Delibera Consiglio Comunale   n° 29  del 30/04/2008.

 

Oggetto: Regolamento Comunale ICI  - Disciplina delle modalità di  detrazione sull’abitazione

                Principale per l’esercizio 2008, individuazione delle pertinenze dell’abitazione principale.

 

Il Consiglio Comunale

 

         Visto l’art. 8 del D. Lgs 30/12/1992, n. 504 così come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23/12/969 n. 662, il quale dispone quanto segue: “dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;.. in alternativa l’importo di € 103,29 può essere elevato, fino a 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati ad Istituti Autonomi per le case popolari;

 

         Visto  l’art. 172 comma e) del Decreto Legislativo n. 267/00 il quale dispone che con l’approvazione del Bilancio di Previsione siano allegate le delibere con le quali vengono determinate le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

        

         Visto il D.L. 11/03/1997 n. 50, convertito con modificazioni nella legge 09/05/97, n. 122;

        

RICHIAMATO in particolare l’art. 3 di detta legge, il quale ha aggiunto il seguente periodo all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/93, sopra citato “la predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale”;

 

         CONSIDERATO che l’importo della detrazione può essere elevata nel rispetto dell’equilibrio del Bilancio;

 

         Visto IL t.u. approvato con D. Lgs 267/2000;

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 48, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000 espresso dal Responsabile del Settore Finanze e Bilancio ;

 

         Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000;

        

Con voti unanimi  espressi nelle forme di legge,

 

 

D E L I B E R A

 

Di adottare il seguente Regolamento:

 

Articolo 1

DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

 

  1. a norma dell’art. 8, comma 3 del D. Lgs 504/92 e successive modificazioni, per l’anno 2008, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, la detrazione per l’abitazione principale è fissata a € 103,29;

 

 

 

 

 

 

  1. la detrazione è fissata ad 154,94 nei confronti delle categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:

a)    pensionati, disoccupati o portatori di handicap con attestato  di invalidità civile in condizione non lavorativa, single con reddito complessivo 2007 non superiore a € 9.104,14 La maggiore detrazione non si applica, pertanto, se il soggetto possiede, a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all’abitazione principale e relativa pertinenza. La detrazione non si estende, in ogni caso, alle pertinenze diverse da quelle dell’abitazione principale;

b)    Pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile in condizione non lavorativa con reddito complessivo 2007, di tutto il nucleo familiare, non superiore a  14.702,09 più € 1.124,75 per ogni persona a carico. La maggiore detrazione non si applica, pertanto, se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all’abitazione principale e relativa pertinenza. La detrazione non si estende, in ogni caso, alla pertinenza eccedente la prima.

 

Allo scopo di cui ai punti a) e b) del comma 2, si precisa:

§         Per reddito complessivo si intende:

-          redditi assoggettabili a IRPEF (imponibili al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge)

-          interessi sui depositi bancari, postali ecc..;

-          rendite di capitali, titoli di stato, obbligazioni;

-          somme contributi erogati da Enti Pubblici o privati;

 

§         Per nucleo familiare si intende:

               -    il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione legati da vincoli di parentela

               o affinità purché inseriti nel medesimo stato di famiglia;

 

§         Per abitazione principale si intende:

-          quella nella quale il soggetto passivo, che possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorino abitualmente.

 

   Per gli scopi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente al 01/01/2008. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31/05/2008. la domanda si intende accolta qualora non venga adottato, entro 90 giorni dalla presentazione, provvedimento motivato di diniego da parte del Funzionario Responsabile del Tributo. Le domande presentate successivamente al 31/05/2008 sono nulle di fatto e di diritto.

 

  1. di approvare, al fine di potenziare l’insediamento demografico sul territorio Comunale per l’anno 2008, sempre a norma dell’art. 8, comma 3 del D. Lgs. 504/92 che la detrazione per l’abitazione principale sia di € 258,23  solo per i nuclei familiari di nuova costituzione, a condizioni che:

-          l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale, acquistata nel corso dell’anno 2008 da “giovani coppie”. Devono intendersi, coppie legali e/o di fatto quelle costituitesi dall’01/01/2008, residenti in questo Comune, entrambi in età compresa tra i 18 e i 35 anni. Ai fini dell’applicazione della detrazione, la stessa si intende riferita alla data di utilizzazione dell’unità immobiliare come abitazione principale (intendendosi quella di residenza anagrafica) e avrà una durata complessiva di anni tre.

 

La maggiore detrazione di € 258,23  non si applica se ciascun coniuge e/o convivente possiedono, a titolo di proprietà, o altro diritto reale o di godimento, altre unità immobiliari in aggiunta all’abitazione principale. La detrazione si estende in ogni caso solo ad una pertinenza per tipo;

 

 

 

 

-          gli interessati devono presentare apposita domanda in carta libera compilando il modulo predisposto dall’Ufficio in tutte le sue parti, ed allegato alla presente, corredato da documentazione probatoria anagrafica e immobiliare, entro quaranta giorni dalla data di utilizzazione dell’immobile quale abitazione principale. La domanda si intende accolta qualora, non venga adottato entro 90 giorni dalla presentazione, provvedimento motivato di diniego da parte del Funzionario Responsabile dell’imposta. L’esistenza del titolo e del diritto alla maggiore detrazione deve essere dimostrato annualmente.

 

  1. di approvare, altresì, i moduli di domanda che si allegano alla presente per costituirne parte integrante.

 

 

Articolo 2

PERTINENZA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

 

1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia dell’imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte al catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

 

2. Ai fini di cui al comma 1,  si intende per pertinenza il garage, il box o il posto auto, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri avente la categoria catastale C/6;

 

3. Resta fermo che l’abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni effetto stabilito nel D.Lgs 30 dicembre 1992, n° 504 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo. Resta, altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per la pertinenza la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principali;

 

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d’imposta, ai sensi dell’art. 4 del D Lgs. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto a decorrere dall’approvazione del presente regolamento.

 

 

 

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Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, del T.U. approvato con D. Lgs  267/2000

f.to

Il Responsabile del Servizio

 

 

            Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, del T.U.  approvato con D. Lgs 267/2000

 

f.to

Il Responsabile del Servizio Finanziario