Premesso che con la propria precedente deliberazione n° 100 in data 19.11.2004, esecutiva, questa A.C. si adeguava al rilievo dell’Ufficio Federalismo Fiscale - Dipartimento delle Politiche Fiscali – istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - che con la nota prot. n. 2611/2003/DPF/UFF, rileva che l’art. 6 ,c.2 del D.Lgs n. 504/1992, come modificato dall’art. 3,c.53 della L. n. 662/1996, consente ai comuni di diversificare le aliquote ICI solamente per le ipotesi di immobili diversi dalle abitazioni , o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o alloggi non locati, oppure in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro. Pertanto al di fuori delle ipotesi previste dalla legge non risulta possibile operare una diversificazione di aliquota tra immobili aventi le medesime caratteristiche collocati all’interno della fascia urbana o in zona agricola.
Dato atto che con la citata deliberazione n° 100/2004 viene stabilita la seguente aliquota ICI: :
Aliquota 5 per mille
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
- Di dare atto di quanto in premessa
- Di stabilire la seguente aliquota ICI per l’anno2006:
· Aliquota 5 per mille per tutti gli immobili
· Detrazioni: nella misura di legge.