PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

I L   C O N S I G L I O

 

Il Sindaco illustra l’argomento precisando che le tariffe dell’ici sono state confermate nella misura dell’anno precedente, così come la detrazione. Aggiunge che è prevista una ulteriore detrazione dell’1,33 per mille dalla Finanziaria che sarà calcolata dai contribuenti.

Il consigliere Spano Nicolino, rtiene che l’ulteriore detrazione debba essere deliberata dal Consiglio.

Il Sindaco chiarisce che la detrazione stabilita dalla Finanziaria sarà calcolata da ogni contribuente all’atto del pagamento dell’ICI, e aggiunge che lo Stato provvederà a rimborsare al Comune, a consuntivo, le somme che l’Ente non incasserà a seguito di detta detrazione

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, in data 11/04/2007, esecutiva, con la quale venivano approvate per l’anno 2007, le aliquote, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni che seguono:

A – ALIQUOTE

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

1

2

3

1

 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA PERTINENZA (C2 – C6 – C7)

5,5

2

 TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

7

3

 AREE FABBRICABILI 

7

 

 

 

 

B – RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Riduzione d’imposta %

Detrazione d’imposta - (Euro in ragione annua)

Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale

1

2

3

4

 1

RIDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

 

103,29

 

 

 

 

 

Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Considerato che, il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2007 ha differito al 31 marzo 2008 i termini per l’approvazione dei bilanci degli EE.LL. e per la deliberazione delle tariffe, delle aliquote di imposte e tasse e dei relativi regolamenti;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 20, in data 28/3/2003;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti 9 consiglieri, votanti 9 consiglieri, astenuti 2 (Spano e Addis), voti favorevoli 7;

D E L I B E R A

1) di fissare per l’anno 2008, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

1

2

3

1

 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA PERTINENZA (C2 – C6 – C7)

5,5

2

 TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

7

3

 AREE FABBRICABILI 

7

 

2) di determinare per l’anno 2008, le riduzioni e le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Riduzione d’imposta %

Detrazione d’imposta - (Euro in ragione annua)

Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare                                                disagio economico-sociale

1

2

3

4

1

RIDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

103,29

 

3) dare atto:

a)            che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;

b)            che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

  4) copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione.

  5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti 9 consiglieri, votanti 9 consiglieri, astenuti 2 (Spano e Addis), voti favorevoli 7.