DI STABILIRE  le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili da applicare per l’anno 2011:

 

6 PER MILLE:

·       Regime ordinario dell’imposta;

 

4,4 PER MILLE : (per le fattispecie non esenti)

·       Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza  per le fattispecie non esenti;

·       Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relativa pertinenza per le fattispecie non esenti;

·       Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari e relativa pertinenza e relativa pertinenza per le fattispecie non esenti;

·       Unità immobiliare , non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e relativa pertinenza per le fattispecie non esenti;

·       Unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado che la occupano come loro abitazione principale per le fattispecie non esenti;

    

I,5 PER MILLE:

·       Proprietari di immobili del centro storico dichiarati inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero per un periodo di tre anni dall’inizio dei lavori;

·       Proprietari di immobili del centro storico di interesse artistico e architettonico oggetto di interventi di recupero per un periodo di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

2 PER MILLE :

·       in deroga al limite minimo come stabilito dal D.Lgs. 504/92, ai sensi dell’art. 2 c.4 della L. 431/1998, per i proprietari che concedono in locazione a nuclei familiari in situazione di grave disagio abitativo, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 431/1998. La condizione di grave disagio abitativo è definita con apposita deliberazione della Giunta comunale con la quale viene regolamentato l’accesso, da parte degli aventi diritto, agli strumenti a tutela del diritto alla casa a favore di cittadini residenti approntati dall’Amministrazione comunale

 

DI DARE ATTO che si opera una detrazione di legge pari a € 103,29, sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per le fattispecie non esenti;

 

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento ICI in vigore, si considerano come parti integranti  dell'abitazione principale, e quindi pertinenza,  i garage, i locali di deposito, il posto auto o box, le cantine, le soffitte, anche se distintamente iscritta in catasto (categorie catastale C2 e C6), nel limite di una pertinenza per ogni unità immobiliare. In caso di esistenza di più pertinenze per la stessa unità immobiliare, si considera parte integrante dell’abitazione quella eventualmente facente parte dello stesso immobile in cui insiste l’abitazione stessa;

 

DI STABILIRE che l’esenzione per gli immobili assimilati all’abitazione principale spettante a parenti entro il 2° grado, che la utilizzino l’immobile come abitazione principale, deve essere comprovata da apposita autocertificazione da presentare annualmente all’ufficio tributi entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce il pagamento dell’imposta;

 

DI STABILIRE che chiunque abbia titolo all’aliquota dell’1.5 per mille , prima dell’autoliquidazione dell’imposta dovrà presentare apposita dichiarazione indirizzata all’Ufficio Tributi del Comune, corredato della documentazione attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità ovvero attestante che trattasi di immobili soggetti a tutela ai sensi  della L.n°1089/1939 e smi;

 

DI STABILIRE inoltre che chiunque abbia titolo all’aliquota dell’ 2 per mille , prima dell’autoliquidazione dell’imposta dovrà presentare apposita dichiarazione indirizzata all’Ufficio Tributi del Comune corredata da copia del contratto di locazione stipulato ai sensi dell’art. 2 della L. 431/1998 , unitamente alla richiesta di riduzione, da redigere su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione comunale;