DELIBERA DI CONSIGLIO N° 11 DEL 14/03/2008
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ESERCIZIO 2008.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
· Con D.Lgs. n° 504 del 30/12/1992 è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza 1.01.1993;
· L’art. 6 così come sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge 23/12/1996 n° 662, ammette la diversificazione dell’aliquota I.C.I. fra il minimo del 4 per mille ed il massimo del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o possedute in aggiunta all’abitazione principale;
· L’art. 42 lett. f del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza sull’istituzione e sull’ordinamento dei tributi;
· L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 156 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) dispone che l’aliquota Ici è stabilita dal Consiglio Comunale;
· L’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446 stabilisce che gli Enti Locali approvano le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 28/02/2000, le Delibere di Giunta Comunale n° 3, 25, 26, 34 e 17 rispettivamente del 23/01/01, del 28/02/02, del 25/03/2003, del 02/03/2004, del 15/02/2005 e del 21/02/2006, la Delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 24/03/2007 con le quali sono state determinate le aliquote e detrazioni rispettivamente per gli esercizi 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 relative all’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2007 concernente la proroga al 31 marzo 2008 del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno 2008;
Considerata l’esigenza di garantire un gettito adeguato alle necessità di bilancio;
Ritenuto dover confermare per l’anno 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
· 5 per mille per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C;
· 4,5 per mille per le unità immobiliari adibiti ad abitazione principale e relativa eventuale sua prima pertinenza;
· 4 per mille per le aree fabbricabili;
· 7 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e confermare la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a Euro 129,11, salvo casi particolari sottospecificati;
Considerata l’opportunità di utilizzare la facoltà prevista dall’art. 3 del D.L. 11/03/1997, n° 50 convertito nella Legge 09/05/1997, n° 122 al fine di aumentare la detrazione a Euro 154,94 per i soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio e precisamente per:
1. pensionati che abbiano compiuto il 65° anno di età se uomo e il 60° anno di età se donna al 1° gennaio 2008 e possessori, esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una pertinenza alla data del 1° gennaio 2008 e che possiedano uno di questi requisiti:
· Pensionato unico componente il nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e assegno sociale;
· Componente il nucleo familiare titolare di reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensione e non superiore ai seguenti importi:
- nucleo composto da una persona Euro 5.164,57 (reddito 2007);
- nucleo composto da più persone Euro 8.263,31 (reddito 2007);
2. contribuenti nel cui nucleo familiare vi è un portatore di handicap al 100% così come individuati dalla Legge 104/92 ai sensi dell’art. 3 comma 3, purchè non tenuti in strutture pubbliche o private e il cui reddito familiare sia inferiore a Euro 8.263,31 e che i componenti siano esclusivamente possessori dell’unico immobile adibito ad abitazione principale oltre una sua pertinenza;
3. disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento e che possiedano i seguenti requisiti:
· che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;
· che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;
· che lo stato di disoccupazione sia in atto al 01 gennaio 2008;
· che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF del nucleo familiare conseguito nell’anno, non sia superiore all’importo dell’assegno sociale pari a Euro 8.263,31, con la maggiorazione di Euro 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente;
Preso atto dell’ulteriore detrazione Ici per abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile, prevista dalla Finanziaria 2008, art. 1 comma 5 della Legge 244/2007, con un tetto di 200,00 Euro, tenendo conto che dall’agevolazione sono esclusi castelli, ville e case di lusso e precisando che la suddetta perdita di gettito, che deriva da questa agevolazione, verrà rimborsata dallo Stato;
Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanime
· Di confermare per l’anno 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in vigore, espresse nelle seguenti misure:
- 5 per mille per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale A, B e C;
- 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa eventuale sua prima pertinenza;
- 4 per mille per le aree fabbricabili;
- 7 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
· Di avvalersi della facoltà di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e quindi confermare la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a Euro 129,11, salvo casi particolari sottospecificati;
· Di riutilizzare la facoltà prevista dall’art. 3 del D.L. 11/03/1997, n° 50 convertito nella Legge 09/05/1997, n° 122 al fine di aumentare la detrazione a Euro 154,94 per i soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio e precisamente per:
· Pensionati che abbiano compiuto il 65° anno di età se uomo e il 60° anno di età se donna al 1° gennaio 2008 e possessori, esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una pertinenza alla data del 1° gennaio 2008 e che possiedano uno di questi requisiti:
· Pensionato unico componente il nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e assegno sociale;
· Componente il nucleo familiare titolare di reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensione e non superiore ai seguenti importi:
- nucleo composto da una persona Euro 5.164,57 (reddito 2007);
- nucleo composto da più persone Euro 8.263,31 (reddito 2007);
· Contribuenti nel cui nucleo familiare vi è un portatore di handicap al 100% così come individuati dalla Legge 104/92 ai sensi dell’art. 3 comma 3, purchè non tenuti in strutture pubbliche o private e il cui reddito familiare sia inferiore a Euro 8.263,31 e che i componenti siano esclusivamente possessori dell’unico immobile adibito ad abitazione principale oltre una sua pertinenza;
· Disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento e che possiedano i seguenti requisiti:
· che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;
· che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;
· che lo stato di disoccupazione sia in atto al 01 gennaio 2008;
· che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF del nucleo familiare conseguito nell’anno, non sia superiore all’importo dell’assegno sociale pari a Euro 8.263,31, con la maggiorazione di Euro 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente;
· Preso atto dell’ulteriore detrazione Ici per abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile, prevista dalla Finanziaria 2008, art. 1 comma 5 della Legge 244/2007, con un tetto di 200,00 Euro, tenendo conto che dall’agevolazione sono esclusi castelli, ville e case di lusso e precisando che la suddetta perdita di gettito, che deriva da questa agevolazione, verrà rimborsata dallo Stato.
Letto, approvato e sottoscritto