

Oggetto:       DETERMINAZIONE  ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

                  - ICI. PER L'ANNO 2008.-

                 

                 

 

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D E L I B E R A

1) DI CONFERMARE per l’anno 2008, per i motivi esposti in precedenza, la detrazione per abitazione principale pari ad E. 103,29; dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'ulteriore detrazione, dell’1,33 per mille, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione di cui sopra si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e le aliquote per l’imposta in oggetto come segue:

a)       Abitazioni principali:                                                                                                       5 °/oo

Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste:

- Quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 3° grado.

- Quelle possedute da anziani o disabili che acquistino la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

b)       Abitazioni possedute da cittadini emigrati o residenti in altri Comuni

per lavoro che non possiedano altri alloggi nel territorio nazionale,

a condizione che le stesse non vengano cedute in locazione:                           5 °/oo

c)       Immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale:                                   6 °/oo

d)       Fabbricati rurali posseduti da cittadini che non siano

imprenditori agricoli a titolo principale e non utilizzati

come abitazione principale:                                                                                       6 °/oo

e)       Immobili diversi dalle abitazioni:                                                                              6 °/oo

f)        Aree fabbricabili:                                                                                                        6 °/oo.

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