LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

 il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), 

 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

 

 

 

 

 

VISTO il comma 155 della Legge 23/12/2005 n. 266, di proroga del termine al 31/03/2006 per la Deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2006;

 

Visto che, per quanto riguarda l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con la propria precedente deliberazione n. 22, in data 09/02/2005, esecutiva, venivano approvate le aliquote, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni che seguono:

A – ALIQUOTE

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

1

2

3

1

 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA PERTINENZA (C2 – C6 – C7)

5

2

 TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

7

3

 AREE FABBRICABILI 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B – RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA


N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Riduzione d’imposta %

Detrazione d’imposta - (Euro in ragione annua)

Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare                                                disagio economico-sociale

1

2

3

4

 1

RIDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

 

103,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Dato atto che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto che, per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche che testualmente recita:

“ 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota  dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

 

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con voto unanime;

D E L I B E R A

 

1) di fissare per l’anno 2006, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:


N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

1

2

3

1

 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA PERTINENZA (C2 – C6 – C7)

5,5

2

 TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

7

3

 AREE FABBRICABILI 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

2) di determinare per l’anno 2006, le riduzioni e le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:


N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Riduzione d’imposta %

Detrazione d’imposta - (Euro in ragione annua)

Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare                                                disagio economico-sociale

1

2

3

4

1

RIDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

103,29


 

3) dare atto:

a)             che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;

b)             che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;