LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili a decorrere dall’anno 1993;

 

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’imposta approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 22.03.1999;

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 21 del 21.02.2005 con la quale veniva determinata nel 4,5 per mille l’aliquota unica ICI da applicarsi nell’anno 2005;

 

RITENUTO possibile, sulla base del gettito ICI 2005, la conferma di detta aliquota anche per l’anno 2006;

 

RITENUTO di dover confermare in € 103,29 la detrazione per abitazione principale per la generalità dei contribuenti;

 

RITENUTO inoltre di poter confermare le seguenti maggiori detrazioni per abitazione principale per le sottoelencate categorie di contribuenti:

 

1)      Giovani coppie           Detrazione per abitazione principale       206,58

      (la somma dell’età dei due coniugi non deve essere superiore a 60 anni)

 

2)   Nuove coppie            Detrazione per abitazione principale       206,58

      (coppie di coniugi di nuova formazione)

 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio tributi;

 

ACQUISITO inoltre il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

CON voti unanimi,

 

D E L I B E R A

 

L’APPLICAZIONE per l’anno 2006 dell’aliquota unica del 4,5 per mille dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

DI CONFERMARE in € 103,29 la detrazione per abitazione principale per la generalità dei contribuenti;

 

DI CONFERMARE le seguenti maggiori detrazioni per abitazione principale per le sottoelencate categorie di contribuenti:

 

1)      Giovani coppie           Detrazione per abitazione principale       206,58

      (la somma dell’età dei due coniugi non deve essere superiore a 60 anni)

 

2)   Nuove coppie            Detrazione per abitazione principale       206,58

      (coppie di coniugi di nuova formazione)

      Detta detrazione verrà applicata per 5 anni.

 

DI DARE ATTO che le due suddette maggiori detrazioni per l’abitazione principale non sono cumulabili tra loro.

 

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