IL CONSIGLIO COMUNALE


Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 recante disposizioni per il riordino delle Finanze degli Enti Territoriali ed in particolare il Titolo I capo I° che istituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili;


Viste le modifiche ed integrazioni disposte dall’art. 3 commi da 53 a 59 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica”;


Dato atto che ai sensi dell’art. 6 c. 2 D.Lgs 504/1992 l’aliquota ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille con la possibilità per il singolo Ente Locale di diversificazione entro tale limite per i casi di immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta alle abitazioni principali o alloggi non locati;


Visto l’art. 156 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria per l’anno 2007) che modifica l’art. 6 del D.Lgs n. 504/1992, individua il Consiglio Comunale quale organo competente alla determinazione dell’aliquota I.C.I.;


Viste le disposizioni dell’art. 1 commi 5, 7 e 287 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria per l’anno 2008);


Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I. approvato con Del. consiliare n. 27 del 26.06.2007;


Ritenuto confermare per l’esercizio 2008 le seguenti aliquote ICI, le medesime deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 21.03.2007, esecutiva:


aliquota 6,00 (sei ,00) per mille


Ritenuto di confermare per l’esercizio 2008 le seguenti detrazioni ICI:

Detrazione per l’abitazione principale e immobili ad essa equiparati : €. 103,29, oltre la detrazione di un ulteriore importo pari al 1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D.Lgs 504/1992, (nella misura massima di €. 200,00) secondo il disposto del richiamato art. 1 comma 5 della L. n. 244/2007.



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell' art. 49 D.Lgs 267/2000;


Procede a votazione:

presenti e votanti n. 13 Consiglieri

Con voti unanimi

D E L I B E R A