DELIBERA DI GIUNTA N° 17 DEL 15/02/2005

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ESERCIZIO 2005.

 

Premesso che:

·         Con D.Lgs. n° 504 del 30/12/1992 è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza 1.01.1993;

·         L’art. 6 così come sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge 23/12/1996 n° 662, ammette la diversificazione dell’aliquota I.C.I. fra il minimo del 4 per mille ed il massimo del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o possedute in aggiunta all’abitazione principale;

·         L’art. 42 lett. f del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza sull’istituzione, sull’ordinamento dei tributi con l’esclusione delle relative aliquote;

·         L’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446 stabilisce che gli Enti Locali approvano le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 06/04/99 relativa all’approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 03 del 07/02/2000 con la quale sono state apportate alcune modifiche al regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 28/02/2000  e le Delibere di Giunta Comunale n° 3,  25, 26 e 34 rispettivamente del 23/01/01, del 28/02/02, del 25/03/2003 e del 02/03/2004 con le quali sono state determinate le aliquote e detrazioni rispettivamente per gli esercizi 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004  relative all’Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2004 n° 314 concernente la proroga al 28 febbraio 2005 del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno 2005, nonché quello relativo alle tariffe ed aliquote d’imposta per il 2005;

Considerata l’esigenza di garantire un gettito adeguato alle necessità di bilancio;

Ritenuto dover confermare per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

·         5 per mille per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C;

·         4,5 per mille per le unità immobiliari adibiti ad abitazione principale e relativa eventuale sua prima pertinenza;

·         4 per mille per le aree fabbricabili;

·         7 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e confermare la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a Euro 129,11, salvo casi particolari sottospecificati;

Considerata l’opportunità di utilizzare la facoltà prevista dall’art. 3 del D.L. 11/03/1997, n° 50 convertito nella Legge 09/05/1997, n° 122 al fine di aumentare la detrazione a Euro 154,94 per i soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio e precisamente per:

  1. pensionati che abbiano compiuto il 65° anno di età se uomo e il 60° anno di età se donna al 1° gennaio 2005 e possessori, esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una pertinenza alla data del 1° gennaio 2005 e che possiedano uno di questi requisiti:

·         Pensionato unico componente il nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e assegno sociale;

·         Componente il nucleo familiare titolare di reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensione e non superiore ai seguenti importi:

-                                              nucleo composto da una persona Euro 5.164,57 (reddito 2004);

-                                              nucleo composto da più persone Euro 8.263,31 (reddito 2004);

2.       contribuenti nel cui nucleo familiare vi è un portatore di handicap al 100% così come individuati dalla Legge 104/92, purchè non tenuti in strutture pubbliche o private e il cui reddito familiare sia inferiore a Euro 8.263,31 e che i componenti siano esclusivamente possessori dell’unico immobile adibito ad abitazione principale oltre una sua pertinenza;

3.       disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento e che possiedano i seguenti requisiti:

·         che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

·         che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

·         che lo stato di disoccupazione sia in atto al 01 gennaio 2005;

·         che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF del nucleo familiare conseguito nell’anno, non sia superiore all’importo dell’assegno sociale pari a Euro 8.263,31, con la maggiorazione di Euro 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanime

DELIBERA

·         Di confermare per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in vigore, espresse nelle seguenti misure:

-            5 per mille per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale A, B e C;

-                      4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa eventuale sua prima pertinenza;

-                      4 per mille per le aree fabbricabili;

-            7 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

·         Di avvalersi della facoltà di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e quindi confermare la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  a Euro 129,11, salvo casi particolari sottospecificati;

·         Di riutilizzare la facoltà prevista dall’art. 3 del D.L. 11/03/1997, n° 50 convertito nella Legge 09/05/1997, n° 122 al fine di aumentare la detrazione a Euro 154,94 per i soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio e precisamente per:

·         Pensionati che abbiano compiuto il 65° anno di età se uomo e il 60° anno di età se donna al 1° gennaio 2005 e possessori, esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una pertinenza alla data del 1° gennaio 2005 e che possiedano uno di questi requisiti:

·         Pensionato unico componente il nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e assegno sociale;

·         Componente il nucleo familiare titolare di reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensione e non superiore ai seguenti importi:

- nucleo composto da una persona Euro 5.164,57  (reddito 2004);

- nucleo composto da più persone Euro 8.263,31 (reddito 2004);

·         Contribuenti nel cui nucleo familiare vi è un portatore di handicap al 100% così come individuati dalla Legge 104/92, purchè non tenuti in strutture pubbliche o private e il cui reddito familiare sia inferiore a Euro 8.263,31  e che i componenti siano esclusivamente possessori dell’unico immobile adibito ad abitazione principale oltre una sua pertinenza;

·         Disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento e che possiedano i seguenti requisiti:

·         che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

·         che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

·         che lo stato di disoccupazione sia in atto al 01 gennaio 2005;

·         che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF del nucleo familiare conseguito nell’anno, non sia superiore all’importo dell’assegno sociale pari a Euro 8.263,31, con la maggiorazione di Euro 826,33  per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente;

·         Di rendere, con separata votazione, il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/00.

 

Letto, approvato e sottoscritto