VISTO il  D.Lgs. 30/12/1992 n° 504, con il quale veniva – tra l’altro – istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

CONSIDERATO che, l’art. 172, lettera e), del  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, prescrive che al bilancio di previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono stati determinati per l’anno successivo le tariffe, le aliquote d’imposta, etc., per i tributi e servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale;

CHE, l’art. 1,  comma 169°, della Legge 27/12/2006 n° 296 (Legge finanziaria 2007), ha, comunque, stabilito che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entra la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

CHE, con deliberazione della G.C. n° 19 in data 06/03/2006,  veniva confermata, per l’anno 2006, la previdente aliquota unica del 5‰ (cinque per mille)

DATO ATTO che, l'art. 1, comma 156°, della Legge 27/12/2006 n° 296 (Legge finanziaria 2007),  ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza in merito alle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

RITENUTO, in considerazione della situazione finanziaria dell'Ente, opportuno confermare l'aliquota vigente;

VISTA la relativa proposta di deliberazione, corredata dal parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

DOPO ampia discussione;

UNANIME  D E L I B E R A

 

DI CONFERMARE, per l’anno 2007, l'aliquota unica dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5‰ (cinque per mille).-