D E L I B E R A

  1. aliquota agevolata del 4,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi residenti nel comune;
  2. aliquota agevolata del 4,00 per mille per le  unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
  3. aliquota agevolata del 4,00 per mille  per le unità immobiliari non locate,  possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente;
  4. aliquota agevolata del 4,00 per mille  per le unità immobiliari utilizzate come abitazione principale da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune e per le unità immobiliari regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
  5.  aliquota agevolata del 4,00 per mille  per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute da  persone fisiche che abbiano stipulato contratti di locazione -  registrati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431/98 – con  altre persone fisiche residenti  ovvero con studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari  siti nel Comune di Monserrato, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal Decreto di cui al comma 3 dell’art. 4 della succitata legge n. 431/98;
  6. aliquota agevolata del 3,00 per mille per gli anni 2007-2008-2009,  a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti,  limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi.

1.    l’unità immobiliare regolarmente assegnata da Cooperative edilizie a proprietà indivisa o dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari a soggetti residenti nel Comune;

2.    l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà,  di usufrutto o di altro diritto reale di godimento  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  a condizione che la stessa non risulti locata;

3.    l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle) ovvero al coniuge, se separato o divorziato ovvero agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore), nelle quali hanno stabilito la propria residenza, a condizione che tale situazione sia stata  formalmente comunicata dal contribuente; 

precisare che il beneficio dell’aliquota agevolata non dipendente dal punto n. 1)  verrà concesso esclusivamente se viene presentata dal contribuente domanda in tal senso  entro il 31 dicembre dell’anno considerato. Se per l’anno precedente si è legittimamente fruito dell’agevolazione e permangono i requisiti previsti per l’applicazione dell’agevolazione medesima per l’anno corrente,  non vi è obbligo di presentare nuova comunicazione. Il contribuente è invece tenuto a comunicare entro il 31 dicembre dell’anno considerato la cessazione del diritto ad applicare l’aliquota agevolata. Le comunicazioni pervenute oltre il 31 dicembre non sono ammesse all’agevolazione. L’Ufficio Tributi, per agevolare l’adempimento del contribuente,  mette a disposizione appositi gratuiti stampati.

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1.      di applicare,  per l’anno 2007, all’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d’imposta, la detrazione ICI di € 130,00 quando il reddito complessivo imponibile I.R.PE.F., da assumersi al netto  delle deduzioni per l’abitazione principale, per il coniuge e i familiari a carico e per la progressività dell’imposizione, di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultanti all’anagrafe comunale, non superi:

 

1.        14.000,00  per i contribuenti il cui nucleo familiare sia composto da una o due persone;

2.        15.000,00  per i contribuenti il cui nucleo familiare sia composto da tre persone;

3.        16.000,00  per i contribuenti il cui nucleo familiare sia composto da quattro o più persone;

 

fermo restando che nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario, nel territorio comunale, di altro fabbricato o di quota di esso oltre a quello adibito ad abitazione principale, da intendersi comprensivo di eventuali pertinenze (cantina, garage, posto auto);  

 

·        di stabilire che:

 

  1. il periodo d’imposta cui far riferimento per il calcolo del reddito che dà titolo all’elevazione della detrazione è quello relativo all’anno precedente il periodo d’imposta Ici;
  2. i contribuenti che hanno titolo all’applicazione della maggiore detrazione, devono presentare, entro il 31 dicembre dell’anno,  apposita comunicazione  all’Ufficio Tributi, completa di tutte le informazioni necessarie. A tal fine l’Ufficio Tributi metterà a disposizione del contribuente apposito gratuito stampato. Le comunicazioni pervenute oltre il 31 dicembre non saranno ammesse all’agevolazione;
  3. può essere presentata un’unica comunicazione, purchè sottoscritta da tutti i contribuenti che hanno titolo all’agevolazione, quando l’unità immobiliare è l’abitazione principale di più soggetti;

il soggetto tenuto al pagamento dell’Ici deve calcolare direttamente la maggiore detrazione spettante sottraendola dall’imposta lorda dovuta.