DELIBERA

·         Di confermare per l’anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in vigore, espresse nelle seguenti misure:

-            5 per mille per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale A, B e C;

-                     4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa eventuale sua prima pertinenza;

-                     4 per mille per le aree fabbricabili;

-            7 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

·         Di avvalersi della facoltà di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e quindi confermare la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  a Euro 129,11, salvo casi particolari sottospecificati;

·         Di riutilizzare la facoltà prevista dall’art. 3 del D.L. 11/03/1997, n° 50 convertito nella Legge 09/05/1997, n° 122 al fine di aumentare la detrazione a Euro 154,94 per i soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio e precisamente per:

·         Pensionati che abbiano compiuto il 65° anno di età se uomo e il 60° anno di età se donna al 1° gennaio 2006 e possessori, esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una pertinenza alla data del 1° gennaio 2007 e che possiedano uno di questi requisiti:

·         Pensionato unico componente il nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e assegno sociale;

·         Componente il nucleo familiare titolare di reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensione e non superiore ai seguenti importi:

- nucleo composto da una persona Euro 5.164,57  (reddito 2006);

- nucleo composto da più persone Euro 8.263,31 (reddito 2006);

·         Contribuenti nel cui nucleo familiare vi è un portatore di handicap al 100% così come individuati dalla Legge 104/92, purchè non tenuti in strutture pubbliche o private e il cui reddito familiare sia inferiore a Euro 8.263,31  e che i componenti siano esclusivamente possessori dell’unico immobile adibito ad abitazione principale oltre una sua pertinenza;

·         Disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento e che possiedano i seguenti requisiti:

·         che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

·         che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

·         che lo stato di disoccupazione sia in atto al 01 gennaio 2007;

·         che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF del nucleo familiare conseguito nell’anno, non sia superiore all’importo dell’assegno sociale pari a Euro 8.263,31, con la maggiorazione di Euro 826,33  per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente;

·         Di rendere, con separata votazione, il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto