VISTO l’art.4 della legge di delega al Governo del 23.10.1992 n.421, per la razionalizzazione e revisione delle discipline in materia di sanità,pubblico impiego e finanza territoriale;
VISTO il relativo Decreto Legislativo n.504 del 30.12.1992,in attuazione della delega conferita in materia di finanza territoriale, con cui viene istituita a decorrere dal 01.01.1993 l’imposta comunale sugli immobili ( I.C.I. );
VISTA la legge n.662 del 23.12.1996 ad oggetto: “ Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica” collegato alla finanziaria 1997;
VISTO l’art.3 comma 53 della suddetta legge n.662/96, con il quale è stato sostituito l’art.6 del Decreto Legislativo n.504 del 30.12.1992;
DATO ATTO che con il richiamato art.6, viene stabilito tra l’altro che l’aliquota è determinata con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo, e che l’aliqupta deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata e ntro tale limite , con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;
DATO ATTO che con lo stesso art.6 viene stabilito tra l’altro, che se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille;
VISTA le legge n.338 del 23.12.2000, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale delo Stato ( legge finanziaria 2001);
VISTO l’art.53 comma 16 della legge suddetta, come sostituito dal comma 8 dell’art.27 della legge del 28.12.2004 n.488, ad oggetto: “disposizioni pe la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2002), con il quale viene stabilito che il termine per deliberare le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO la legge n.266 del 23.12.2005 (legge finanziaria 2006 ), con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 è stato diferito al 31.03.2006;
RITENUTO necessario, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione per l’esercizio 2006, stabilire una aliquota del 5 per mille per tutte le unità immobiliari con esclusione delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ( C/6-C/2-C/7), per i quali viene stabilita una aliquota del 4 per mille;
VISTO l’art.8 del decreto legislativo 30.12.1992 n.504, come sostituito dall’art..3 comma 55,della legge 23.12.1996 n.622, con il quale viene stabilito tra l’altro che, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare , € 103.29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
DELIBERA
1) Di stabilire per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n.504 del 30.12.1992, come sostituito dall’art.3, comma 53 della legge n.662/23.12.1996, relativamente all’imposta comunale sugli immobili ( I.C.I. ), le seguenti aliquote:
4 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze ( C/2-C/6-C/7 );
5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;
2) Di confermare per l’anno 2006 la detrazione annua di € 103.29 rapportate al periodo
dell’anno durante il quale l’immobile viene adibito ad abitazione principale.