Deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 22/04/2005

 

 

 

Oggetto: Art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996, n° 662 “Misure di razionalizzazione della finanza

    pubblica”,determinazione aliquote ICI per l’anno 2005.

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

 

            Visto l’art. 2 del D. L. 2 marzo 1989, n° 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Aprile 1989, n° 144, e successive modificazioni ;

 

                Visto l’art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, che fissa l’aliquota I.C.I. tra il minimo del quattro ed il massimo del sette per mille per l’anno 1998 ;

 

                CONSIDERATO che le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 possono essere confermate così come determinate per l’anno 2004 garantendo comunque il gettito effettivo conseguito nel 2004;

 

            Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. 2004 per le motivazioni di cui sopra;

 

                Visto l’art. 6 del D. Lgs 504 del 30.12.1992 modificato dall’art. 3, comma 53, legge 662/96;

 

            Visto il t.u. approvato con D. Lgs 267/2000;

 

            Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 48, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000 espresso dal Responsabile del Settore Finanze e Bilancio ;

 

            Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000;

 

 

 

D E  L I B E R A

 

  1. di confermare ai sensi dell’art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, per l’anno  2005, l’aliquota vigente sul proprio territorio dell’Imposta Comunale sugli Immobili :

·         aliquota del  cinque (5) per mille per la prima casa - abitazione principale dei residenti comprese le relative pertinenze (una per tipo) poste a una distanza dall’abitazione principale non superiore a 100 metri lineari; (es: 2 garage: 1 al 5 per mille, l’altro al 7 per mille – 1 garage e 1 soffitta entrambi al 5);

 

·         aliquota del  sette (7,00) per mille per  tutte le altre fattispecie di  immobili escluse quelle di cui al comma 1;

 

 

 

 

 

 

  1. di stabilire per l’anno 2005 le detrazioni con i seguenti limiti :

·         per la prima casa € 103,29; 

·         disoccupati, cassintegrati, iscritti in lista di mobilità, titolari di pensione e/o assegno minimo I.N.P.S., con reddito familiare non superiore al doppio della pensione e/o assegno minimo I.N.P.S. : € 154,94;

·         soggetti passivi d’imposta nel cui nucleo familiare convivano portatori di handicap con percentuale di invalidità non inferiore al 75% con reddito non superiore al triplo della pensione e/o assegno minimo I.N.P.S. : € 154,94;

    

Dette agevolazioni dovranno essere certificate e verificate dai competenti uffici;

 

 

  1. di comunicare al Concessionario della Riscossione l’anzidetta misura dell’aliquota I.C.I. vigente per l’anno 2005 nel territorio di questo Comune.

 

 

 

 

        Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, legge 267/00

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del T.U. approvato con D.Lgs. 267/00 si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO