COMUNE  DI  NUORO

Settore Finanziario /Servizio Entrate Tributarie

 

                                                                       ISTRUZIONI

 

1.    ALIQUOTE VIGENTI PER L’ANNO 2010  DA APPLICARE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

     Delibera C.C. n. 14  del 03.04.2007 che per effetto del comma 169 della Legge 296/2006 è stata prorogata per il 2010     

 

FATTISPECIE

ALIQUOTA

ESENZIONE

Abitazione principale (escluse cat A1 A8 A 9)

 

esenzione

Abitazione principale

(cat A1 A8 A 9)

4‰ (con detrazione computata per capi e rapportata al periodo di effettivo possesso dell’abitazione)

 

Immobili assimilati ad abitazione principale:

·         quella posseduta da anziano, disabile che acquisisce la residenza presso istituti di ricovero o sanitario in seguito a ricovero permanente, o acquisisce la residenza nella casa di un proprio familiare, parente entro il 3° grado, purché l’abitazione non risulti data in affitto;

·         l’abitazione concessa in comodato a parenti entro il 1°grado, nella quale, gli stessi, hanno stabilito la propria residenza.

 

esenzione

Terreni Agricoli

 

esenzione

Altri fabbricati

7‰

 

Aree fabbricabili

7‰

 

Immobili inagibili o di interesse artistico il cui proprietario esegue interventi di recupero, oppure vi intenda realizzare posti auto, autorimesse o sottotetti

3,5 ‰

 

 

Immobile locato con contratto regolarmente registrato, ad una persona che la utilizza come dimora abituale

4‰ senza detrazione

 

L’abitazione locata, con contratto registrato, a studenti o altro soggetto che la utilizzi per soddisfare le esigenze abitative degli studenti, per la frequenza della locale Università degli studi o dei locali  Istituti di scuola media Superiore

 

4‰ senza detrazione

 

Immobile di proprietà dei portatori di handicap, che siano costretti, in presenza di barriere architettoniche nella stessa, a trasferire la propria residenza in altri locali presi in affitto, per rendere più agevoli le loro condizioni di vita

4‰ senza detrazione

 

Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente. L’equiparazione  all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime al competente Ufficio

4‰ senza detrazione

 

L’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari del possessore

4‰ senza detrazione

 

L’abitazione di un soggetto che deve risiedere in altro comune per l’assistenza a familiari invalidi, parenti entro il 3° grado

4‰ senza detrazione

 

Abitazione principale residenti  all’estero

4‰ con detrazione

 

Casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario. Non proprietario di altro immobile.

 

esenzione

Casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario. Proprietario di altro immobile ubicato nel Comune di Nuoro.

7‰

 

Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, come previsto dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992.

 

esenzione

 

 

2.    BASE DI CALCOLO – FABBRICATI

E’ data dalla rendita catastale  vigente al 1° Gennaio, se il fabbricato è iscritto al Catasto Edilizio Urbano. Tale rendita deve essere AUMENTATA DEL 5%, e il risultato ottenuto va moltiplicato:

a)      per 100 se appartiene ai gruppi catastali A e C (esclusi A/10 e C/1);

b)      per   140 se appartiene al gruppo catastale B;

c)      per   50 se appartiene al gruppo catastale D e alla categoria A/10;

d)      per   34 se appartiene alla categoria C/1.

 

 

3.    BASE DI CALCOLO – FABBRICATI DELLE IMPRESE

Se sono interamente posseduti da imprese, senza rendita catastale, distintamente contabilizzati e sono classificabili nel gruppo D, il valore è dato dai costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati i quali devono essere rivalutati secondo i coefficienti di cui al D.M.  9 marzo 2010.

 

4.    BASE DI CALCOLO – AREE  FABBRICABILI

Si deve considerare il valore venale in comune commercio, risultante al 1° Gennaio dell’anno d’imposizione. E’ disponibile la valutazione delle aree effettuata dall’Agenzia del territorio per il 2009.

 

5.      ARROTONDAMENTI

L’Importo ottenuto per i versamenti deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

 

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

I soggetti passivi di imposta, di cui all’art. 3 del regolamento comunale, devono presentare la dichiarazione, negli appositi modelli predisposti dal Ministero, solo qualora gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche concernenti la disciplina del modello unico informatico. Permane l’obbligo di dichiarazione in tutti quei casi in cui non sia possibile determinare la soggettività passiva dall’esame degli atti catastali informaticamente resi disponibili all’amministrazione.

E’ IMPORTRANTE SAPERE CHE  Il contribuente al fine di godere delle agevolazioni/esenzioni/ riduzioni che non sono trasmesse tramite il M.U.I. (modello unico informatico) deve a pena di decadenza, presentare apposita richiesta scritta entro e non oltre il termine del 31 luglio successivo all’anno in cui si è verificato il presupposto che dia diritto all’esenzione o all’agevolazione. La mancata comunicazione determinerà

l’inapplicabilità dei richiamati benefici. A tal fine è necessario compilare gli APPOSITI MODULI predisposti dall’Ente

 

6.    CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO

E’ obbligato al versamento : il proprietario  di immobili, ovvero il titolare di diritto reale  di usufrutto, uso o abitazione e superficie sugli stessi: il  locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria; per le concessioni su aree demaniali, il Concessionario. Per gli immobili di cui  all’art. 1, comma 1 lettera a) del Decreto Lgs. n° 427/98, su cui sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell’ICI è effettuato dall’Amministratore del condominio o della comunione.

 

 

7.    SCANDENZE

·        LA PRIMA RATA             SI VERSA ENTRO  IL 16 GIUGNO 2010

 

·         LA SECONDA RATA       SI VERSA TRA IL 1°  E  IL 16 DICEMBRE 2010

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

8.    PRIMA  RATA

L’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

 

·        - L’ICI complessivamente dovuta,  può essere versata in un’unica soluzione, ENTRO IL 16 GIUGNO 2010, in base alle aliquote e detrazioni in vigore nell’anno in corso –

 

 

9.    SECONDA RATA

L’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.

 

12.   VERSAMENTO

            L’imposta deve essere versata sul seguente conto corrente postale:

                      N.° 88695564 – intestato a:

                 EQUITALIA SARDEGNA SPA – NUORO – NU – ICI

 

Versamento ICI con il modello F24

Con il modello F24 è possibile la compensazione del debito ICI con altri crediti (irpef, iva, irap, inps, ecc.), oppure il versamento contestuale dell'ICI e di altri tributi, oltre al pagamento della sola ICI.

Con il modello F24 è inoltre possibile effettuare il versamento, oltre che presso gli uffici postali, anche presso tutti gli istituti di credito ed i concessionari della riscossione.

L'utilizzo del modello F24 per il versamento dell'ICI è una opportunità che si aggiunge alle altre modalità di versamento, pertanto è sempre possibile eseguire i versamenti ICI con i bollettini postali.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione ICI ed altri tributi locali", sono i seguenti:


Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Dall'anno 2007 la compensazione tra i crediti IRPEF e l'ICI è possibile anche per chi utilizza il modello 730.

 

10.          MODULISTICA

Sono a disposizione i bollettini  presso il suddetto Concessionario della Riscossione  di Nuoro.

   Altri dati e informazioni  potranno essere acquisiti sul seguente sito internet del Comune : www.comune.nuoro.it  /Servizi per il Cittadino/Pagare le Tasse

  indirizzo di posta elettronica : ici@comune.nuoro.it

           

 

 

 

 

E’ CONSIDERATA ABITAZIONE PRINCIPALE, O ASSIMILATA AI FINI DELL’ESENZIONE:

 

§         quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente; ( art. 43 del codice civile );

§         quella posseduta da anziano, disabile che acquisisce la residenza presso istituti di ricovero o sanitario in seguito a ricovero permanente, o acquisisce la residenza nella casa di un proprio familiare, parente entro il 3° grado, purché l’abitazione non risulti data in affitto;

§         l’abitazione concessa in comodato a parenti entro il 1°grado, nella quale, gli stessi, hanno stabilito la propria residenza.

 

E’ CONSIDERATA ABITAZIONE PRINCIPALE, O ASSIMILATA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA ALIQUOTA AGEVOLATA:

 

§         quella di proprietà dei portatori di handicap, che siano costretti, in presenza di barriere architettoniche nella stessa, a trasferire la propria residenza in altri locali presi in affitto, per rendere più agevoli le loro condizioni di vita;

§         unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà, di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata:l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari del possessore, nonché l’abitazione di un soggetto che deve risiedere in altro comune per l’assistenza a familiari invalidi, parenti entro il 3° grado;

§         due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente. L’equiparazione  all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime al competente Ufficio;

§         quella locata con contratto regolarmente registrato, ad una persona che la utilizza come dimora abituale;

§         l’abitazione locata, con contratto registrato, a studenti o altro soggetto che la utilizzi per soddisfare le esigenze abitative degli studenti, per la frequenza della locale Università degli studi o dei locali  Istituti di scuola media Superiore.

 

 

SONO CONSIDERATE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE:

·        il posto auto, garage o box, la soffitta e la cantina (cat. C6 e C2), che sono ubicate nello stesso immobile anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

 

 

N.B. I contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell’I.C.I. relativo alle annualità 2008 e 2009 per gli immobili locati e altre fattispecie (vedi tabella aliquote e detrazioni) di seguito indicate devono provvedere a saldare l’imposta senza sanzioni ed interessi, a norma dell’art. 10, comma 2, della L. 212/2000. Con la deliberazione n. 149/2009 dell’11 settembre 2009 la Corte dei Conti, infatti, si è pronunciata riguardo l’esenzione I.C.I.,di cui all’art. 1, comma 2 del D.L. 93/2008. La deliberazione in esame fa riferimento alla risoluzione n. 1/DF del 2009 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce il concetto di “assimilazione” nel quale non rientra qualsiasi assimilazione operata dai comuni nel proprio regolamento ma solo quelle individuate dal legislatore nazionale. Le sole ipotesi di assimilazione previste sono le seguenti:

-         art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 secondo la quale “i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

-         art. 59, comma 1, lett. e), del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 secondo la quale “i Comuni possono considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela”.

 

Sulla base di questa interpretazione rimangono escluse dal regime di esenzione ulteriori assimilazioni introdotte dai Comuni.