Sentiti gli interventi sopra riportati;
Premesso:
Þ che l’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
Þ che l’art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998, n.
Þ che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
Þ che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio comunale, nell’approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazione della Giunta comunale;
Visto l’art. 6, comma 1, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni;
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
Acquisito il parere del responsabile del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente resi e manifestati:
D E L I B E R A
Di lasciare invariate le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - per l’anno 2008 nella stessa misura di quelle fissate per l’anno 2007 e come sotto riportate:
Ø Aliquota 4‰
Ø Detrazione per abitazione principale € 103,29
Di stabilire che l’imposta è dovuta qualora raggiunga la soglia minima di euro 5 (euro cinque);