COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Servizio Entrate Tributarie
Aliquote vigenti per l’anno 2009 da applicare sul valore degli immobili per la determinazione dell’imposta
- Abitazione principale e assimilate: esenzione
- Abitazione principale (cat A1 A8 A 9): 4‰ (con detrazione computata per capi e rapportata al periodo di effettivo possesso dell’abitazione)
- Immobili assimilati ad abitazione principale: esenzione
- Terreni Agricoli: esenzione
- Altri fabbricati: 7‰
- Aree fabbricabili: 7‰
- Immobili inagibili o di interesse artistico il cui proprietario esegue interventi di recupero, oppure vi intenda realizzare posti auto, autorimesse o sottotetti: 3,5‰
- Abitazione principale residenti all’estero: 4‰ con detrazione
- Casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario. Non proprietario di altro immobile: esenzione
- Casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario. Proprietario di altro immobile ubicato nel Comune di Nuoro: 7‰
- Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, come previsto dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992: esenzione
BASE DI CALCOLO – FABBRICATI
E’ data dalla rendita catastale vigente al 1° Gennaio, se il fabbricato è iscritto al Catasto Edilizio Urbano. Tale rendita deve essere AUMENTATA DEL 5%, e il risultato ottenuto va moltiplicato:
- a) per 100 se appartiene ai gruppi catastali A e C (esclusi A/10 e C/1);
- b) per 140 se appartiene al gruppo catastale B;
- c) per 50 se appartiene al gruppo catastale D e alla categoria A/10;
- d) per 34 se appartiene alla categoria C/1.
BASE DI CALCOLO – FABBRICATI DELLE IMPRESE
Se sono interamente posseduti da imprese, senza rendita catastale, distintamente contabilizzati e sono classificabili nel gruppo D, il valore è dato dai costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati i quali devono essere rivalutati secondo i coefficienti di cui al D.M. 23 marzo 2009.
BASE DI CALCOLO – AREE FABBRICABILI
Si deve considerare il valore venale in comune commercio, risultante al 1° Gennaio dell’anno d’imposizione;
ARROTONDAMENTI
L’Importo ottenuto per i versamenti deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI
I soggetti passivi di imposta, di cui all’art. 3 del regolamento comunale, devono presentare la dichiarazione, negli appositi modelli predisposti dal Ministero, solo qualora gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche concernenti la disciplina del modello unico informatico. Permane l’obbligo di dichiarazione in tutti quei casi in cui non sia possibile determinare la soggettività passiva dall’esame degli atti catastali informaticamente resi disponibili all’amministrazione.
E’ IMPORTRANTE SAPERE CHE Il contribuente al fine di godere delle agevolazioni/esenzioni/ riduzioni che non sono trasmesse tramite il M.U.I. (modello unico informatico) deve a pena di decadenza, presentare apposita richiesta scritta entro e non oltre il termine del 31 luglio successivo all’anno in cui si è verificato il presupposto che dia diritto all’esenzione o all’agevolazione. La mancata comunicazione determinerà l’inapplicabilità dei richiamati benefici.
A tal fine è necessario compilare gli APPOSITI MODULI predisposti dall’Ente
CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO
E’ obbligato al versamento: il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e superficie sugli stessi: il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria; per le concessioni su aree demaniali, il Concessionario. Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 1 lettera a) del Decreto Lgs. n° 427/98, su cui sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell’ICI è effettuato dall’Amministratore del condominio o della comunione.
SCANDENZE
LA PRIMA RATA SI VERSA ENTRO IL 16 GIUGNO 2009
LA SECONDA RATA SI VERSA TRA IL 1° E IL 16 DICEMBRE 2009
MODALITA’ DI PAGAMENTO
PRIMA RATA
L’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
L’ICI complessivamente dovuta, può essere versata in un’unica soluzione, ENTRO IL 16 GIUGNO 2009, in base alle aliquote e detrazioni in vigore nell’anno in corso
SECONDA RATA
L’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.
VERSAMENTO
L’imposta deve essere versata sul seguente conto corrente postale: N.° 88695564 – intestato a: EQUITALIA SARDEGNA SPA – NUORO – NU – ICI
Versamento ICI con il modello F24
Con il modello F24 è possibile la compensazione del debito ICI con altri crediti (irpef, iva, irap, inps, ecc.), oppure il versamento contestuale dell'ICI e di altri tributi, oltre al pagamento della sola ICI.
Con il modello F24 è inoltre possibile effettuare il versamento, oltre che presso gli uffici postali, anche presso tutti gli istituti di credito ed i concessionari della riscossione.
L'utilizzo del modello F24 per il versamento dell'ICI è una opportunità che si aggiunge alle altre modalità di versamento, pertanto è sempre possibile eseguire i versamenti ICI con i bollettini postali.
I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione ICI ed altri tributi locali", sono i seguenti:
- Codice Comune: F979
- Codici Tributo:
3901 - ICI per l'abitazione principale;
3902 - ICI per i terreni agricoli;
3903 - ICI per le aree fabbricabili;
3904 - ICI per gli altri fabbricati.
Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.
Dall'anno 2007 la compensazione tra i crediti IRPEF e l'ICI è possibile anche per chi utilizza il modello 730.
MODULISTICA
Sono a disposizione i bollettini presso il suddetto Concessionario della Riscossione di Nuoro.
E’ CONSIDERATA ABITAZIONE PRINCIPALE, O ASSIMILATA ai sensi del vigente regolamento comunale:
- quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente; ( art. 43 del codice civile );
- quella posseduta da anziano, disabile che acquisisce la residenza presso istituti di ricovero o sanitario in seguito a ricovero permanente, o acquisisce la residenza nella casa di un proprio familiare, parente entro il 3° grado, purché l’abitazione non risulti data in affitto;
- quella di proprietà dei portatori di handicap, che siano costretti, in presenza di barriere architettoniche nella stessa, a trasferire la propria residenza in altri locali presi in affitto, per rendere più agevoli le loro condizioni di vita;
- l’abitazione concessa in comodato a parenti entro il 1°grado, nella quale, gli stessi, hanno stabilito la propria residenza.
- l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari del possessore, nonché l’abitazione di un soggetto che deve risiedere in altro comune per l’assistenza a familiari invalidi, parenti entro il 3° grado;
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente. L’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime al competente Ufficio;
- quella locata con contratto regolarmente registrato, ad una persona che la utilizza come dimora abituale;
- l’abitazione locata, con contratto registrato, a studenti o altro soggetto che la utilizzi per soddisfare le esigenze abitative degli studenti, per la frequenza della locale Università degli studi o dei locali Istituti di scuola media Superiore
SONO CONSIDERATE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE:
il posto auto, garage o box, la soffitta e la cantina, che sono ubicate nello stesso immobile anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
INFORMAZIONI
Ufficio ICI
Tel: 0784 216755
E-Mail: ici@comune.nuoro.it