OGGETTO: I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI).
DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di Deliberazione dell’Assessore all’Urbanistica – Lavori pubblici – Edilizia privata –Finanze – Bilancio in data 22.02.2007 tendente a determinare l’aliquota ICI per l’anno 2007;
Visto il parere favorevole in data 22.12.2006, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del T.U.L.O.E.L. 18.08.2000, n. 267, espresso sulla predetta proposta, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Settore Finanziario;
Ritenuto di disporre nella suindicata materia, tenuto conto che la stessa è sottoposta alla competenza del Consiglio comunale per effetto del disposto dell’articolo 6, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificato dall’articolo 1, comma 156 della L. 27.12.2006, n. 296;
Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Riordino della finanza degli enti territoriali”, con riferimento alla disciplina dell’ ICI (Imposta Comunale sugli Immobili);
Visto, in particolare, l’art. 6 del predetto D.Lgs. , come sostituito e modificato, rispettivamente, dall’art. 3, comma 53, della L. n. 662/1996 e dall’art. 10, comma 12, del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito nella L. 28.02.1997, n. 30, ai sensi del quale l’aliquota dell’ICI è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, salve le possibilità di diversificazione, entro tali limiti, con riferimento a particolari casi di immobili, nonché salve le possibilità di agevolazione, con riferimento a diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;
Visto l’art. 151, comma 1, del TULOEL 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è fissato, per gli enti locali, al 31 dicembre;
Visto l’articolo 15, comma 6, della L. n. 537/1993, a mezzo del quale è stato integrato l’articolo 8, comma 3, del D. Lgs. N. 504 / 1992, ai sensi del quale il Comune può deliberare un aumento della detrazione d’imposta da €. 92,97 a €. 154,94 per le unità adibite ad abitazione principale;
Vista altresì, in materia di detrazioni d’imposta, la Legge n. 662 / 1996, ai sensi della quale la detrazione di €. 92,97 è elevata a €. 103,30, ed ulteriormente elevabile ad €. 258,23 nel rispetto degli equilibri di bilancio;
Dato atto che parte delle entrate I.C.I. vengono utilizzate per la copertura di spese inerenti servizi indispensabili alla cittadinanza;
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2007 l’aliquota I.C.I. del 6 per mille onde assicurare un gettito che consenta il rispetto degli equilibri di bilancio;
Ritenuto, allo scopo di agevolare categorie svantaggiate, di confermare l’aumento della detrazione a €. 258.23 per i nuclei familiari in cui convivono portatori di handicap,;
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, approvato con Deliberazione consiliare n. 45 in data 18.12.1998;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 85 in data 29.11.2005, recante la determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2006;
Visto il T.U.L.O.E.L. 18.08.2000, n. 267;
Sentita l’illustrazione della materia da parte dell’Assessore.........................................................
omissis
D E L I B E R A
1. Di determinare, per l’anno 2007, l’aliquota ordinaria dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili - nel 6 ./.. (sei per mille).
2. Di determinare la detrazione per la prima abitazione nella misura di Euro 114,00;
3. Di determinare la detrazione per la prima abitazione nella misura di lire Euro 258,23 per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare convivano portatori di handicap, con percentuale di invalidità non inferiore al 75%, con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al triplo delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale indicate nella tabella A determinata annualmente dall’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.