LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO l’art.4 della legge di delega  al Governo del 23.10.1992 n.421, per la razionalizzazione e revisione delle discipline in materia di sanità,pubblico impiego e finanza territoriale;

 

VISTO il relativo Decreto  Legislativo n.504 del 30.12.1992,in attuazione della delega conferita in materia di finanza territoriale, con cui viene istituita  a decorrere dal 01.01.1993 l’imposta comunale sugli immobili ( I.C.I. );

 

VISTA la legge n.662 del  23.12.1996 ad oggetto: “ Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica” collegato alla finanziaria 1997;

 

VISTO l’art.3 comma 53 della suddetta legge n.662/96, con il quale è stato  sostituito l’art.6 del Decreto Legislativo n.504 del 30.12.1992;

 

DATO ATTO che  con il richiamato art.6, viene stabilito tra l’altro che l’aliquota  è determinata con deliberazione  da adottare  entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo, e che l’aliqupta deve essere deliberata in misura  non inferiore al 4 per mille, ne superiore al 7 per mille  e può essere diversificata  e ntro tale limite , con riferimento  ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale  o di alloggi non locati;

 

DATO ATTO che con lo stesso art.6 viene stabilito tra l’altro, che se la delibera  non è adottata entro tale termine, si applica  l’aliquota del 4 per mille;

 

VISTA le legge n.338 del 23.12.2000, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione  del Bilancio annuale e pluriennale  delo Stato ( legge finanziaria 2001);

 

VISTO l’art.53 comma 16 della legge suddetta, come sostituito dal comma 8 dell’art.27 della legge  del  28.12.2004 n.488, ad oggetto: “disposizioni pe la formazione del Bilancio  Annuale  e Pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2002), con il quale viene stabilito che il termine per deliberare le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare  i regolamenti relativi alle entrate  degli enti locali, è stabilito entro la data fissata  da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

VISTO la legge n.266 del 23.12.2005 (legge finanziaria 2006 ), con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 è stato diferito al  31.03.2006;

 

RITENUTO necessario, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione per l’esercizio 2006, stabilire una aliquota del 5 per mille per tutte le unità immobiliari con esclusione delle persone fisiche  soggetti passivi residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita  ad abitazione principale e relative pertinenze  ( C/6-C/2-C/7), per i quali viene stabilita una aliquota del 4 per  mille;

 

VISTO l’art.8 del decreto legislativo  30.12.1992 n.504, come sostituito dall’art..3  comma 55,della legge 23.12.1996 n.622, con il quale viene stabilito tra l’altro che, dall’imposta dovuta  per l’unità immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto  passivo, si detraggono fino alla concorrenza  del suo ammontare , € 103.29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

 

 

 

 

DELIBERA

 

 

1)      Di stabilire per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n.504 del 30.12.1992, come sostituito dall’art.3, comma 53 della legge n.662/23.12.1996, relativamente all’imposta comunale sugli immobili ( I.C.I. ), le seguenti aliquote:

 

                           4 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e

                           relative pertinenze ( C/2-C/6-C/7 );

 

                           5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

         

2)      Di confermare per l’anno 2006 la detrazione annua di € 103.29  rapportate al periodo

       dell’anno  durante il quale l’immobile viene adibito ad abitazione  principale.