COMUNE di BELVI’
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n. |
1 |
del |
16/04/2010 |
Oggetto: |
I.C.I. anno 2010 - determinazione aliquote, detrazioni ed agevolazioni.- | |
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L'anno duemiladieci addì sedici del mese di aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti , si è riunito il consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l'adunanza il Rag. Rinaldo Arangino nella sua qualità di Sindaco
All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Cognome |
nome |
P |
A |
Cognome |
nome |
P |
A |
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ARANGINO |
Rinaldo |
* |
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MUSA |
Emanuel |
* |
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CASARIN |
Martina Anna |
* |
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MURRU |
Maria Agostina |
* |
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CASULA |
Sebastiano |
* |
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ONANO |
Stefano Giovanni |
* |
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GIORGI |
Fulvio |
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* |
PODDIE |
Fiorenzo |
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* |
GIORNI |
Salvatore |
* |
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SAIAS |
Aurelia |
* |
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MANCA |
Candida |
* |
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URRU |
Gemiliano |
* |
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Totale presenti |
10 |
Totale assenti |
2 |
Assiste il Segretario Comunale Dr. Antonio Doneddu che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Visto Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (d’ora in poi definita, per brevità, I.C.I.);
Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale sulle entrate proprie, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 11 del 27/04/2007, relativa alla approvazione del Regolamento Generale delle Entrate;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 12 del 27/04/2007, relativa alla approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;
Visti gli articoli 6 ed 8 del citato D.Lgs. n. 504/92, nonché gli articoli 8, 9, 10 e 11 del richiamato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I. in base ai quali viene disciplinata la facoltà concessa ai Comuni di deliberare in ordine alla determinazione delle aliquote ed al riconoscimento delle detrazioni e delle agevolazioni in ordine all’assolvimento dell’imposta di cui trattasi;
Considerato che in base all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dal comma 156 dell’articolo unico della legge 27/12/2007, n. 296, e così come in dettaglio disciplinato dall’art. 8 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I., la competenza a deliberare in ordine alla determinazione delle aliquote, esenzioni, riduzioni e detrazioni di imposta rientra tra quelle attribuite al Consiglio Comunale;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 4 del 28/03/2008, con la quale venivano determinate le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni sull’I.C.I. per l’anno 2008 che per effetto delle disposizioni contenute nell’art. art. 1, comma 169, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, hanno spiegato efficacia anche per l’esercizio 2009;
Viste le disposizioni recate dagli articoli 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e 77-bis, comma 30, 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernenti la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
Ritenuto di dover, pertanto, riconfermare le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sull’I.C.I., sulla base degli ammontari precedentemente deliberati con la sopra citata deliberazione n. 4/2008, che così si riassumono:
a) Aliquota ordinaria: 5‰ (cinque per mille);
b) Aliquota abitazione principale, per abitazioni equiparate all’abitazione principale, abitazioni ad uso stagionale ed immobili adibiti ad attività economiche: 4‰ (quattro per mille);
c) Aliquota per abitazioni fatiscenti e non abitabili: 7‰ (sette per mille);
d) Aliquota per abitazioni tenute a disposizione e non locate: 6‰ (sei per mille);
e) Aliquota ridotta per i soggetti passivi che realizzano interventi di recupero degli immobili fatiscenti e non locati e che concedono in locazione, con contratto registrato, a titolo di abitazione principale gli immobili recuperati: 4‰ (quattro per mille);
f) Aliquota agevolata: 1,50‰ (uno virgola cinquanta per mille) a favore di proprietari di fabbricati che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi di recupero e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. I lavori medesimi dovranno essere perentoriamente conclusi entro il terzo anno dal loro inizio, pena il recupero totale dell’imposta dovuta oltre a sanzioni ed interessi.
g) Per poter beneficiare dell’aliquota ridotta o agevolata di cui alle precedenti lettere e) ed f), il soggetto passivo d’imposta è tenuto a far pervenire all’Ufficio Tributi del Comune, entro la data di inizio e di fine lavori, a pena di decadenza, apposita dichiarazione redatta su modulo conforme a tal fine predisposto dal medesimo Ufficio. Alla dichiarazione che precede dovrà essere allegata idonea documentazione fotografica comprovante lo stato in cui gli immobili si trovano prima e dopo l’attuazione degli interventi di recupero, nonché, ove prevista, copia del contratto di locazione con gli estremi di avvenuta registrazione.
h) Detrazione per le abitazioni principali e ad esse equiparate: €. 103,29;
i) Aliquota aree fabbricabili: 5‰ (cinque per mille);
Visto il Tuel approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Rappresentato che per quanto disposto dall’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta, per i tributi locali e per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;
Ricordato che il comma 169 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), stabilisce, a conferma di quanto sopra rappresentato, che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ed hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 17 dicembre 2009, che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2010 al 30 aprile 2010, per cui, in base alle norme sopra richiamate, i regolamenti tributari e le relative manovre, purché approvati entro il medesimo termine, spiegano efficacia con decorrenza dal primo gennaio 2010;
Acquisito il favorevole parere in linea TECNICO / CONTABILE reso dal responsabile del Servizio Finanziario, così come richiesto dall’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso;
Con votazione unanime e palese resa per alzata di mano
1.) – Le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni tributarie ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l’anno 2010, ed in mancanza di apposita deliberazione rettificativa e/o modificativa per gli anni successivi, sono così determinate:
a) Aliquota ordinaria: 5‰ (cinque per mille);
b) Aliquota abitazione principale, per abitazioni equiparate all’abitazione principale, abitazioni ad uso stagionale ed immobili adibiti ad attività economiche: 4‰ (quattro per mille);
c) Aliquota per abitazioni fatiscenti e non abitabili: 7‰ (sette per mille);
d) Aliquota per abitazioni tenute a disposizione e non locate: 6‰ (sei per mille);
e) Aliquota ridotta per i soggetti passivi che realizzano interventi di recupero degli immobili fatiscenti e non locati e che concedono in locazione, con contratto registrato, a titolo di abitazione principale gli immobili recuperati: 4‰ (quattro per mille);
f) Aliquota agevolata: 1,50‰ (uno virgola cinquanta per mille) a favore di proprietari di fabbricati che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi di recupero e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. I lavori medesimi dovranno essere perentoriamente conclusi entro il terzo anno dal loro inizio, pena il recupero totale dell’imposta dovuta oltre a sanzioni ed interessi.
g) Per poter beneficiare dell’aliquota ridotta o agevolata di cui alle precedenti lettere e) ed f), il soggetto passivo d’imposta è tenuto a far pervenire all’Ufficio Tributi del Comune, entro la data di inizio e di fine lavori, a pena di decadenza, apposita dichiarazione redatta su modulo conforme a tal fine predisposto dal medesimo Ufficio. Alla dichiarazione che precede dovrà essere allegata idonea documentazione fotografica comprovante lo stato in cui gli immobili si trovano prima e dopo l’attuazione degli interventi di recupero, nonché, ove prevista, copia del contratto di locazione con gli estremi di avvenuta registrazione.
h) Detrazione per le abitazioni principali e ad esse equiparate: €. 103,29;
i) Aliquota aree fabbricabili: 5‰ (cinque per mille);
2.) – Di abrogare ogni e qualsiasi altra disposizione tariffaria in contrasto con quella contenuta nella presente deliberazione;
3.) – Di dare atto che le aliquote e le disposizioni che precedono, avuto riguardo di quanto disposto dall’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, spiegheranno efficacia con decorrenza 1° gennaio 2008;
4.) – Di disporre che copia della presente deliberazione, venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali –Ufficio del Federalismo Fiscale;
Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.-
IL SINDACO |
IL SEGRETARIO COMUNALE |
(Rag. Rinaldo Arangino) |
(Dr. Antonio Doneddu) |
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P A R E R I
(Art. 49 T.u.e.l., D.Lgs. n. 267/2000)
Il sottoscritto, Vista la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria
di pertinenza Esprime, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il seguente parere:
Sotto il profilo TECNICO / CONTABILE: favorevole, in relazione alle proprie competenze IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO (Rag. Mario ONANO) ________________________________________ |
RELATA di PUBBLICAZIONE
Si ATTESTA che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, 20/05/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Antonio Doneddu)
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
A T T E S T A
che la presente deliberazione, in applicazione delle vigenti disposizioni, è stata trasmessa:
- Al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio del Federalismo fiscale, giusta nota n. ______ in data odierna;
- Al Capo Gruppo Consiliare, giusta nota n. ______ in data odierna.
Belvì, 20/05/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Antonio Doneddu)