Estratto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25 marzo 2008

Determinazione aliquote I.C.I. - Anno 2008

 

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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, con la quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della Finanza degli Enti Territoriali;

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, emanato in attuazione della delega predetta;

VISTO il Capo I del citato D. Lgs. n. 504/92, che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili e ne disciplina l’applicazione;

RICHIAMATO l’art. 6 del succitato D. Lgs. n. 504/92, il quale disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili tra un minimo del 4‰ e un massimo del 7‰, prevedendo la possibilità di differenziare all’interno di questi limiti le aliquote “con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati”;

DATO ATTO che, secondo le valutazioni effettuate in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione per l’anno 2008, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, si ritiene necessario applicare, nell’anno in corso, le sotto indicate aliquote ICI, analoghe a quelle stabilite nel decorso anno:

1)      Aliquota del 4,5 per mille applicabile a:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Sono equiparate all’abitazione principale per quanto concerne la detrazione principale:

-         le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-         gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;

-         le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato,  a condizione che non risultino locate e comunque almeno parzialmente loro disponibili;

-         le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e  destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’articolo 817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia catastale.

-         è altresì equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito e destinata a residenza anagrafica ai parenti in linea retta e collaterale fino al  secondo grado e del coniuge separato o divorziato, in quanto previsto dal provvedimento giudiziale; per queste ultime ipotesi l’assimilazione non può essere estesa alla maxi detrazione prevista per l’abitazione principale dalla legge 244/07;

2)      Aliquota del 6 per mille applicabile a:

altri  fabbricati ed aree fabbricabili.

PRESA VISIONE:

-         dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento”;

-         dell’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo;

-         del decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze del 20 dicembre 2007, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2008 degli enti locali è rinviato al 31 marzo 2008;

RICONOSCIUTA a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto, come previsto dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 504/92, come modificato dall’art. 1, comma 156, della legge 296/2006;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

VISTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come riportati nel frontespizio del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

 

DELIBERA

 

1)      di stabilire le aliquote per l’anno 2008 dell’imposta comunale sugli immobili così come definite ai punti 1) e 2) della premessa;

2)      di fare rinvio, per quanto non previsto nel presente provvedimento, al Regolamento Comunale relativo all’applicazione dell’ICI ed alla normativa di riferimento.

3)      di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.