DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 13 del Reg. Data 31/12/2004 |
OGGETTO: Regolamento I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili). Approvazione. |
il Commissario Straordinario Dr. Gianfranco Galaffu
in esecuzione del Decreto del Presidente della Repubblica, in data 14.07.2004 con il quale:
a) è stato sciolto il Consiglio Comunale di Thiesi ai sensi dell’art. 141, comma 1, lettera b), n.3, del D.Lgs. 267/2000;
b) nominato Commissario il Dott. Gianfranco Galaffu;
c) attribuiti al suddetto Commissario i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;
con i poteri del Consiglio Comunale
procede all’adozione della deliberazione relativa all’oggetto sopraindicato.
Partecipa il Segretario Comunale: Dr. Nino Spanu
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO [...]
D E L I B E R A
Di approvare il Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, formato da n.20 articoli e da n.5 tabelle allegate contraddistinte dalle lettere “A”, “B”, “C”, “D” ed “E”, allegato alla presente e di essa parte integrante e sostanziale;
Di stabilire l’entrata in vigore dello stesso regolamento alla data del 1° gennaio 2005;
Di provvedere alla trasmissione del regolamento in oggetto, unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività, nonché a darne adeguata pubblicità mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Allegato alla Delib. C.S. n.13 del 31.12.2004
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - ICI - di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 2 - Agevolazioni per terreni fabbricabili utilizzati per attività agricole
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 446/1997, sono considerate non fabbricabili, e quindi soggetti alla disciplina dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n.9.
2. I soggetti interessati devono presentare al comune un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti entro il 30 giugno dell'anno di imposta interessato.
Articolo 3 - Esenzione fabbricati non destinati a compiti istituzionali
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti e dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Articolo 4 - Esenzione enti non commerciali
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997, si dispone che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs.n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti indicati all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) spetta esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.
Articolo 5 - Assimilazione ad abitazione principale
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 446/1997, si considerano abitazioni principali con conseguente applicazione della detrazione per queste prevista, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (o collaterale) entro il 2° grado, se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e a condizione che le stesse non risultino locate. Il comodato gratuito deve risultare da scrittura privata o da contratto registrato. In alternativa, può essere certificato dal proprietario mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 38, del D.P.R. 28.12.2000, n.445 .
2. Si considera abitazione principale il fabbricato costituito da due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga provato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all'Agenzia del Territorio ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime.
Articolo 6 -Pertinenze
Per pertinenza dell’abitazione principale si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, a condizione che il soggetto passivo sia il medesimo di quello dell’abitazione principale e che la stessa pertinenza sia ubicata nel medesimo edifico o complesso immobiliare nel quale è sita la stessa abitazione principale. Non è computabile più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale.
Articolo 7 - Aree fabbricabili
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore se l'imposta dovuta per tali aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento.
2. In particolare, i valori stabiliti nella tabella allegato A) valgono per l’anno d’imposta in corso alla data di adozione del regolamento stesso e anche per gli anni successivi fino a nuova determinazione dei valori stessi, quelli di cui alle tabelle all. B), C), D) ed E) valgono rispettivamente per gli anni d’imposta 2003, 2002, 2001 e 2000.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella risultante dall’applicazione dei valori predeterminati di cui ai suddetti commi, al contribuente non compete alcun rimborso per la relativa eccedenza d’imposta versata.
4. Per la sussistenza della edificabilità dell’area, come questa risulta definita dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.504/1992 è necessario oltre alla previsione di tale carattere nel Piano Regolatore Generale o Piano di Fabbricazione, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti, anche l’approvazione dei relativi strumenti urbanistici attuativi.
5. Non costituisce area edificabile il lotto che per le sue dimensioni o conformazione non consente di fatto la edificazione di alcun tipo di fabbricato. Essendo, tuttavia, consentita la trasferibilità della potenzialità edificatoria da un lotto, che per conformazione o dimensione può non essere autonomamente edificabile, ad un altro lotto contiguo laddove entrambi siano di proprietà del medesimo soggetto, l’ufficio accerterà, di volta in volta, la potenzialità edificatoria dei medesimi.
Articolo 8 – Fabbricato parzialmente costruito
In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l’accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato del progetto approvato e la volumetria della parte gia costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
Articolo 9 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 446/1997, vengono individuate le caratteristiche di inagibilità o di inabitabilità del fabbricato soggetto ad imposta che danno luogo all'applicazione della riduzione dell'imposta al 50 per cento di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata:
-mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
-da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 38, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 da presentarsi contestualmente al verificarsi dello stato di inagibilità.
3. Coloro che intendono usufruire della agevolazione devono darne comunicazione al Comune entro il termine stabilito per il pagamento della prima rata d’imposta.
4. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
Articolo 10 - Versamenti
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 446/1997, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l'imposta sia stata complessivamente versata.
2. Il versamento dell'imposta avviene secondo le modalità previste per legge.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo dovuto per l’intero anno risulta inferiore ad € 2,50.
Articolo 11 - Differimento dei termini di versamento
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o), del D.Lgs, n. 446/1997, nel caso di eventi calamitosi, disagio economico-sociale o di altre situazioni non direttamente imputabili al contribuente, il comune dispone che si possano differire i termini di pagamento dell'imposta fino ad un massimo di 12 mesi.
2. Si dispone altresì che i termini di pagamento dell'imposta sono differiti alla data di scadenza immediatamente successiva (30 giugno o 20 dicembre) nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta.
Articolo 12 - Accertamento
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 3, del D.Lgs. n. 446/1997, il termine per la notifica dell'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 5), del D.Lgs. n. 446/1997, ai della più efficace lotta all’evasione l’Amministrazione Comunale provvederà ad avvalersi di collegamenti con banche dati rilevanti a tal fine quali quelle di: Utenze elettriche, idriche, catastali, t.a.r.s.u., previa acquisizione di quelle non già disponibili.
3. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218/1997.
Articolo 13 - Compensi incentivanti
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446/1997, al fine di potenziare le attività di controllo, sono attribuiti compensi incentivanti della produttività al personale addetto che collabori al recupero degli importi dovuti a seguito delle attività stesse. Il compenso è attribuito in percentuale dello 3,00% sugli importi effettivamente incassati a seguito di attività di liquidazione, accertamento o riscossione a mezzo ruolo, per i quali però non sia stato intrapreso un ricorso.
2. Il pagamento al personale dei compensi incentivanti verrà effettuato annualmente in sede di contrattazione decentrata per l’erogazione del fondo di produttività, sulla base di una proposta avanzata dal responsabile del servizio e secondo criteri prestabiliti dall’Amministrazione che tengano conto del reale contributo di ciascun soggetto anche in rapporto all’eventuale attività svolta in materia da soggetti esterni.
Articolo 14 - Applicazione dei principi dello statuto del contribuente
1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, di seguito riportati.
Articolo 15 - Informazione del contribuente
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
2. L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, in maniera tempestiva e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.
Articolo 16 - Conoscenza degli atti e semplificazione
1. A norma dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
Articolo 17 - Chiarezza e motivazione degli atti
1. Secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti emessi dall'Amministrazione Comunale devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contento essenziale.
Articolo 18 - Tutela dell'integrità patrimoniale
1. In base alle previsioni dell'art. 8, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligazione tributaria, può essere estinta anche per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
Articolo 19 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
1. A norma dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
Articolo 20 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell’anno 2005. Lo stesso unitamente alla relativa delibera di approvazione verrà trasmesso al Ministero dell’Economia entro 30 giorni dalla sua esecutività e reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 .